Fonte www.superabile.it - Il Ministro della Pubblica amministrazione ha adottato la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 avente ad oggetto linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Nella direttiva sono richiamate anche le sanzioni per le pubbliche amministrazioni inadempienti agli obblighi della legge n. 68/99. Al fine di garantire l’effettività della copertura delle quote d’obbligo, la legge 68/1999 prevede specifiche sanzioni in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico. In particolare, per le imprese private e gli enti pubblici economici è prevista la sanzione amministrativa per il mancato invio del prospetto informativo, per il mancato pagamento del contributo esonerativo e per la mancata assunzione delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni per le amministrazioni pubbliche, l’articolo 15, comma 3, della legge 68/1999 prevede che ai responsabili del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, che compiano inadempienze, riferite non solo all’invio del prospetto informativo, ma anche all’assunzione di persone con disabilità si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. Pertanto, nella pubblica amministrazione l’ambito sanzionatorio è di ampio spettro e può ricomprendere anche la mancata verifica della presenza dell’autodichiarazione del datore di lavoro che partecipa alle gare di appalto di aver ottemperato agli obblighi della legge n. 68/99 (articolo 17 della legge n. 68/99).

La direttiva n. 1/2019 precisa che nel settore pubblico il sistema sanzionatorio va ricondotto alla disciplina generale della responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile richiamata dall’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001.Tuttavia, continua la direttiva, in base  all’art. 15 – comma 4 della legge 68/1999 come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili dell’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della richiamata legge, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

Inoltre l’articolo 9, comma 8, della legge 68/1999 prevede che “qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido (...), la Direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria».
L’invio all’autorità giudiziaria, che riguarda solo le pubbliche amministrazioni, può costituire presupposto, oltre che per le sanzioni amministrative, anche per l'abuso e l'omissione di atti d'ufficio ex artt. 323 e 328 c.p., laddove ricorrano tutti gli elementi necessari richiesti per la configurazione dei reati citati. Si ha quindi il caso della responsabilità penale, ove ne sussistano i presupposti.

Relativamente alla procedura, l’articolo 8 del DPR 333/2000, che dispone in materia di sistema sanzionatorio, prevede che l’attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l’irrogazione delle sanzioni siano esercitate dagli ispettorati territoriali del lavoro, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.

I servizi per il collocamento, ai fini dell’accertamento e dell’eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale territorialmente competente, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”.

Occorre poi evidenziare che ogni ufficio pubblico territoriale è obbligato a trasmettere il prospetto informativo di competenza relativo alla provincia. La responsabilità dell’adempimento dovrebbe essere in capo al Direttore del personale della sede centrale, salvo che questi non abbia delegato i dirigenti degli uffici periferici per i prescritti adempimenti.

Ai fini del rafforzamento del sistema di verifica degli adempimenti sul collocamento obbligatorio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in considerazione dei dati risultanti dal prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 1999, n. 68, monitorano, mediante verifiche a campione, il rispetto degli obblighi dell’articolo 3 della legge 68/1999 da parte delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le previsioni contenute nell’articolo 39-quater del d.lgs. 165/2001.

In proposito si ricorda che  l’articolo 10 del decreto Legislativo n. 75/2017, ha introdotto dopo l’art. 39 del Decreto Legislativo n. 165/2001, gli articoli 39-bis, 39-ter, 39-quater che contengono importanti novità per il collocamento delle persone con disabilità nella Pubblica Amministrazione come la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità,  il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e precise disposizioni per il monitoraggio sull’applicazione della legge n. 68/99.

La nota congiunta n. 7571 del 10 luglio 2018 il Ministero del Lavoro, l’ANPAL e il Dipartimento della Funzione Pubblica forniscono indicazioni relative al monitoraggio sull'applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 nella Pubblica Amministrazione  dopo il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 emanato in attuazione della Legge n. 124/2015.

La nota precisa che, in caso di mancata osservanza degli adempimenti previsti per il monitoraggio sull’applicazione della legge n. 68/99 o di mancato rispetto degli obblighi di assunzione, i centri per l’impiego potranno sostituirsi alle amministrazioni inadempienti avviando d’ufficio il lavoratore con disabilità da assumere.