Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7850/2020 (consultabile qui) si è nuovamente pronunciato su questioni inerenti l’ISEE, ribadendo, ancora una volta, che tale indicatore è l’unico da utilizzare per rilevare la disponibilità economica delle persone con disabilità e determinarela conseguente quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, avente ad oggetto l’annullamento del regolamento n. 72 del 30 luglio 2018 del Comune di Parma, invece, l’Entecomunale aveva inteso regolare la determinazione delcontributo economico alle prestazioni sociali agevolate indicate nei progetti individuali delle persone con disabilità facendo riferimento non solo all’ISEE, ma anche ad ulteriori entrate disponibilinon calcolate ai fini ISEE” quali, ad esempio, l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile (che, pacificamente, sono escluse dal calcolo del reddito ai fini ISEE, proprio perché non considerate una componente della “ricchezza” personale).

Occorre, a questo, punto,ricordare cosa sia il progetto individuale e in quali casi assuma rilevanza la situazione economica indicata dall’ISEE per l’erogazione dei interventi previsti dal progetto individuale, anche ai fini della costruzione di quello che viene definito il “budget di progetto”.

Il Progetto individuale, disciplinato dall’art. 14 della legge 328/2000, è il documento predisposto su richiesta della persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 (indipendentemente dalla c.d. connotazione di gravità) o di chi lo rappresenta, e che, in base ad una valutazione multidimensionale che tenga conto dei desideri, bisogni e aspettative dell’interessato, definisceobiettivi e percorsi personalizzati, individuando, coordinando e ricalibrando in modo mirato i vari interventi e sostegni necessari nei diversi contesti e momenti della vita (infanzia, adolescenza, vita adulta, terza età).

Fra gli interventi e sostegni che possono essere individuatiin base a quanto emerso dallavalutazione multidimensionale e tenendo conto degli obiettivi indicati nel progetto individuale, possono esservi, appunto,anche le “prestazioni sociali agevolate” che, in base alla definizione del DPCM 159/2013, sono volte a eliminare le particolari situazioni di disagio o di svantaggio sociale di alcuni cittadini.

Tali prestazionipossono essere soggette a compartecipazione da parte del beneficiario, ma soloin base all’ISEE ai sensi del medesimo DPCM, come ricordatodal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza. L’ISEE, a sua volta, quindi, assume rilevanza nell’ambito del progetto individuale, ove si debba erogare una “prestazione sociale agevolata” e definire il livello di compartecipazioneal costo daparte del beneficiario della prestazione, anche ai fini della costruzione del più ampio budget di progetto, che, tra l’altro, deve individuare il complesso delle risorse economiche nonché la relativa provenienza (es. risorse pubbliche, compartecipazione ecc.).

Per la fruizione di prestazioni agevolate si applica l’ISEE familiare, mentre, invece, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 159/2013, per quelle sociosanitarie in favore delle persone con disabilitàmaggiorenni e limitazioni di autonomia si applica l’ISEE c.d. ristretto/socio sanitario che prende a riferimento il nucleo familiare ristretto composto dalla persona con disabilità e dagli eventuali figli e/o coniuge.

Le “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” possono essere previste nell’ambito di percorsi integrati che, specie nei casi di disabilità complessa caratterizzata da un bisogno non soddisfabile attraverso la mera erogazione di un singolo servizio, prevedono una risposta integrata ai bisogni sociali e sanitari in termini di interventi e servizi.L’ISEE socio sanitario rileva ai fini della compartecipazione al costo della parte relativa alla mera quota sociale e non dell’intera prestazione socio sanitaria (rimanendo la quota sanitaria della prestazione a totale carico pubblico).

L’ISEE, quale indicatore per determinare a livello uniforme la situazione economica del beneficiario della prestazione,come in proposito ricordato dal Consiglio di Stato, non è derogabile perché “costituisce  livello  essenziale   delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma,  lettera  m), della Costituzione”, e ciò comporta che “le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni.”

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, "non può esserericonosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazionestatale e regionale nell'adozione del regolamento comunale chedisciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, precisamente, in violazione della disciplina statale dettata conDPCM 5.12.2013, regolamento concernente le modalità dideterminazione e i campi di applicazione dell’ISEE".

La censura del regolamento comunale, deriva, quindi, da tale presupposto ma, al riguardo, occorre anche ricordare la modifica legislativa al DPCM 159/2013 con cui, nel 2016, furono esclusi dal reddito utile ai fini del calcolo ISEE proprio “i trattamentiassistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEFche, invece, il Comune di Parma harimesso in gioco reintroducendoli quali “ulteriori entrate” da tenere in considerazione accanto all’ISEE per determinare il livello di compartecipazione al costo. Sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di "reddito" ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità" (Cons. Stato, Sez. III, n. 6371/2018; n. 1458/2019).

L’ISEE, invece, deve restare “l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia per la tutela delle persone con disabilità gravi, e deve, pertanto, scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva (così C.d.S., Sez. III, 27.11.2018 n. 6708;13.11.2018 n. 6371; 4.3.2019, n. 1458)."

Infine, il regolamento comunale è stato ulteriormente censurato per avere anche eluso il  principio di equità insito nelle norme di cui al richiamato DPCM 159/2013. Il Consiglio di Strato ha così giudicato illegittima l’imposizione di una contribuzione, ancorché minima, a carico del richiedente con ISEE pari a zerodal quale, invece, discende “l’impossibilità dell’interessato di partecipazione al budget del “progetto di vita” e, quindi, la gratuità dei singoli servizi indicati nel progetto individuale.

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