La Corte Costituzionale con sentenza n.158/2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.42 comma 5 del Dlgs 26 marzo 2001 n.151 , nella parte in cui non prevede che il congedo biennale retribuito possa essere fruito anche dal coniuge convivente di una persona con "handicap in situazione di gravità" ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/92.

Pertanto, a seguito di tale importante pronuncia, la richiesta per il congedo biennale dal lavoro per assistere una persona con disabilità grave può essere presentata non più solo dai genitori o, in caso di loro scomparsa o impossibilità all'assistenza, dai fratelli o sorelle della persona con disabilità, ma anche, ed addirittura in via prioritaria rispetto agli altri familiari indicati dalla norma, dal coniuge della stessa.

Ricordiamo che Anffas, durante i lavori di approvazione del testo della Finanziaria per l'anno 2007, aveva presentato, attraverso FISH, un proprio emendamento, volto proprio all'estensione di tale congedo al coniuge della persona con disabilità, anche se, poi, le concitate vicende determinatesi sul finire dell' iter di approvazione della Finanziaria, non avevano permesso un preciso approfondimento della proposta ed un suo accoglimento.

Oggi, però, con la suddetta sentenza, redatta dalla Prof.ssa Maria Rita Saulle, si chiude definitivamente tale querelle, rilevando come non possa, irragionevolmente, ed a priori, preferirsi l'assistenza di un genitore o di un fratello rispetto a quella che potrebbe garantire il coniuge di una persona con disabilità, che, tra l'altro, è considerato dal nostro ordinamento come primo obbligato all'assistenza morale e materiale del proprio congiunto maggiorenne in situazione di disagio ( art.433 c.c.)