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Il miglior "regalo" per il primo compleanno della legge italiana di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

"Secondo le effettive esigenze": è questa la chiave di lettura che la Corte Costituzionale ha utilizzato nel formulare la sentenza n. 80, depositata lo scorso 26 febbraio, in cui motiva la dichiarazione di incostituzionalità in merito ai cosiddetti "tagli al sostegno". Un duro colpo per i Ministri Tremonti e Gelmini, che si vedono così "richiamati" all'ordine e costretti a porre rimedio mettendo definitivamente da parte il famigerato pallottoliere. Si, perchè quello del diritto allo studio da parte di tutti i bambini è un principio non solo sancito dalla nostra Costituzione (che ne estende la funzione ad includere anche quella sociale di inserimento) e dalla normativa speciale (vale a dire la Legge 104), ma anche dalle due Convenzioni delle Nazioni Unite chiamate in causa (direttamente e indirettamente): quella sui diritti delle persone con disabilità e quella sull'infanzia e l'adolescenza. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) (ratificata dall'Italia, lo ricordiamo, proprio in questo periodo dello scorso anno con la Legge 18 del 3 marzo 2009) declina il complesso dei diritti umani alla situazione delle persone con disabilità ma senza sancirne dei nuovi. Seppur richiamandone in particolare l'articolo 24 "Educazione" mettendo in evidenza il principio di "accomodamento ragionevole"* (vedi nota) citato nel comma 2 punto (c), l a sentenza richiama indirettamente tutti gli altri articoli della stessa convenzione sui diritti delle persone con disabilità nel momento in cui definisce l'istruzione un "processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società" . Al contempo, seppur non citandola direttamente, la sentenza della Corte Costituzionale ha pienamente applicato il principio di "superiore interesse del bambino" sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, (CRC) ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991. L' articolo 3 della CRC, infatti, sancisce che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ". La catastrofica situazione generata dal taglio del numero degli insegnanti di sostegno (e non solo) è stata denunciata anche alle Nazioni Unite tramite il rapporto supplementare a quello governativo che 86 associazioni hanno redatto (tra cui anche Anffas) che valuta lo stato di attuazione della CRC in Italia. Anffas ne ha coordinato la stesura di alcuni paragrafi tra cui quello sul diritto all'istruzione dell'infanzia e adolescenza. Oltre a denunciare la gravità della situazione, prevedendone anche il peggioramento, il paragrafo chiude con una raccomandazione indirizzata al Ministero dell'Istruzione in cui si ribadisce il concetto di complementarietà del sostegno con l'insegnamento curricolare (e non in sua sostituzione), richiedendo esplicitamente di dare seguito allo schema di regolamento (ad ora rimasto in bozza) che prevede l'inserimento di alcuni crediti formativi sulla disabilità all'interno dei corsi universitari al fine di formare degli insegnanti curricolari che abbiano in carico tutta la classe.

Una sentenza, insomma, destinata a fare storia e a modificare il percorso pericoloso in cui ci stavamo impietosamente incamminando. Da oggi abbiamo uno strumento in più nella nostra "cassetta degli attrezzi" e che ha il valore aggiunto, qualora ve ne fosse bisogno, di "sdoganare" i trattati internazionali, spesso considerati come poco pragmatici e distanti dalla realtà quotidiana.

* Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, art. 2 "Definizioni"
Per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo e adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su basi di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

3 marzo 2010