DOMANDE FREQUENTI
Cliccare sulla Categoria di proprio interesse per visualizzare l'elenco delle Domande frequenti.
|
Ci sono norme che regolano o
stabiliscono le dimensioni e/o le caratteristiche del posto auto o altri
privilegi che permettono di avvicinare il posto auto al luogo di residenza?
Il quesito può trovare una
soluzione tenendo presente quanto disposto dal Decreto
Ministeriale 14/06/1989 n. 236 contenente “Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche”. Infatti al punto 2.3 dell’articolo 8 del citato decreto si
legge: “Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a
mt. 3,20 e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi
pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura. Al fine di
agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni
condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente,
dotati di copertura.” Le prescrizioni contenute nel decreto (tra le quali anche
quelle sopra riportate) si applicano non solo agli edifici privati e agli spazi
esterni di loro pertinenza realizzati dopo l’entrata in vigore della suddetta
normativa (11/08/1989), ma anche ad edifici ed aree condominiali già esistenti a
tale data, allorquando sulle stesse si sia successivamente provveduto a porre in
essere operazioni di ristrutturazioni o, come nel caso di specie, spontanei adeguamenti alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
|
top
|
E’ valido in tutto l’ambito
comunitario il contrassegno speciale rilasciato da uno Stato Membro? Tale
principio vale anche nel caso in cui il contrassegno speciale sia stato
rilasciato o debba essere utilizzato in Italia?
Il Consiglio dell’Unione
Europea, nella sua Raccomandazione n. 98/376/CE del 04/06/1998, auspicava che
tutti gli Stati Membri predisponessero un contrassegno speciale conforme al
modello comunitario uniforme (proposto in allegato al suddetto provvedimento),
nonché riconoscessero, nel proprio territorio, i vari contrassegni elaborati da
ciascun Stato Membro in conformità al citato modello comunitario. Purtroppo, in
tutti questi anni, l’Italia non ha mai provveduto a recepire tale
Raccomandazione e, pertanto, non solo gli italiani non possono far valere,
all’estero, il contrassegno di cui sono già in possesso, ma anche gli stranieri,
o comunque i possessori di contrassegno rilasciato all’estero, se non dotati
anche del contrassegno italiano, non possono usufruire degli stalli di sosta
presenti nel nostro territorio. Allo stato attuale occorre, quindi,
necessariamente dotarsi di un contrassegno rilasciato dallo Stato Membro in cui
si circola, almeno quando lo Stato di provenienza ovvero di circolazione sia
quello italiano. Nel caso di specie, occorrerebbe, tra l’altro, appurare se il
contrassegno rilasciato dall’altro Stato Membro sia effettivamente conforme alle
prescrizioni indicate dalla Raccomandazione succitata. Si ricorda che è in esame
presso la Camera dei Deputati la proposta di legge, contrassegnata col numero C.
1723, presentata il 27 settembre u.s. e recante “Nuove norme per il rilascio del
contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili”. Purtroppo, Anffas
ritiene che, pur facendosi riferimento nell’art. 3 della suddetta proposta alla
Raccomandazione sopra menzionata, il rinvio a questa sia solo per la
predisposizione dei contrassegni temporanei, non già per qualunque contrassegno
speciale da rilasciare in futuro.
|
top
|
Quali condizioni devono
ricorrere affinche’ una persona con disabilita’ possa ottenere l’assegnazione
del cd. “parcheggio riservato” ?
L’art. 381 del
Regolamento di attuazione del codice della strada che, al comma
V , individua i requisiti necessari affinché una persona
con disabilità possa chiedere la concessione, in suo favore, di un’area di
parcheggio (specie in prossimità della propria abitazione) da parte del Sindaco
del Comune di residenza. Nel citato comma si legge: “Nei casi in cui ricorrono
particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il sindaco
puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di
sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del
"contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a).
Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta intensita' di
traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno
invalidi".Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di
un autoveicolo”. Come si evince dalla lettura della norma, la persona che
intende richiedere un parcheggio riservato innanzi alla propria abitazione deve
essere, innanzitutto, titolare del “contrassegno invalidi”. Il rilascio di tale
contrassegno è, in alcuni Comuni, condizionato al previo accertamento, da parte
dell’Ufficiale Sanitario, che il richiedente presenti una “grave limitazione di
deambulazione” ovvero sia “ non vedente”, anche qualora uno di tali requisiti
sia già stato precedentemente accertato dalle Commissioni Invalidi Civili della
A.S.L. Solo a seguito della conseguita titolarità del “contrassegno invalidi” si
può richiedere al Sindaco del Comune di residenza l’assegnazione, con ordinanza,
di un parcheggio riservato. Purtroppo, non possiamo non far notare che, pur in
presenza del “contrassegno invalidi”, non sorge in capo alla persona con
disabilità un diritto al parcheggio stesso, ma solo un interesse legittimo a che
il Sindaco, nella valutazione discrezionale circa l’opportunità o meno
dell’assegnazione de qua, non eserciti il proprio potere in modo illegittimo,
configurando veri e propri abusi ovvero rigettando immotivatamente la richiesta.
Nella norma, infatti, si dice che tale agevolazione “può essere concessa” e non
già “viene concessa”, rievocando, quindi, non già un obbligo del Sindaco ma solo
un suo potere. Sicuramente, però, nell’ambito delle sue valutazioni
discrezionali, il Sindaco deve tener conto anche della circostanza che il
richiedente risiede in zona ad alta densità di traffico, come espressamente
richiesto dalla norma citata. A seguito della concessione del parcheggio
riservato, dovrà essere cura del Comune provvedere ad individuare la zona di
sosta, delineandola attraverso apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
Sulla segnaletica orizzontale non deve essere apposto alcun numero di targa, ma
il numero del contrassegno di cui il richiedente è titolare. Ciò per due motivi.
In primo luogo perché, qualora il richiedente, nel corso degli anni, cambiasse
veicolo, la segnaletica dovrebbe essere modificata. In secondo luogo perché
attraverso la sola indicazione del numero di contrassegno si garantisce la
privacy dell’avente diritto al parcheggio riservato. Infatti, durante la sosta,
il contrassegno, collocato in maniera ben visibile sotto il parabrezza
dell’autoveicolo, presenta nella parte anteriore solo l’indicazione del numero,
non già i dati del titolare, posti, viceversa, nella parte posteriore.
|
top
|
Quali sono i requisiti
necessari per il rilascio del cosiddetto “contrassegno speciale”?
L’art. 381 del
Regolamento di attuazione del Codice della strada prevede nei commi 2 e
3:
Comma 2. Per la circolazione e
la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione
in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota
mediante l’apposito “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4. Il
contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo
ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L’indicazione delle strutture di
cui al comma I deve essere resa nota mediante il segnale “simbolo di
accessibilità”.
Comma 3. Per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al
sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la
propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che
giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata
dall’ufficio medico-legale dell’Unità sanitaria locale di appartenenza, dalla
quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la
persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il
rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che
confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al
rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti
“contrassegni invalidi” già rilasciati. All’atto del rinnovo, il contrassegno
dovrà essere adeguato alle presenti norme. Come si evince dalla lettera della
norma (basti considerare le parti in grassetto), il rilascio del contrassegno è
riservato alle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta” (a cui sono stati aggiunti i non vedenti). Purtroppo, molti Comuni,
dando seguito ad una interpretazione restrittiva della norma, rilasciano il
contrassegno solo a chi presenti una disabilità fisica che incida direttamente
sul piano bio-meccanico o neurologico della deambulazione. Anffas, sin dai primi
mesi del 2005, ha espresso forti dissensi in merito ad una tale lettura della
norma, facendo presente che, in alcuni casi, certe patologie intellettive e/o
psichiche potrebbero determinare, nella persona che ne è affetto, una grossa
difficoltà di sottoporsi alle normali regole che governano la circolazione
stradale. Per es. una persona affetta da autismo potrebbe non essere in grado di
tollerare i tempi lunghi che potrebbe comportare la ricerca di un parcheggio
nelle zone ad alta densità di traffico. Del resto, anche a livello
istituzionale, si registrano i primi orientamenti propensi alla posizione appena
citata la regione Lombardia, già dal 2001, con Circolare n. 64/SAN, non solo ha
previsto che il contrassegno potesse essere rilasciato alle persone con
disabilità psichica titolari di indennità di accompagnamento, ma, addirittura,
che, per gli stessi, la procedura del rilascio del contrassegno fosse
semplificata. Recentemente anche nella Regione Piemonte è stata accolta la tesi
suddetta. Infatti, il Responsabile del settore Programmazione Sanitaria della
Regione Piemonte, con nota prot. n.. 12575 dell’11/10/2006, ha reso noto che
nelle tipologia di disabilità previste dalla D.G.R. n. 30-13684 per il rilascio
del contrassegno “possono essere inclusi anche sintomi di natura psichica che
riducono o rendono nulle le capacità autonome di deambulazione e che richiedono
l’ausilio di un accompagnatore”. Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con nota datata 23/11/2005, aveva sostenuto che la capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta potrebbe pur essere “non direttamente
riconducibile a patologie che riguardano gli arti inferiori”. Tale ultimo
intervento, anche perché di rilievo per l’intero territorio nazionale, dovrebbe
configurarsi come dirimente per l’intera questione che ci occupa. Pertanto, nel
caso di specie, occorrerebbe far accertare al medico Ufficiale Sanitario che la
grave patologia della persona con disabilità in questione, ancorché non
direttamente riferita alla disabilità motoria, comporti, comunque, l’incapacità
di rispettare le normali regole di comportamento, nonché le norme che regolano
la circolazione stradale anche dei pedoni. Si chiarisce ancora che l’unico
soggetto competente a valutare l’esistenza, o meno, del suddetto requisito
sanitario è il medico. Il Comune deve solo attenersi a dare attuazione a quanto
certificato dal medico stesso.
|
top
|
Ultimo aggiornamento al 25/11/2008
|