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Un Ufficio Scolastico
della Lombardia che sembra vada in conflitto con le norme ministeriali
Tratto da: www.superando.it - (a cura di Salvatore
Nocera*) - Dopo un'approfondita analisi del recente Decreto Interministeriale
sulla formazione delle classi e per gli organici di diritto, nel prossimo anno
scolastico 2011-2012, la conclusione è paradossale: mentre infatti in campo
liturgico il "rito ambrosiano" rende più breve l’austerità della Quaresima
rispetto a quella ufficiale, in ambito di inclusione e di numero degli alunni
nelle classi, vi è un Ufficio Scolastico della Lombardia che sembra voler
imporre una sorta di "rito ambrosiano alla rovescia", andando cioè in conflitto
con le stesse norme ministeriali, che in questo caso sembrano relativamente più
garantiste verso i diritti degli alunni con disabilità
Con il Decreto Interministeriale del 14 marzo scorso (Ministero
dell'Istruzione, in collaborazione con quello dell'Economia), la cui bozza
è stata trasmessa insieme alla Circolare n.
21, sono state sancite le norme per la formazione delle classi e per
gli organici di diritto riguardanti l'anno scolastico 2011-2012.
Le parti concernenti l'inclusione degli alunni con disabilità sono
specificamente contenute nell'articolo 3 , sulla costituzione delle
classi nella Scuola dell'Infanzia e in quella Primaria, negli articoli 7
e 8 (Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado), nell'articolo 12
(organico di sostegno) e nell'articolo 15 (organici di fatto).
L' articolo 3 , dunque, ribadisce il principio
che la formazione delle classi debba avvenire «secondo i parametri e i criteri
stabiliti nel DPR
81/09», nel cui articolo 5, comma 2 si scrive che le classi con alunni con
disabilità debbano «di norma» essere costituite da 20 studenti. Il
termine «di norma» indica per altro che possono esservi delle eccezioni, come
espressamente previsto nell'articolo 4 del medesimo DPR, dove si dice che «i
parametri dei successivi articoli possono essere superati sino ad un massimo del
10%». Ciò significa che, in caso di eccesso di iscrizioni, le prime classi con
alunni con disabilità possono arrivare al massimo a 22 alunni. Tornando
alla bozza di Decreto Interministeriale, nell' articolo 6 di essa
(comma 1), viene esplicitato che «la determinazione delle risorse da assegnare a
ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel
suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni con
disabilità». E ancora, l' articolo 12 ribadisce che gli organici
di diritto di sostegno debbano essere incrementati secondo la normativa
precedente, a differenza degli altri che invece subiscono forti
decurtazioni. Inoltre, la distribuzione delle dotazioni assegnate - fra i
diversi gradi di scuola e le diverse classi - dev'essere equilibrata,
tenendo anche conto delle altre risorse umane che devono essere assegnate da
parte degli Enti Locali, vale a dire gli assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
Si riprende, qui, la Sentenza della Corte Costituzionale
80/10 sul ripristino
delle deroghe per il sostegno nei casi di gravità (comma 4), per tornare a
obbligare i Dirigenti Scolastici a stipulare contratti a tempo determinato con
supplenti specializzati, per garantire appunto le ore in deroga. Sempre il
citato comma 4 dell'articolo 12 prevede, a tal proposito, la possibilità di dare
incarichi anche a docenti di ruolo, mentre a parere di chi scrive, tale
opportunità dovrebbe intervenire solo dopo l'esaurimento delle graduatorie di
supplenti specializzati, anche perché l’articolo 14, comma 6 della Legge 104/92 stabilisce che
nessuna utilizzazione di docenti di ruolo possa riguardare docenti non
specializzati, se prima non siano esaurite le graduatorie dei supplenti
specializzati. Il successivo comma 5, poi, ribadisce che per la certificazione
degli alunni con disabilità che hanno diritto al sostegno si applica il DPCM
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 185/06 e questa è una
norma che fuga i dubbi e gli errori in cui sono incorsi alcuni Uffici Scolastici
Provinciali del Piemonte, della Toscana e della Puglia, che intendevano invece
applicare il recente articolo 20 della Legge 102/09, con il quale sono
state modificate le commissioni di accertamento, introducendo un medico
dell'INPS e rendendo la procedura più complessa e lunga, con gravi
ritardi per il rilascio delle certificazioni in tempo utile per le iscrizioni.
Si passi quindi al comma 6 - sempre dell'articolo 12 - il quale
prevede l'opportunità di accordi fra Amministrazione Scolastica e altri Enti
Pubblici, per garantire «le modalità più idonee di distribuzione delle risorse
di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni con disabilità,
anche attraverso la costituzione di reti di scuole». E si venga infine al
comma 7, che è di fondamentale importanza, poiché stabilisce che
le sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni
con disabilità devono essere costituite secondo i criteri e i parametri del già
citato DPR 81/09 e cioè, di norma, con 20 alunni, limite che
diventa obbligatoriamente insuperabile nel caso in cui vi siano più di due
studenti con disabilità in una stessa classe. Ciò significa, a mio avviso, che
se in una classe è presente un solo alunno con disabilità, essa non potrà averne
in totale più di 22, in forza dell'eccezione prevista dall’articolo 4 del
medesimo DPR 81/09, di cui si è detto sopra. Se poi gli alunni con disabilità
sono due, credo che non si dovrebbe superare il numero di 21 e se sono tre,
diventa categorico il limite di 20, il tutto per un criterio di gradazione di
qualità o di minore disagio per la didattica. Quanto poi all'eventualità che si
superi il numero di tre alunni con disabilità per classe, personalmente la
riterrei inopportuna e comunque in contrasto con i criteri di qualità
sanciti dalleLinee
Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica dell'agosto 2009.
Inoltre, la presenza di due o tre alunni con disabilità nella stessa classe
dovrebbe essere eccezionale e comunque non riguardare alunni con
disabilità gravi, per criteri di ragionevolezza e di qualità della
didattica, anche nei confronti dei compagni. Un'indicazione in tal senso viene
dalla chiusa del paragrafo sui posti di sostegno contenuto nella Circolare
del 14 marzo, nella quale «si raccomanda la massima attenzione nella
costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, per
quanto possibile, in presenza di grave disabilità [non si usa il plurale "gravi
disabilità", N.d.A.], la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Purtroppo di quest'ultimo avviso non è stato l'Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia , che una settimana dopo la Circolare
Ministeriale, esattamente il 21 marzo, ne ha emanata una
propria, con la quale si invitavano i Dirigenti Scolastici a non tener in
alcun conto la norma dell'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, relativo alla
formazione di classi con non più di 20 alunni in presenza di alunni con
disabilità. Si tratta di un documento che sembra non solo inopportuno, ma
in contrasto con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale e dalla
Circolare di trasmissione, e quindi palesemente illegittimo. Né ha alcuna
rilevanza la spiegazione fornita dall'Ufficio Scolastico Regionale, secondo la
quale questa sarebbe la fase dell'organico di diritto, per poi arrivare a
ricostituire classi di 20 alunni in organico di fatto. Infatti, l'
articolo 15 del Decreto Interministeriale che stiamo esaminando -
concernente proprio l'organico di fatto - stabilisce (comma 3) che non
potranno aversi modifiche per casi già esaminati in organico di diritto e
comunque non risolti entro il 31 agosto. Ciò significa che se in organico di
diritto si formano classi da 27 o più alunni - come prevede la Circolare
lombarda - in organico di fatto esse non potranno essere ridotte e qualora le
famiglie e le associazioni sollecitassero la riduzione, se questa non
intervenisse entro il 31 agosto, tramite l'autorizzazione dello stesso Ufficio
Scolastico Regionale, ciò non sarebbe più possibile .
Non vi è poi chi non veda come l'orientamento dell'Ufficio
Scolastico ambrosiano favorisca la deriva di delega della presa in carico
dell'inclusione scolastica da parte degli insegnarti curricolari ai soli docenti
per il sostegno: infatti, con classi numerose e superaffollate da alunni con
disabilità, i docenti curricolari avranno buon gioco a dire che essi
«hanno troppi alunni cui badare» e che «non possono seguire quelli con
disabilità». E ciò, naturalmente, determinerà il circolo vizioso della via
giudiziale all'inclusione scolastica, con i genitori che - abbandonati dai
docenti curricolari quando mancheranno quelli per il sostegno - continueranno a
proporre cause, sempre vinte sino ad oggi, per ottenere il numero massimo delle
ore di sostegno, in modo tale che i figli possano svolgere didattica, anche se
non in modo integrato. E così più saranno affollate le classi - per motivi di
risparmio - più verranno richieste ore di docenti per il sostegno, con il
conseguente aggravio di quella spesa pubblica che si voleva
risparmiare! Non è quindi l’aumento del numero di ore di sostegno, provocato
dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, a determinare la necessità di
crescita del numero di alunni per classe, ma proprio il contrario, poiché quanti
si battono - ci battiamo -per l'inclusione scolastica di qualità, da sempre
sostengono che l'inclusione va fatta dai docenti curricolari, anche con
poche ore di sostegno, ma se i docenti curricolari hanno classi numerose, devono
trascurare gli alunni con disabilità, con tutto ciò che ne consegue.
Per questo, in conclusione, se non vi saranno ripensamenti da
parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, le associazioni si
vedranno costrette ad agire giudizialmente e in concreto ciò significa
che il "rito ambrosiano" - che in campo liturgico rende più breve l’austerità
della Quaresima rispetto a quella ufficiale - nel campo dell'inclusione rende
invece inagibili le norme ministeriali, relativamente più garantiste
verso i diritti degli alunni con disabilità.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap).
La bozza del Decreto Interministeriale discusso nel
presente testo e la Circolare del 14 marzo che l'ha trasmessa sono
disponibili cliccando rispettivamente qui
e qui.
Sulla Circolare prodotta il 21 marzo dall'Ufficio Scolastico Regionale
della Lombardia, si segnala anche l'articolo di Donatella Morra intitolato
Ma gli alunni con disabilità non sono invisibili!, disponibile cliccando qui.
14 aprile 2011
Per maggiori informazioni
Scarica la nota
MIUR sull'organico scuola primaria
Leggi anche la nostra precedente news: "Gli alunni con
disabilità non sono invisibili!"
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