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Articolo a cura di Salvatore Nocera*
Fonte www.superando.it -
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Sicilia,
ha rigettato, con la Sentenza
n. 976 del 2 dicembre 2011, il ricorso d'appello del Ministero
dell'Istruzione, confermando il precedente provvedimento del TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale), che aveva attribuito il rapporto di 1 a 1 con
l'insegnante di sostegno, a un alunno con disabilità di scuola primaria privo
della certificazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge
104/92. Il TAR si era basato sulla Sentenza 80/10 della
Corte Costituzionale, secondo cui non può essere
compresso dall'Amministrazione Scolastica il nucleo essenziale del diritto allo
studio per motivi di riduzione della spesa pubblica.
Alla base della sua decisione, il TAR aveva posto la
Diagnosi Funzionale (DF) dell'ASL nella quale, pur non
certificandosi la gravità, era stato indicato il rapporto di sostegno 1
a 1, confermato dal PEI (Piano Educativo Individualizzato), mentre la
Commissione apposita dell'Ufficio Scolastico Regionale aveva assegnato undici
ore, senza però motivare tale decisione.
Osservazioni
La decisione del CGA siciliano lascia
perplessi. A nostro parere, infatti, esso è andato oltre la
Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale e al conseguente articolo 9, comma 15
della Legge 122/10, che richiedono la certificazione di gravità per
l'attribuzione del massimo possibile delle ore di sostegno. La stessa
Corte Costituzionale, anzi - così come interpretata dal Consiglio di
Stato con la Sentenza 2231/10 - aveva precisato che, pur in presenza di gravità
certificata, bisogna tener conto della specificità della disabilità, che
potrebbe non necessariamente richiedere il massimo consentito delle ore di
sostegno.
Il CGA siciliano, dunque, anche senza citarlo, ha
sostanzialmente espresso un giudizio conforme al disposto dell'articolo
1, comma 605, lettera b della Legge 296/06, secondo cui le ore di sostegno vanno
assegnate sulla base delle «effettive esigenze» dell'alunno. Ciò che
lascia invece perplessi è che il CGA, per individuare quelle
«effettive esigenze» si sia basato sulla Diagnosi Funzionale dell'ASL
che ha fatto una proposta didattica (sostegno per tutta la durata dell'orario
scolastico) non di sua competenza. Una proposta, quindi, che è stata
supinamente recepita dal PEI, mentre da parte sua l'Ufficio Scolastico
non ha motivato le ragioni di natura didattica secondo cui ci si doveva
discostare dalla DF e dal PEI.
Tutto ciò induce a riflettere sul fatto che sempre più
le ore di sostegno vengono richieste sulla base delle indicazioni dell'ASL e non
dei docenti, e che sempre più l'Amministrazione Scolastica si discosta da tali
richieste, senza dare motivazioni di natura didattica. Il che sta
letteralmente snaturando la logica stessa dell'integrazione scolastica,
fondata invece sulla presa in carico di tale progetto da parte di tutto il
Consiglio di Classe, sostenuto dall'insegnante per il sostegno, al quale ne
viene invece sempre più delegata l'intera formulazione e lo
svolgimento.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce). Responsabile del
Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana
Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito
dell'AIPD, per gentile concessione.
14 febbraio 2012
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