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Una nota dell'Avv.
Nocera illustra le precisazioni del Ministero sul divieto dell'utilizzo
improprio dell'insegnante di sostegno e l'istruzione a domicilio degli alunni
con disabilità
Tratto da: www.superando.it - a cura di S. Nocera* - Il
Ministero dell'Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul
divieto dell'utilizzo improprio dell'insegnante per l'attività di sostegno in
supplenze , quando l'alunno assegnato sia presente a scuola. Il documento
cui ci riferiamo è esattamente la Nota Ministeriale protocollo n. 9839
dell'8 novembre scorso , con la quale è stato pure riaffermato
l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai cinque giorni
nella scuola primaria e ai quindici in quella secondaria .
Vediamo innanzitutto la questione del divieto di utilizzo
dei docenti per il sostegno in supplenze, quando l'alunno sia a scuola. In tal
senso la Nota Ministeriale citata riporta in chiusura l'espressione: «...salvo
casi eccezionali non altrimenti risolvibili». Ebbene, tali parole, se male
interpretate da Dirigenti in difficoltà di personale e di risorse, potrebbero
vanificare il divieto reso finalmente esplicito e già presente in modo meno
chiaro nelle Linee Guida Ministeriali sull'Integrazione Scolastica del 9 agosto
2009.
Pertanto si ritiene che:
- in primo luogo il docente non deve
essere impegnato con il proprio alunno , poiché distoglierlo da ciò
comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio;
- deve inoltre
trattarsi non solo di «casi eccezionali», ma questi devono essere pure «non
altrimenti risolvibili» .
Ciò significa che non solo devono mancare
altri docenti - curricolari o di sostegno - disponibili a svolgere sino a un
massimo di sei ore in più di servizio di lezioni, ma dev'essere una circostanza
del tutto irrisolvibile, come ad esempio quella di un docente che segnali la
propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell'ora.
Infatti - ormai in base al Decreto Ministeriale 131/07 sulle supplenze - il
Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o
SMS sul cellulare e quindi nell'arco di un'ora l'aspirante a supplenza può
intervenire e assumere immediatamente l'incarico. Non credo pertanto che si
possano configurare altre ipotesi "non altrimenti risolvibili" e quindi qualora
un docente di sostegno riceva l'ordine del Dirigente Scolastico di andare a fare
una supplenza, anche nella classe dove è iscritto l'alunno a lui affidato e
quando l'alunno stesso sia presente a scuola, egli dovrà rispondere che vi
andrà, ma - considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con
l'alunno in compresenza con un docente curricolare - dovrà cortesemente chiedere
al Dirigente stesso di fargli un ordine di servizio scritto per esonerarlo dalla
responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di
responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza. In mancanza
di tale ordine scritto, l'insegnante potrà legittimamente rifiutarsi di svolgere
la supplenza e comunque, una volta ricevutolo, potrà segnalare il caso
all'Ufficio Scolastico e al Ministero, come violazione delle Linee Guida
Ministeriali del 9 agosto 2009 e della Nota dell'8 novembre scorso di cui stiamo
parlando. Dal canto suo, la famiglia, una volta informata, potrebbe anche agire
contro il Dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e,
qualora l'alunno venisse lasciato solo dal docente che deve recarsi in un'altra
classe, anche per interruzione di pubblico servizio.
Come accennato in precedenza, è importante anche - sempre nella
Nota n. 9839 - l'esplicitazione circa l'obbligo di nominare supplenti per
meno di cinque giorni nelle scuole primarie e per meno di quindici in quelle
secondarie. Ciò infatti era già stato affermato dalla Sentenza della Corte
dei Conti n. 59/04 e finalmente viene ora dichiarato con chiarezza anche dal
Ministero. Tutto ciò certo giova a non deteriorare la qualità dell'integrazione
scolastica, cosa che in questi ultimi anni è avvenuta sin troppo spesso. I
genitori, quindi, con serenità, ma con fermezza, nel caso in cui si presentino
situazioni di rischio, debbono far presente ai Dirigenti Scolastici questa Nota
Ministeriale che non può assolutamente essere disattesa.
Un'altra Nota Ministeriale, di qualche giorno precedente (protocollo n.
7736 del 27 ottobre scorso) ha fornito poi chiarimenti in merito alle
assenze di alunni che, a causa di malattia, usufruiscano dell'istruzione in
ospedale o a domicilio . Com'è noto, infatti, l'articolo 14, comma 7 del DPR
122/09 aveva stabilito che le assenze superiori a un quarto dell'orario di
frequenza previsto nell'anno scolastico determinino la non ammissione agli esami
di stato o la bocciatura dell'alunno. Ora, la citata, recente Nota del 27
ottobre scorso precisa appunto che tali assenze non invalidano l'anno
scolastico , in quanto in determinati periodi l'alunno prosegue la sua
formazione con attività didattiche collegate alla classe, anche se effettuate in
un luogo diverso. A conferma di ciò, la Nota n. 7736 cita anche l'articolo 11
dello stesso DPR 122/09, che tratta di istruzione in ospedale o a domicilio.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio
Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è
il frutto della sintesi - proposta per gentile concessione al sito superando.it
- di due diverse schede già pubblicate nel sito dell' AIPD .
2 dicembre 2010
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