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Un commento
alla sentenza del Tar del Lazio
Tratto da: www.superando.it - A cura di Salvatore
Nocera* - Importante il precedente stabilito nei giorni scorsi da una Sentenza
del TAR del Lazio, sia perché accelera la procedura per la messa in sicurezza
delle tante scuole non in regola, sia per avere riconosciuto la legittimazione
processuale di un'associazione di consumatori all'esercizio di questa nuova
azione giudiziaria, sia per la portata politica di una decisione che accoglie il
diffuso malcontento delle famiglie per il sovraffollamento delle classi. Data
però la natura della recente normativa italiana sulla "class action" - che a
differenza di quella americana, predispone solo strumenti di stimolo
all'efficienza della Pubblica Amministrazione - rimangono ancora tutte in vita
le lagnanze sollevate da numerose Associazioni, sull'antipedagogico
superaffollamento delle classi in genere e in particolare di quelle frequentate
da alunni con disabilità
Bisogna rendere merito al Codacons, il Coordinamento delle Associazioni
per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, per
avere ottenuto la prima sentenza sulla class action, proposta contro il
Ministero dell'Istruzione per le classi superaffollate o "classi
pollaio", come efficacemente sono state anche definite. Infatti, era stato
proprio il Codacons a proporre ricorso ai sensi del Decreto Legislativo 198/09
che, introducendo una novità nel nostro sistema processuale, aveva
consentito di sottoporre al giudizio della Magistratura l'inefficienza di
un'Amministrazione in caso di mancato rispetto di standard di qualità
individuati in atti generali «non normativi», a tutela degli utenti dei pubblici
servizi.
Due i motivi di ricorso proposti: uno per la mancata
emanazione del Piano di Edilizia relativo alle scuole non in regola con le
norme riguardanti il numero massimo di alunni per classe (di cui al DPR 81/09),
l'altro sulla mancata approvazione delle norme sull'edilizia scolastica
applicative della Legge 23/96. Il
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, dunque, con la Sentenza n.
00552/2011 (depositata il 20 gennaio scorso), ha accolto il primo motivo,
rigettando il secondo , perché quest'ultimo riguardava la mancata
applicazione di un atto normativo generale e, conseguentemente, ha compensato le
spese. E tuttavia l'accoglimento del primo motivo costituisce un importante
precedente . Infatti, il TAR ha riconosciuto che il Ministero
dell'Istruzione, d'intesa con quello dell'Economia, avrebbe dovuto emanare il
Piano Generale della Riqualificazione dell'Edilizia Scolastica, indicandone
quindi i costi, i tempi e i luoghi, mentre esso si è limitato solo a
predisporre un elenco di scuole non in regola , per le quali continuavano ad
applicarsi esclusivamente per il trascorso anno scolastico i tetti massimi del
numero precedente di alunni per classe, più bassi di quelli introdotti dal DPR
81/09. Ciò significa che il TAR ha assegnato al Ministero dell'Istruzione un
termine di 120 giorni per predisporre il Piano, in mancanza del quale si
potrà chiedere al TAR stesso l'ottemperanza di tale obbligo, stavolta con
condanna a tutte le spese.
Purtroppo, ai fini degli alunni delle classi superaffollate non
in regola con le norme sulla sicurezza, data la natura della class action
vigente in Italia, per ora non cambia nulla . Intanto, però, si è
riusciti ad accelerare la procedura per la messa in sicurezza delle
scuole non in regola, che sono ancora tante. Inoltre, è evidente la portata
politica degli effetti di tale decisione, che accoglie un diffuso
malcontento delle famiglie per il superaffollamento delle classi. Se, come è
prevedibile, il Ministero dovesse ricorrere in appello e qualora la Sentenza del
Consiglio di Stato - probabile anche questo - dovesse confermare la decisione
del TAR, il Ministero stesso - che in forza della nuova normativa ha dovuto
pubblicare sul proprio sito la notizia del ricorso - dovrà pubblicare anche
la Sentenza definitiva , la quale verrebbe pure trasmessa alla Corte dei
Conti e all'organismo sulla valutazione della qualità delle Pubbliche
Amministrazioni.
È altresì molto importante che il TAR abbia riconosciuto, per
la prima volta, la legittimazione processuale di un'associazione di
consumatori all'esercizio di questa nuova azione giudiziaria e abbia
dichiarato, in questo caso, immediatamente applicabile la normativa anche in
mancanza dell'emanazione dei regolamenti governativi. Va tuttavia tenuto
presente che, sulla base della nuova normativa sulla class action - stabilita
dal citato Decreto Legislativo 198/09 - se le singole famiglie volessero
ottenere una riduzione del numero degli alunni nelle classi irregolari e il
risarcimento dei danni subiti, dovrebbero agire individualmente con appositi
ricorsi . Infatti, la recente normativa si è limitata solo a predisporre
strumenti di stimolo all'efficienza dell'Amministrazione e non anche a
garantire direttamente i diritti violati dalle omissioni
dell'Amministrazione. Diversamente, invece, stabilisce la normativa
americana alla quale la nostra si è solo in parte ispirata.
Pertanto rimangono ancora tutte in vita le lagnanze
sollevate da moltissime associazioni, tra cui la FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap), circa l'antipedagogico superaffollamento delle
classi in genere e in particolare di quelle frequentate da alunni con
disabilità.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap).
27 gennaio 2011
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