Il gusto di interdire: tra tutela della società e sostegno del tutelato
Una
riflessione dell'Avv. Marcellino sul perchè lasciarci alle spalle il gusto
"amaro" dell'interdizione, preferendo quello più dolce e, soprattutto,
individualizzato, dell'amministrazione di sostegno
Riportiamo di seguito un interessantissimo contributo su
interdizione ed amministrazione di sostegno a cura dell'Avv. Francesco
Marcellino*, componente del Centro Studi e Formazione Anffas Onlus, già apparso
sul quotidiano "Eco di Biella" del 28 febbraio scorso.
"Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit
quid agat". "… male… nostro iure uti non debemus: qua ratione et prodigis
interdicitur bonorum suorum administratio". "Fuiosi… et prodigi, licet miores
viginti qunque annis sint, tame in curatione sunt adgnatorum ex lege duodecim
tabularum".
Queste frasi latine riassumono la concezione dell'uomo e del
diritto che avevano gli antichi romani. Nulla è cambiato, fino ad oggi,
nell'istituto di tutela della "interdizione". Sostanzialmente "promulgato" dagli
antichi romani, giunge fino al Codice Napoleonico, venendo trasposto da esso nel
codice civile italiano del 1865 e, sostanzialmente, ricopiato in quello vigente
del 1942. "Il pazzo non può compiere alcun negozio, perché non capisce
quello che fa" . "Non dobbiamo fare cattivo uso del nostro diritto: per
questa ragione viene vietato (mediante formale interdictio) ai prodigi di
amministrare i loro beni". "I furiosi e i prodigi, anche se siano maggiori di
venticinque anni, tuttavia in base alla legge delle XII Tavole sono sotto la
tutela degli agnati".
L'istituto giuridico dell'interdizione ha una finalità
evidente: tutelare la società , eliminando ogni capacità di
porre in essere atti giuridici all'individuo che ne viene colpito. Il senso è
evidente: "non fare un cattivo uso del nostro diritto", tutelare i consociati
escludendo il "pazzo" dal consesso giuridico, evitando che i primi possano
entrare in contatto con il secondo e stabilizzare la libera circolazione dei
beni giuridici.
E' lapalissiano il senso opposto e le radici profondamente
diverse su cui sorge l'amministrazione di sostegno . Tentiamo di
comprendere le ragioni e, soprattutto, l'evoluzione realizzatasi negli anni. Già
la c.d. "Riforma Basaglia" – e con essa l'evoluzione delle scienze psicologiche,
mediche e sociali – hanno evidenziato i limiti, se non gli errori e le atrocità,
delle scienze che avallavano "l'esclusione" fisica e, quindi, anche giuridica,
del "pazzo" dalla società. Non vi è dubbio che le scienze mediche – ancor prima
di quelle sociologiche e giuridiche – si siano rese conto che il percorso di
"assistenza e cura" del "pazzo", non può essere svolto con l'esclusione dello
stesso dal consesso civile ma, invece, con "l'inclusione" (si
pensi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, all'inserimento
lavorativo, etc…)!
Non è mutata così solo al terminologia utilizzata (ad esempio:
portando in soffitta il termine e le strutture afferenti ai "manicomi"), ma
sono mutati gli approcci terapeutici, sociologici, psicologici.
E, in diritto, non muta solo la terminologia (interdizione-amministrazione di
sostegno; interdetto-beneficiario), ma muta profondamente il senso e la
finalità della disciplina codicistica . D'altra parte, proprio
l'utilizzo di alcuni termini presenti nell'amministrazione di sostegno, furono
il frutto di considerevoli riflessioni e di non casuali scelte giuridiche.
A conferma di ciò, occorre ricordare che la stessa
organizzazione mondiale della sanità riconosce che "la disabilità non è
una malattia", ma "una condizione di salute in un ambiente
sfavorevole" . Pensate che la capacità di autonomia e di relazione di un
non vedente all'interno delle proprie mura domestiche sia uguale a quando è
costretto a muoversi nelle nostre città? Cosa cambia, la sua "condizione di
salute" o l'ambiente esterno con cui si relaziona? Esempio banale, questo, ma
che esperti delle scienze psichiatriche possono replicare per ogni tipologia di
condizione di salute e "ambiente". Intendendosi con quest'ultimo, non solo come
"spazio fisico", ma anche come "relazioni umane, sociali, lavorative,
scolastiche, terapeutiche, etc….". Perché, ad esempio, una persona con autismo
non riesce ad essere "gestita" all'interno di un ambiente (ad esempio, la
scuola, la palestra, l'associazione, etc…), mentre ottiene ottimi risultati
all'interno di un altro ambiente? E' forse lo spazio fisico, quindi, o le
modalità di approccio dell'operatore? Più "l'ambiente" (latu sensu inteso) è
sfavorevole, più la condizione di salute ne soffre, rivendicandosi tutela ed
assistenza (sociale, medica, giuridica). Ed aumentando, così, per un verso il
sistema (e costo) assistenziale, per altro verso aumentando il sistema (ed i
costi) sociali dell'inclusione.
Questa evoluzione delle scienze, pur se in ritardo – ma è noto
che "la legge nasce vecchia"! – si è avuta anche in termini di Istituti
giuridici di tutela. Anzi, purtroppo, il disegno di legge sull'amministrazione
di sostegno – da tanti anni presente nelle aule parlamentari e promulgata solo
allo scadere dell'anno internazionale delle persone con disabilità – ha avuto
forza per modificare solo in parte l'attuale assetto
codicistico (siamo l'unico Paese con ben 3 istituti di tutela previsti
dal nostro ordinamento!), rinviando il tutto ad un'ulteriore riforma su cui,
ormai da tanti anni, si impegna la scuola del Prof. Cendon. Il legislatore
dell'amministrazione di sostegno del 2004 ha però offerto all'operatore del
diritto uno strumento che può (rectius: deve) utilizzarsi rispetto ad ogni
condizione di salute.
Alcune osservazioni tecniche . Innanzitutto, la
disciplina dell'amministrazione di sostegno è posta all'interno del titolo XII
"Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di
autonomia" (grassetto è n.d.r.). Prive in tutto di autonomia ,
significa che anche il soggetto del tutto sprovvisto di capacità di intendere e
di volere può beneficiare dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, non
dovendosi per ciò solo ricorrere all'interdizione (in questo senso, come
vedremo, anche C. Cass. 13584/06). Ciò è ribadito dall'art. 1 della l.
N° 6/04 (non trasposto nel codice civile), in cui chiaramente si
afferma che: "La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in
parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (grassetto è n.d.r.).
Inoltre, l'art. 404 c.c. (prima norma di apertura nel codice civile
dell'amministrazione di sostegno e, soprattutto, divenuta la prima norma di
apertura nel codice civile di tutti gli istituti di tutela) afferma chiaramente
che: "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno….". I termini infermità e menomazione fisica e
psichica non ci consentono di poter escludere nessun tipo di
"condizione di salute" (o, se vogliamo, di patologia di disabilità); il
termine impossibilità , non ci consente di poter affermare che
possano sussistere "impossibilità" che non permettono l'applicazione
dell'amministrazione di sostegno, confermato infine che l'istituto è applicabile
in situazioni anche parziali o temporanee, essendo così la "regola" quelle di
impossibilità "totale e definitiva"! La Corte di Cassazione sopra richiamata,
infatti, ha chiaramente sostenuto che rispetto all'interdizione ed
all'inabilitazione (gli altri istituti di tutela ancora vigenti nel nostro
codice) "… l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va
individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità
o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di
autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi
alle esigenze di detto soggetto , in relazione alla sua flessibilità ed
alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa".
Ecco, quindi
che, il Giudice Tutelare chiamato a decidere su un ricorso
sull'amministrazione di sostegno a beneficio di una persona con disabilità
intellettiva e/o relazionale, non può escludere, tout court, sol per la
patologia, l'idoneità e la possibilità di applicazione dell'amministrazione di
sostegno (convertendo il procedimento, così, in interdizione) e ciò,
non solo per tutto quanto sopra detto, ma anche perché, la stessa disciplina
codicistica consente al Giudice (ancor meglio se in stretta collaborazione con
tutte le parti) di poter disporre che "… determinati effetti, limitazioni o
decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato,
si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni"
(art. 411 ult. com. c.c.). Ciò significa, quindi, che un'amministrazione
di sostegno può essere talmente ampia ed anche invasiva da tutelare un
soggetto (nel senso di limitare la capacità di agire) al pari di
un'interdizione. Ma, comunque, avrà sempre una differenza ed un
vantaggio rispetto all'interdizione , con riguardo all'amministratore,
il quale può ben essere chiamato dal giudice tutelare a porre in essere atti
anche personalissimi e di rilevanza sanitaria (d'altra parte, gli operatori del
diritto ben sanno che la Corte di Cassazione ha potuto risolvere,
giuridicamente, la questione "Englaro" proprio utilizzando a fondamento del
ragionamento giuridico le nuove norme in tema di amministrazione di sostegno e
di consenso informato).
La rivoluzione copernicana degli istituti di
tutela , quindi, è ben più profonda della considerazione (piuttosto
banale) che l'uno elimina del tutto la capacità di agire (interdizione), mentre
l'amministrazione di sostegno (che, poi, né è la sua precipua finalità) opera
con la "…minore limitazione possibile della capacità di agire". La rivoluzione
copernicana consiste nel fatto che l'interdizione – rapidamente ed in
modo "uguale per tutti" – conduce all'eliminazione della capacità di compiere
atti giuridicamente rilevanti, mentre l'amministrazione di sostegno sollecita
l'autorità giudiziaria (e le parti che con essa devono collaborare) a redigere
"un progetto di sostegno" e di assistenza della persona con disabilità.
Non più una "casacca" (ed un'etichetta stigmatizzante) uguale
per tutti ("mio figlio è stato interdetto…"), ma un vestito su
misura , adattato ad ogni persona con disabilità, alla sua condizione di
salute, agli ambienti con cui si relaziona, alle sue capacità e potenzialità e,
persino – si badi, sono parole del nostro codice civile! – "…bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario" (art. 410 c.c.). Non più, quindi, una
misura di tutela del "patrimonio" – come sostanzialmente era
voluta l'interdizione dagli antichi romani e giunta così fino ai nostri giorni –
ma una misura a tutela della persona , della sua assistenza,
della sua rappresentanza e delle sue potenzialità attive, positive, più che di
quelle determinate dalla sua condizione di disabilità. Se, quindi,
l'interdizione "sentenzia" che non può più fare nulla quella persona,
l'amministrazione di sostegno trascrive quello che quella persona può
compiere da solo, può compiere con l'assistenza necessaria del suo
amministratore o può far compiere con la rappresentanza esclusiva al suo
amministratore di sostegno (art. 409 c.c.).
Certo, realizzare così
un decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno può essere più faticoso
di una sentenza interdittiva, ma certamente anche questo consente a far
diventare gli Uffici della Volontaria Giurisdizione da "Giudici della tutela" a
"Giudici del tutelato".
Perché allora è ancora vigente l'interdizione?
Non ci si esime dal rispondere a questo quesito, e di certo non limitandoci a
sostenere che avrebbe dovuto essere stata abrogata già nel 2004
e che, comunque, ciò è previsto dal disegno di legge sul "rafforzamento"
dell'amministrazione di sostegno. L'interdizione è ancora vigente ed
applicabile, in via del tutto eccezionale e secondaria qualora,
dopo un'attenta e meticolosa analisi, si accerti che nessun "vestito su misura",
nessuna possibile amministrazione di sostegno sia e possa essere in grado di
tutelare l'interessato. Ma quale "casacca standards" può vestire meglio
di un "buon vestito su misura"?
Ultima considerazione. Il nostro Paese ha fortemente voluto –
potremmo anche dire che la "maternità" è proprio di un Nostro illustre docente
universitario, oggi Giudice della Corte Costituzionale, Prof.ssa Maria
Rita Saulle – e sottoscritto la Convenzione Internazionale
delle Persone con disabilità , promulgata e divenuta legge dello Stato
Italiano il 3 Marzo 2009 N° 18. La Convenzione internazionale delle persone con
disabilità chiaramente riconosce all'art. 1 di "… proteggere e assicurare il
pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per
la loro inerente dignità". Rispetto della "dignità" della persona con disabilità
e "… loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di
eguaglianza con gli altri" (così il secondo comma dell'art. 1), che induce a
poter considerare che la ancora vigente misura dell'interdizione nel nostro
ordinamento giuridico (e, più in generale, la compresenza di tre diversi
istituti di tutela) possa condurre ad una sostanziale disparità di
trattamento tra persone con disabilità che, alle medesime condizioni,
si vedono preferito un istituto di tutela anziché un altro.
Forse, quindi,
una disamina comune e condivisa del tema (anche con un tavolo interistituzionale
tra Uffici del Giudice Tutelare, Servizi Sociali, Azienda Sanitaria, Avvocatura,
Terzo settore), potrebbe agevolare l'impegno di ognuno, così da
lasciarci alle spalle il gusto "amaro" dell'interdizione, preferendo quello più
dolce e, soprattutto, individualizzato, dell'amministrazione di
sostegno .
*Avv. Francesco Marcellino fmarcellino@videobank.it Centro
Studi e Formazione Anffas Onlus
4 marzo 2011
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