Cosa prevede la legge n. 68/99
in materia di inserimento lavorativo per le persone con disabilità?
La legge n. 68/99
contenente “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che i
datori di lavoro, sia pubblici che privati, siano tenuti ad avere alle loro
dipendenze persone con disabilità, che presentino una riduzione della propria
capacità lavorativa superiore al 45%, in numero almeno pari a quanto
espressamente ed inderogabilmente previsto dall’art. 3 della citata legge (c.d.
“quote di riserva”). Propriamente i datori di lavoro dovranno assumere i
lavoratori appartenenti alle “categorie protette” nella seguente misura:
1) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
2) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
3) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti.
Per assolvere al suddetto obbligo i datori di lavoro devono
attingere non già dagli elenchi del collocamento ordinario, ma da appositi
elenchi istituiti presso ciascun Centro Provinciale per l’Impiego, cui hanno
facoltà di iscriversi le persone con un’invalidità superiore al 45%. Si ricorda
che i datori di lavoro, in caso di esistenza dell’obbligo, possono o provvedere
alla richiesta generica di avviamento di un numero di persone con disabilità
pari a quelle necessarie per coprire le riserve ( c.d. “ assunzione numerica”)
ovvero assumere, almeno una parte del numero dei suddetti lavoratori,
direttamente quelli di loro preferenza tra gli iscritti alle liste speciali.
Tale ultimo meccanismo della c.d.“ richiesta nominativa”, permette alle imprese
private (non agli Enti Pubblici) di ottemperare al proprio obbligo, evidenziando
però una preferenza circa la persona da assumere, senza tener conto dell’ordine
delle graduatorie. Per assolvere al loro obbligo di assunzione la legge
succitata, prevede, nell’art. 11, anche la possibilità per i datori di lavoro di
stipulare con gli Uffici competenti “convenzioni di integrazione lavorativa per
l’avviamento di disabili che presentino caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”. In tal maniera si tenta di
realizzare l’obiettivo, proprio dell’intero impianto legislativo, di
personalizzare gli interventi di integrazioni lavorativa, consentendo
un’effettiva e proficua attuazione dell’obbligo. Una modalità di prestazione
lavorativa predisposta attraverso una delle suddette convenzioni potrebbe essere
quella del c.d. “telelavoro”, permettendo al lavoratore con disabilità di
mettere al servizio del datore di lavoro le proprie capacità professionali,
senza dover perdere il vantaggio di rimanere nel proprio contesto ambientale e
sociale, più adeguato alle proprie esigenze personali, come per es. la propria
abitazione. Infine, si ricorda che la Borsa nazionale del Lavoro ha attivato, in
via sperimentale, un sito internet, www.borsalavoro.it , con accesso
totalmente gratuito, attraverso il quale l’offerta e la domanda di lavoro
possono concretamente incontrarsi
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