DOMANDE FREQUENTI
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Oltre alle provvidenze
economiche ricollegabili direttamente all’invalidità civile ed alle minorazioni
civili, possono essere erogati altri sostegni economici a favore di una persona
con disabilità e/o della famiglia che l’ha in carico?
L’art. 16 della Legge n. 328/2000 (c.d. “ Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) prevede
che si debba riconoscere e sostenere il ruolo peculiare delle famiglie sia
nell’ambito della formazione che della cura della persona, in primis della
persona con disabilità.
Pertanto, onde evitare che la persona con disabilità
venga ricoverata presso strutture residenziali che potrebbero incidere in
maniera negativa sul processo di inclusione/integrazione sociale cui ogni
persona con disabilità ha diritto, lo stesso articolo di legge, al comma III,
così prevede:
“ Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi
sociali hanno priorità:
……d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare,
anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che
assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e
sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di
anziani;…”
Nel caso di specie, è compito del Comune provvedere ad erogare
tale integrazione economica in base alle indicazione della Regione ed attingendo
dalle risorse economiche del Fondo Regionale Sociale.
Le specifiche
condizioni per poter accedere a tale sostegno economico (condizione economica
della famiglia, grado di disabilità dell’invalido civile, ecc..), nonché
l’entità dello stesso sono, di volta in volta, esplicitate nei bandi emessi dai
singoli Comuni.
Ugualmente, però, ci permettiamo di precisare che spesso i
Comuni, nei succitati bandi, prevedono come condizione imprescindibile per poter
accedere a tale sostegno economico anche il possesso della certificazione dello
“stato di handicap grave” ex art. 3 comma III Legge n. 104/1992.
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Una persona titolare della
pensione d’inabilità, che iniziasse a percepire anche altri redditi, potrebbe
correre il rischio di vedersi sospesa la provvidenza economica assistenziale?
Affinchè si possa percepire la
pensione d’inabilità, la persona con disabilità deve essere dichiarata invalida
civile al 100% e non avere un reddito personale annuo superiore ad euro
14.256,92. Proprio il diverso e più alto limite di reddito annuo personale
differenzia la pensione d’inabilità dalla provvidenza di uguale entità (euro
242,84) dell’assegno mensile di invalidità, spettante, invece, agli invalidi
civili con percentuale superiore al 74%, ma inferiore al 100 Nel caso di specie,
qualora degli ulteriori redditi producessero un incremento del reddito annuo
tale da comportare il superamento della soglia sopra detta, la provvidenza
economica di cui sopra non sarebbe più erogata. Tra l’altro, nel caso in cui il
superamento della soglia dovesse intendersi, non già come transitorio, ma
addirittura costante negli anni, l’eventuale futura istanza di riesame della
concessione della pensione d’inabilità, per riconduzione del reddito nuovamente
al di sotto della soglia fissata per legge, determinerebbe anche il ripetersi
dell’accertamento dei requisiti sanitari, oltre che di quelli reddittuali.
(Messaggio I.N.P.S. 2 luglio 2004 n. 20902).
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Ultimo aggiornamento al 25/11/2008
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