DOMANDE FREQUENTI
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Ci sono delle agevolazioni per i genitori e/o i parenti di persone con disabilità?
Sia la legge n. 104/1992
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” sia il Dlgs
151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’ articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 ” prevedono una serie di
agevolazioni in favore del lavoratore che assista un proprio figlio/parente con
disabilità.
Queste sono:
1) 3 giorni di permesso retribuito al mese ( 2 ore giornaliere
se il figlio è minore degli anni 3) ;
2) la precedenza nell’assegnazione della prima sede lavorativa;
3) la richiesta di trasferimento ad una sede più vicina al
luogo di residenza della persona con disabilità;
4) facoltà di opporsi ad un trasferimento d’ufficio presso una
sede lavorativa più distante dal luogo di residenza della persona con
disabilità;
5) un congedo biennale retribuito da usufruire, anche in
maniera frazionata, nell’arco dell’intera vita lavorativa;
6) facoltà di non essere adibito a turni notturni. Per
usufruire di tutte le prime cinque agevolazioni sopra elencate occorre che la
persona con disabilità da assistere sia stata dichiarata in situazione di
gravità ex art. 3 Legge n. 104/92. Viceversa, solo per l’esonero dal lavoro
notturno non occorre il requisito della condizione di gravità in capo alla
persona con disabilità assistita dal lavoratore/trice.
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Cosa fare se il datore di lavoro non crede al lavoratore che, per usufruire dei permessi ex art. 33 Legge n. 104/92, asserisce che il proprio figlio con disabilità stia poco bene in quei giorni?
L’art.33 comma 3 della Legge
n. 104/92 così prevede: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che
assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro
il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno.” Dalla semplice lettura della suddetta norma si desume
che il diritto riconosciuto al lavoratore (per il quale sia stata accertata, in
via generale, all’inizio dell’anno lavorativo, la presenza dei suddetti
requisiti), non è per nulla condizionato alla produzione di alcuna ulteriore
giustificazione e/o certificato. L’agevolazione suddetta è, infatti, stata
introdotta per dar modo al lavoratore, oltre di provvedere ad esigenze
specifiche della persona da assistere (per es. accompagnamento a visite
mediche), anche solo di recuperare, quando ne avverta la necessità, le energie
psico-fisiche, perse in misura maggiore rispetto ai suoi colleghi di lavoro.
Unico onere del lavoratore cui sia stato riconosciuto il diritto ai permessi di
cui sopra è il preavvisare, volta per volta, il datore di lavoro dell’intenzione
di usufruire del giorno di permesso, anche solo per telefono e senza particolare
anticipo. Pertanto, nel caso di specie, ogniqualvolta si chieda di usufruire dei
permessi ex art.33 Legge n. 104/92 non si dovrebbe essere tenuti a provare,
ancora una volta, l’eventuale esigenza sanitaria del proprio figlio, né, tanto
meno, a sperare di essere creduti.
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E’ previsto per i dipendenti statali che
assistono una persona con disabilita’ grave la possibilita’ di andare in
pensione prima?
Allo stato attuale, non esiste
la possibilità per alcun dipendente pubblico di un c.d. “prepensionamento” per
il solo fatto di assistere un parente con disabilità grave. In verità negli
ultimi tempi si stanno costituendo vari Comitati per la predisposizione di una
proposta di legge in tal senso ed Anffas ha intenzione, nei prossimi mesi, di
porre la questione alle Istituzioni competenti, eventualmente in accordo con i
citati Comitati. Al momento, vi è solo l’opportunità di fruire, secondo l’art.42 del Dlgs
151/2001 di un congedo retribuito, anche frazionabile, per la
durata massima di due anni in tutto l’arco della vita lavorativa, che molti
lavoratori decidono di richiedere solo in prossimità della pensione,
anticipando, di fatto, il collocamento a riposo.
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Il congedo biennale retribuito può essere usufruito anche dal lavoratore che assiste il proprio
coniuge con disabilità?
La Corte Costituzionale con
sentenza n.158/2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.42 comma
5 del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui prevede che il congedo
biennale retribuito possa essere fruito anche dal coniuge convivente di una
persona “ con handicap in situazione di gravità” ex art. 3 comma III Legge n.
104/1992. Pertanto, a seguito di tale importante pronuncia, la richiesta per il
congedo biennale dal lavoro per assistere una persona con disabilità grave può
essere presentata non più solo dai genitori o, in caso di loro scomparsa o
impossibilità all’assistenza, dai fratelli o sorelle della persona con
disabilità, ma anche, ed addirittura in via prioritaria rispetto agli altri
familiari indicati dalla norma, dal coniuge della stessa. L’INPS, accogliendo
tali indicazioni della Consulta, ha recentemente precisato, nella propria
Circolare n. 112 del 03/08/2007, che i genitori della persona con disabilità
possano usufruire del congedo solo allorquando il proprio figlio:
-
non sia coniugato;
-
sia coniugato con persona
che sia un lavoratore subordinato;
-
sia coniugato, ma non
convivente col proprio coniuge;
-
il coniuge del figlio abbia
rinunciato a godere di tale beneficio.
Solo quando, pur ricorrendo le
ipotesi sopra citate, non vi sia la possibilità di ricorrere ad uno dei genitori
per loro decesso o inabilità, si potrebbe, in ultima istanza, riconoscere il
beneficio ad uno dei fratelli o sorelle conviventi con la persona disabile.
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Il lavoratore che assista in maniera continua e permanente il proprio figlio con disabilità grave può usufruire di un congedo biennale retribuito?
Tale facoltà è prevista
nell’art. 42 comma V del Dlgs n. 151/2001 , contenente il “Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità,
a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ”, che così dispone:
“La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro
scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 , accertata ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, della legge
medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’ articolo 33,
commi 1, 2 e 3 , della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto
a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000,
n. 53 , entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo
è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della
variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo
dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente
previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le
prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con
le modalità di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 . Il congedo
fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’ articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , fatte salve le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo.” C’è da precisare che, fino a pochi mesi fa,
qualora il figlio per il quale si chiedeva il congedo fosse maggiorenne e non
convivesse con il proprio genitore,quest’ultimo avrebbe potuto usufruire del
congedo biennale solo qualora fornisse un’assistenza “continua ed esclusiva,
ossia quotidiana e tale da non essere prestata anche dall’eventuale altro
genitore non lavoratore. Oggi, però, essendo venuti meno i requisiti della
“continuità e dell’esclusività” dell’assistenza per i permessi retribuiti ex
art.33 Legge n. 104/92 (cui lo stesso articolo sopra citato rimanda), deve
considerarsi che, anche per il congedo biennale, il richiedente sia tenuto solo
a fornire un’assistenza “adeguata e sistematica”, anche in presenza di altri
familiari non lavoratori. Infine, si precisa che, secondo Anffas, il periodo del
congedo, anche se fruito in maniera parziale ovvero frazionata, deve essere
computato ai fini del T.F.R. Un argomento a favore della tesi suddetta deriva
dall’intervenuta entrata in vigore del Dlgs 216/2003 ( contenente l’ “Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro”) che sembrerebbe aver implicitamente
abrogato alcun divieto di computo dei permessi lavorativi e dei congedi nel
calcolo della tredicesima, delle ferie, nonché del T.F.R.. Infatti, il non
considerare, a tali fini, i giorni non effettivamente lavorati in virtù dei
citati permessi determinerebbe un’ipotesi di discriminazione indiretta per il
lavoratore richiedente, vedendosi lo stesso trattato in maniera apparentemente
identica agli altri lavoratori, pur trovandosi, in realtà, in una differente
situazione personale necessitante interventi volti proprio a ristabilire le pari
opportunità con i suoi colleghi di lavoro.
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L’attuale Governo ha introdotto delle modifiche per la fruizione dei permessi ex
art. 33 della Legge n. 104/1992? Se sì, quali sono?
Il Governo, con il D.L. N. 112/2008, ha introdotto delle modifiche per la
fruizione dei permessi retribuiti da parte del lavoratore che assista un
congiunto con disabilità grave. Tali modifiche sono state confermate (con alcuni
emendamenti) nella legge di conversione n. 133/2008. Propriamente nell’art. 71
comma IV della Legge n. 133/2008 si legge: “La contrattazione collettiva ovvero
le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle
assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i
termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,
per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi e gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore e giorni. Nel caso di
fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte
ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza.” Pertanto, d’ora in poi, nella contrattazione collettiva
del comparto di riferimento, dovrà essere indicato, se non già presente, il
monte ore mensile per la fruizione, da parte dei lavoratori, anche dei permessi
retribuiti ex art. 33 Legge n. 104/1992, rientrando tali permessi proprio nella
tipologia dei permessi per i quali è prevista una fruizione alternativa in ore e
giorni. Ciascun lavoratore che usufruirà dei detti permessi, anche se nella
modalità del permesso giornaliero, non potrà mai superare il ricordato monte ore
mensile, evitando, quindi, che il lavoratore scelga di fruire i giorni di
permesso proprio in coincidenza delle giornate lavorative con un orario
abbastanza lungo, in maniera tale da usufruire di fatto di un elevato numero di
ore al mese. Inoltre l’art. 71 comma V della legge 133/2008 prevede che le somme
distribuite ai pubblici dipendenti o in ossequio a fondi integrativi potrebbero
subire delle decurtazioni, essendo assegnate in proporzione ai giorni
effettivamente lavorati e non già anche a quelli in cui si sia assenti per
fruizione di un permesso retribuito di assistenza ad un proprio congiunto con
disabilità. C’è, però,da puntualizzare che la norma sopra citata ritiene di non
considerare come assenze almeno la fruizione dei permessi retribuiti da parte
dei lavoratori con disabilità, pur permanendo la limitazione per i lavoratori
che fruiscano dei permessi per l’assistenza di un loro congiunto con disabilità.
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Può un lavoratore con disabilità grave fruire in maniera cumulativa dei permessi retribuiti per sé e per un proprio congiunto con disabilità grave?
Con la Circolare Inps n. 53/2008 si è riconosciuto che il lavoratore con
disabilità grave, che già beneficia dei permessi ai sensi della Legge n.
104/1992 per se stesso, può anche cumulare il godimento dei tre giorni di
permesso mensile per assistere un proprio familiare anch’esso in condizioni di
disabilità grave. E’ venuta meno, quindi, la precedente preclusione della
cumulabilità dei permessi e senza che debba accertarsi attraverso una
valutazione medico-legale, l’effettiva capacità del lavoratore di soddisfare i
bisogni assistenziali del familiare.
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Quali procedure bisogna
attivare perche’ una persona in trattamento chemioterapico possa ottenere il
riconoscimento della grave patologia ed i relativi permessi lavorativi?
A tale quesito si può trovare
una risposta tenendo presente quanto disposto dall’ art. 6 comma 3
bis del Decreto Legge n. 4/2006 , così come convertito
dalla Legge
n.80/2006 . Il citato comma così dispone: “L'accertamento
dell'invalidita' civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie
oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della
legge 15
ottobre 1990, n. 295 , ovvero all' articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 , entro quindici giorni dalla
domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata
per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della
commissione medica periferica di cui all' articolo 1, comma 7,
della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , di sospenderne gli
effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”. Pertanto, a seguito
dell’entrata in vigore di tale recente norma, la persona affetta da una
patologia oncologica ha diritto di essere convocata a visita, entro 15 giorni
dalla sua richiesta, per l’accertamento sia dell’invalidità civile che dello
stato di handicap secondo la Legge
n. 104/92 . Qualora dalla visita risultasse che la sua
condizione di disabilità fosse grave, la persona affetta da patologia oncologica
avrebbe diritto, con decorrenza immediata, anche ai permessi lavorativi ex art. 33 comma
VI della legge 104/92 , senza aspettare i tempi per il controllo
formale sulla determinazione della Commissione A.S.L. da parte della Commissione
di verifica.
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Un genitore con due figli
disabili puo’ avere 3 giorni di permesso, per ogni figlio? Anche se l’altro
genitore non lavora?
Per rispondere al quesito si
deve aver riguardo di quanto disposto dalla Circolare I.N.P.S.
del 31 ottobre 1996 n. 211 , tenendo conto anche delle successive
indicazioni normative date dall’ art. 20 della Legge
n. 53/2000 e recepite dall’ art. 42 commi II e VI
del Dlgs n. 151 /2001 (“Testo Unico Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53 "). La Circolare sopra citata così disponeva: “Quando
nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di
assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica
richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più
permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare
handicappato. Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di
età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il
3 grado) del soggetto handicappato”. Purtroppo, però, circa i presupposti per
ottenere i permessi lavorativi di cui all’ art. 33
Legge n. 104/1992 , presi in considerazione della
Circolare, si precisava, rinviando a precedente Circolare n.
80/95 , che la possibilità del godimento dei permessi
dovesse essere subordinata alla materiale impossibilità per l’altro coniuge di
assistere al bambino. Quindi, qualora la madre casalinga fosse in uno stato di
salute che le permettesse di garantire un’ assistenza continua al minore, il
padre lavoratore non avrebbe potuto fruire di tali permessi. Tale preclusione,
secondo il nostro modesto parere, dovrebbe essere venuta meno con l’entrata in
vigore dell’ art. 42 del Dlgs.
151/2001 , il cui testo di seguito si espone:
“ 1. (omissis)
2. Successivamente al
compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all’ articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Detti permessi sono
fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
3. ( omissis)
4. ( omissis )
5. ( omissis)
6. I riposi, i permessi e i
congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto.” Attualmente, quindi, la Circolare di cui sopra dovrebbe
essere disapplicata nei punti in cui si manifesta come contra legem, non potendo
un semplice atto interno dell’ Ente, quale la circolare, porre nel nulla una
disposizione avente forza di legge, quale un Decreto Legislativo. Pertanto,
qualora un padre lavoratore richieda la possibilità di cumulare più permessi per
più figli minori con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della
Legge
104/92 , questi dovrebbe ottenerli, anche qualora la madre
sia casalinga, essendo venuta meno la preclusione di cui sopra. Infatti, essendo
il principio introdotto dal comma VI dell’ art. 42 del Dlgs
151/2001 di carattere generale, non si vede per quale
motivo non debba essere applicato anche in caso di cumulo dei permessi. In caso
contrario, anzi, la ratio legis di introdurre dei correttivi adeguati per non
discriminare il lavoratore che sia genitore di minori con disabilità grave
verrebbe totalmente disattesa, creandosi un’ingiusta identità di trattamento per
situazioni eterogenee. Recentemente lo stesso Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, con nota del 28
agosto 2006 (Prot. n. 25/I/0003003), ha ribadito che
quando le persone da assistere siano più di una, debbano essere riconosciuti,
pure allo stesso lavoratore, una pluralità di permessi, se non sia possibile
un’assistenza congiunta dei figli disabili.
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Un lavoratore puo’ assistere un familiare con disabilita’ grave usufruendo di permessi retribuiti ex art.33 comma III legge 1992.
L’ art. 20 della Legge 53/2000 così dispone: “Le disposizioni dell' articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dall' articolo 19 della
presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine
entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.” Fino
all’anno scorso ,, tale norma era interpretata in maniera restrittiva,
richiedendosi, appunto, che il lavoratore dovesse assistere il proprio parente o
affine con disabilità grave, in via esclusiva e con continuità. Laddove per
assistenza esclusiva si sarebbe dovuta intendere la mancanza, all’interno del
nucleo familiare, di alcun altro congiunto non lavoratore in grado di
assisterlo; mentre per assistenza continua si sarebbe dovuta considerare quella
fornita per effettive esigenze quotidiane e non già occasionali. Però, in
data 23/05/2007, l’INPS, facendo proprie tutta una serie di pronunce
giurisprudenziali di diverso avviso, ha emanato la Circolare n. 90, in cui ha
precisato che a nulla possa rilevare, ai fini della concessione o meno dei
permessi ex legge 104/92, la presenza, all’interno del nucleo familiare, di
altri congiunti della persona con disabilità, anche se conviventi, non
lavoratori ed idonei a fornire l’assistenza. Sarebbe importante, infatti, solo
l’indicazione che tutti gli interventi di assistenza siano coordinati dal
lavoratore richiedente i permessi. Tra l’altro, oltre al venir meno del
requisito dell’”esclusività” nell’assistenza, l’INPS ha previsto anche il venir
meno del carattere della “quotidianità” che, viceversa, in precedenza,
l’assistenza avrebbe dovuto avere. Infatti, nella Circolare citata si specifica
che l’assistenza non debba necessariamente essere quotidiana, ma basta che sia
“adeguata”. Tra l’altro, a seguito della Circolare n. 59/2008, non è più dovuta
la presentazione, al momento della richiesta all’Inps della nulla-osta, del c.d.
“Piano di assistenza”, prima richiesto al lavoratore che vivesse in altra città
distante, oltre 60 minuti, rispetto a quella della persona da assistere.
Infatti, a seguito di questa nuova Circolare, l’Inps non potrà che effettuare un
controllo formale circa la presenza dei requisiti per il riconoscimento del
diritto ai permessi, rinviando al datore di lavoro l’accertamento dell’effettiva
assistenza svolta con adeguatezza e sistematicità, ancor più necessario se
trattasi di congiunti con disabilità non conviventi o addirittura non residenti
nella stessa città del richiedente.
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Ultimo aggiornamento al 25/11/2008
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