DOMANDE FREQUENTI
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E’ opportuno che, per la
salvaguardia degli interessi patrimoniali e personali di un maggiorenne con
disabilità intellettiva e/o relazionale, i propri familiari richiedono una
sentenza di interdizione/inabilitazione ovvero di un decreto di nomina di un
amministratore di sostegno?
Il nostro ordinamento non
prevede alcun obbligo, a carico dei familiari, circa l’attivazione di uno dei
suddetti strumenti di tutela per una persona maggiorenne incapace di provvedere
a se stesso. Infatti, nell’art. 404 del codice civile si legge: “La persona che,
per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si
trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,…”.
Analogamente le rubriche degli articoli 414 e 415 del codice civile, volti ad
individuare i soggetti cui sia opportuno applicare gli istituti rispettivamente
dell’interdizione e dell’inabilitazione, sono rubricati “ Persone che possono
essere interdette” e “ Persone che possono essere inabilitate”. Pertanto, la
famiglia non necessariamente è tenuta a presentare ricorso per ottenere
l’interdizione, l’inabilitazione ovvero la nomina di un amministratore di
sostegno. Ciò non toglie, però, che Anffas ritiene opportuno che, ugualmente, la
famiglia ponga in essere uno dei citati strumenti giuridici, per assicurare la
massima protezione giuridica al proprio congiunto incapace di provvedere a se
stesso. In caso contrario, la persona incapace di provvedere a se stessa
potrebbe porre in essere, fuori dal controllo della propria famiglia e
dell’Autorità Giudiziaria, atti o dichiarazioni negative per i propri interessi.
Inoltre, per qualsiasi atto o dichiarazione, sorgerebbe, volta per volta, il
problema di dover provare la legittimazione a porre in essere gli stessi ovvero
ad essere rappresentato da altri. Si ricorda, viceversa, che l’obbligo di
presentare ricorso o, quanto meno, di avvisare il P.M. perché si valuti la
necessità di un amministrazione di sostegno è posto a carico “dei responsabili
dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza
della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura
del procedimento di amministrazione di sostegno.” ( art. 406 c.3 cod. civ.)
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Può l’amministratore di
sostegno, pur in mancanza di apposite indicazioni nel decreto di nomina,
stabilire delle restrizioni nei contatti che la persona soggetta ad
amministrazione di sostegno ha con i propri familiari? Anche contro la volontà
della persona beneficiaria?
In via generale, l’istituto
dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento nel
2004 con l’esplicito intento di fornire uno strumento a favore della persona
assistita, non solo per la protezione dei suoi interessi più strettamente
patrimoniali, ma anche e soprattutto per gli interessi che investono la sua
persona in quanto tale. Il legislatore con tale novità giuridica ha inteso
accogliere le istanze di quanti, ormai da anni, chiedevano uno strumento idoneo
per la “cura” delle persone incapaci di farlo autonomamente, affiancandole
specie nelle scelte esistenziali di tipo sanitario o di accesso a singoli
servizi socio-assistenziali. Però, a differenza della tutela, con
l’amministrazione di sostegno non si “annulla” la persona da assistere,
stabilendo che ogni decisione venga adottata, in sua vece, da altra persona (il
tutore). Preminente, infatti, rimane la volontà della persona beneficiaria
dell’amministrazione di sostegno, di cui l’amministratore deve, in ogni caso,
tenere in debito conto ogni qualvolta intenda agire ovvero decidere per la
persona assistita. Tra l’altro, l’affiancamento dell’amministratore deve essere
il meno invasivo possibile, permettendo alla persona soggetta ad amministrazione
di sostegno di esplicare la propria personalità in maniera libera ed autonoma e
col solo limite degli atti e delle decisioni specificamente individuate dal
Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell’A.d.S., in quanto ritenute, solo
queste, difficilmente eseguibili, in piena autonomia, dalla persona
beneficiaria. (art. 409 c.c.). Ciò a fortiori allorquando il provvedimento di
nomina dell’amministratore di sostegno contenga solo indicazioni di ordine
patrimoniale, senza alcuna prescrizione circa eventuali compiti di cura e/o di
assistenza morale. Nel caso di specie, sembrerebbe che, nel provvedimento di
nomina dell’amministrazione di sostegno non vi sia alcuna menzione di cautele da
adottare nell’instaurazione di relazioni sociali o familiari, onde evitare
eventuali ripercussioni emotive sullo stato psico-fisico della persona
beneficiaria.. Pertanto, non si capisce perché, nel corso dell’amministrazione
di sostegno, si debbano porre in essere delle restrizioni nei contatti tra la
persona amministrata e tutti o parte dei suoi familiari. Al contrario, dovrebbe
essere compito dell’amministratore di sostegno, all’interno del suo compito
fiduciario di cura e di assistenza, aiutare la persona beneficiaria a mantenere
buoni rapporti con i familiari, i parenti, gli amici e le altre persone che sono
sempre ruotate attorno alla persona beneficiaria, affinchè si creino le
condizioni più serene possibili per il superamento dei vari problemi che già la
patologia da cui è affetta le procura. Qualora si dimostrasse che le restrizioni
volute dall’amministratore di sostegno (e non dal Giudice!!) nella vita di
relazione del beneficiario determinino una lesione dell’esplicazione della
normale vita e personalità dello stesso, si creerebbero i presupposti per la
sostituzione dell’amministratore di sostegno precedentemente nominato, in quanto
non idoneo a garantire quelle attenzioni di cui lo stesso necessita. La
richiesta di sostituzione dell’Amministratore di sostegno andrebbe presentata al
Giudice Tutelare, corredata delle motivazioni che l’hanno determinata, secondo
quanto disposto dall’art. 413 del codice civile.
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Ultimo aggiornamento al 25/11/2008
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