Chi deve sostenere, tra ASL e Comune, i costi di ricovero di una persona con disabilità grave presso una struttura di riabilitazione ?
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001,
contenente l’“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie”, nell’allegata Tabella A, prevede che qualora l’assistenza
riabilitativa, erogata nella struttura residenziale, sia in fase intensiva, la
copertura dei costi del ricovero sarebbe a totale carico del Servizio Sanitario
Nazionale (Punto 1 della voce Disabili). Viceversa, nel caso in cui presso la
struttura residenziale sia erogata un’ attività riabilitativa in fase di
lungo-assistenza, unitamente a prestazioni meramente socio-assistenziali di cura
alla persona, le spese sarebbero ripartite per il 70% a carico del S.S.N.,
mentre per il restante 30% a carico del Comune (Punto 2 della voce Disabili
presente nella citata Tabella). Su tale ultima percentuale il Comune potrebbe
chiedere all’utente una quota di compartecipazione. All’uopo c’è da precisare
che è da intendersi per riabilitazione intensiva quella erogata nella c.d. “fase
dell’immediata post-acuzie della malattia, quando l’intervento riabilitativo può
positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero,
contenendo e riducendo l’entità della menomazione e quando la disabilità è
maggiormente modificabile” (Linee-Giuda del Ministro della Sanità per le
attività di riabilitazione pubblicate in G.U. 30 maggio 1998 n. 124). Viceversa,
la riabilitazione in lungo-assistenza è volta, più che altro, al mantenimento
e/o alla prevenzione della progressione della disabilità.
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L’utente deve compartecipare
alla spesa per l’erogazione a proprio favore di prestazioni sociali agevolate,
quali i trasporto non di linea o le attività educative e di socializzazione in
favore di persone con disabilità? Se sì, in quale misura?
Le prestazioni educative e di
socializzazione presso strutture semiresidenziali/residenziali, nonché il
servizio di trasporto verso le stesse, rientrano nelle cc.dd. “prestazioni
sociali agevolate”, per l’erogazione delle quali il Comune, può richiedere una
compartecipazione dei costi. Nel caso in cui il Comune opti per tale richiesta
di compartecipazione (come nel caso di specie), questa, però, dovrà essere
commisurata all’I.S.E.E. familiare, secondo i criteri rigorosamente previsti dal
Decreto Legislativo 109/98. Solo in un caso non si deve tener conto della
situazione economica dell’ intero nucleo familiare, bensì di quella del solo
assistito, ossia quando le prestazioni sopra menzionate siano assicurate
nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria e
rivolte a persone con disabilità già in possesso della certificazione di
“handicap grave” ex art. 3 comma III Legge n. 104/92. Infatti, nello stesso
decreto sopra citato, all’art. 3 comma 2 ter (comma integralmente aggiunto dal
Decreto Legislativo n. 130/2000) si legge: 2-ter. Limitatamente alle prestazioni
sociali agevolate assicurate nell'àmbito di percorsi assistenziali integrati di
natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo
diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi
dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la
cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende
unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei
limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto
decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di
favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza
e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione
alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. Anffas ritiene che in ogni caso in cui sia prevista la
compartecipazione al costo dei servizi da parte delle famiglie, anche in base
all’ISEE, la stessa debba avere sempre natura simbolica e quindi fissata in
misura ridotta e sostenibile per la famiglia stessa, altrimenti non si
tratterebbe appunto di una compartecipazione, bensì del mero camuffamento del
pagamento di una prestazione.
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