Anffas Onlus


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Come si diventa socio Anffas?
Diventare socio Anffas è semplice:
se sei genitore, familiare, o ti senti vicino, amico, di una persona con disabilità intellettiva e relazionale puoi rivolgerti all 'associazione locale più vicina, che ti fornirà tutte le informazioni necessarie.

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Come si richiede il marchio Anffas?

Le Associazioni socie possono costituire e/o promuovere autonomi enti di gestione, quali associazioni, fondazioni, cooperative etc (art.5.1. vigente statuto).
Tali soggetti devono essere giuridicamente e patrimonialmente autonomi rispetto le associazioni locali (art.5 vigente regolamento);
affinchè tali soggetti possano essere considerati a pieno titolo parte dell’unitaria struttura Anffas e quindi utilizzare il marchio ANFFAS Onlus devono seguire un preciso iter e rispettare determinate regole:
1 adottare uno schema tipo di carta dei Servizi predisposta dall’Anffas comprensiva dei livelli minimi di qualità;
2 adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall’Anffas;
3 certificare il bilancio nell’eventualità che il fatturato annuo superi la somma di un miliardo di lire, pari ad euro 516.457; tale somma sarà rivalutabile in base all’indice di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo;
4 devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad una o più degli Enti parte dell’unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS.;
- l’autorizzazione e la revoca all’utilizzo del marchio è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale Anffas Onlus ( art.2 vigente regolamento);

L’iter per l’ottenimento della suddetta autorizzazione è così procedurato:
- Contatti tra Ente e la Sede Nazionale.
- Vaglio sussistenza dei presupposti oggettivi di attribuzione :
L’Ente dovrà inviare copia dello proprio statuto, atto costitutivo, dell’ultimo bilancio e relazione esplicativa dell’attività svolta in favore delle persone con disabilità.
- La sede Nazionale provvederà a richiedere parere motivato in merito all’Associazione locale e/o Regionale competente per territorio
- Invio da parte del Nazionale del pacchetto contenente BOZZE ISTANZA e ACCORDO D’UTILIZZO
- Il Legale rappresentante dell’Ente, previa delibera dell’Organo competente indicante l’impegno a sottoscrivere il suddetto accordo , richiede formalmente l’autorizzazione all’utilizzo del marchio Anffas Onlus .
-Deliberata l’adesione , nella prima seduta utile del CDN , si invierà apposita comunicazione, estratto verbale CDN, SCHEDA DATI da compilare, DUPLICE COPIA DELL’ACCORDO da sottoscrivere.
- L’Ente ritrasmetterà, c/o la Sede Nazionale, la scheda dati debitamente compilata e le 2 copie del contratto sottoscritte dal Legale rappresentante.
- La copia dell’accordo dopo l’apposizione della firma del Presidente Nazionale, sarà rinviata all’Ente, a mezzo racc.a.r., insieme a materiale e documentazione utile, ad es. modello carta intestata, riproduzione informatica del logo etc.

Solo in una fase successiva si sostenzierà l’adesione al costituendo Consorzio Nazionale degli Autonomi Enti a Marchio ANFFAS Onlus “La Rosa Blu”.

Referente in materia c/o la sede Nazionale: dott.ssa Emanuela Bertini (ebertini@anffas.net).


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Qual' è la storia di Anffas?
Visita le pagine dedicate alla Storia di Anffas a puntate.


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Agevolazioni lavorative


Ci sono delle agevolazioni per i genitori e/o i parenti di persone con disabilità?

Sia la legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” sia il Dlgs 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’ articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ” prevedono una serie di agevolazioni in favore del lavoratore che assista un proprio figlio/parente con disabilità.

Queste sono:

1) 3 giorni di permesso retribuito al mese ( 2 ore giornaliere se il figlio è minore degli anni 3) ;

2) la precedenza nell’assegnazione della prima sede lavorativa;

3) la richiesta di trasferimento ad una sede più vicina al luogo di residenza della persona con disabilità;

4) facoltà di opporsi ad un trasferimento d’ufficio presso una sede lavorativa più distante dal luogo di residenza della persona con disabilità;

5) un congedo biennale retribuito da usufruire, anche in maniera frazionata, nell’arco dell’intera vita lavorativa;

6) facoltà di non essere adibito a turni notturni. Per usufruire di tutte le prime cinque agevolazioni sopra elencate occorre che la persona con disabilità da assistere sia stata dichiarata in situazione di gravità ex art. 3 Legge n. 104/92. Viceversa, solo per l’esonero dal lavoro notturno non occorre il requisito della condizione di gravità in capo alla persona con disabilità assistita dal lavoratore/trice.


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Cosa fare se il datore di lavoro non crede al lavoratore che, per usufruire dei permessi ex art. 33 Legge...

L’art.33 comma 3 della Legge n. 104/92 così prevede: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.” Dalla semplice lettura della suddetta norma si desume che il diritto riconosciuto al lavoratore (per il quale sia stata accertata, in via generale, all’inizio dell’anno lavorativo, la presenza dei suddetti requisiti), non è per nulla condizionato alla produzione di alcuna ulteriore giustificazione e/o certificato. L’agevolazione suddetta è, infatti, stata introdotta per dar modo al lavoratore, oltre di provvedere ad esigenze specifiche della persona da assistere (per es. accompagnamento a visite mediche), anche solo di recuperare, quando ne avverta la necessità, le energie psico-fisiche, perse in misura maggiore rispetto ai suoi colleghi di lavoro. Unico onere del lavoratore cui sia stato riconosciuto il diritto ai permessi di cui sopra è il preavvisare, volta per volta, il datore di lavoro dell’intenzione di usufruire del giorno di permesso, anche solo per telefono e senza particolare anticipo. Pertanto, nel caso di specie, ogniqualvolta si chieda di usufruire dei permessi ex art.33 Legge n. 104/92 non si dovrebbe essere tenuti a provare, ancora una volta, l’eventuale esigenza sanitaria del proprio figlio, né, tanto meno, a sperare di essere creduti.


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E’ previsto per i dipendenti statali che assistono una persona con disabilita’ grave la possibilita’ di andare in pensione prima?...

Allo stato attuale, non esiste la possibilità per alcun dipendente pubblico di un c.d. “prepensionamento” per il solo fatto di assistere un parente con disabilità grave. In verità negli ultimi tempi si stanno costituendo vari Comitati per la predisposizione di una proposta di legge in tal senso ed Anffas ha intenzione, nei prossimi mesi, di porre la questione alle Istituzioni competenti, eventualmente in accordo con i citati Comitati. Al momento, vi è solo l’opportunità di fruire, secondo l’art.42 del Dlgs 151/2001 di un congedo retribuito, anche frazionabile, per la durata massima di due anni in tutto l’arco della vita lavorativa, che molti lavoratori decidono di richiedere solo in prossimità della pensione, anticipando, di fatto, il collocamento a riposo.


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Il congedo biennale retribuito può essere usufruito anche dal lavoratore che assiste il proprio coniuge con disabilità?

La Corte Costituzionale con sentenza n.158/2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.42 comma 5 del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui prevede che il congedo biennale retribuito possa essere fruito anche dal coniuge convivente di una persona “ con handicap in situazione di gravità” ex art. 3 comma III Legge n. 104/1992. Pertanto, a seguito di tale importante pronuncia, la richiesta per il congedo biennale dal lavoro per assistere una persona con disabilità grave può essere presentata non più solo dai genitori o, in caso di loro scomparsa o impossibilità all’assistenza, dai fratelli o sorelle della persona con disabilità, ma anche, ed addirittura in via prioritaria rispetto agli altri familiari indicati dalla norma, dal coniuge della stessa. L’INPS, accogliendo tali indicazioni della Consulta, ha recentemente precisato, nella propria Circolare n. 112 del 03/08/2007, che i genitori della persona con disabilità possano usufruire del congedo solo allorquando il proprio figlio:

  1. non sia coniugato;
  2. sia coniugato con persona che sia un lavoratore subordinato;
  3. sia coniugato, ma non convivente col proprio coniuge;
  4. il coniuge del figlio abbia rinunciato a godere di tale beneficio.

Solo quando, pur ricorrendo le ipotesi sopra citate, non vi sia la possibilità di ricorrere ad uno dei genitori per loro decesso o inabilità, si potrebbe, in ultima istanza, riconoscere il beneficio ad uno dei fratelli o sorelle conviventi con la persona disabile.


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Il lavoratore che assista in maniera continua e permanente il proprio figlio con disabilità grave può usufruire di un congedo...

Tale facoltà è prevista nell’art. 42 comma V del Dlgs n. 151/2001 , contenente il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ”, che così dispone: “La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , accertata ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’ articolo 33, commi 1, 2 e 3 , della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 . Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’ articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.” C’è da precisare che, fino a pochi mesi fa, qualora il figlio per il quale si chiedeva il congedo fosse maggiorenne e non convivesse con il proprio genitore,quest’ultimo avrebbe potuto usufruire del congedo biennale solo qualora fornisse un’assistenza “continua ed esclusiva, ossia quotidiana e tale da non essere prestata anche dall’eventuale altro genitore non lavoratore. Oggi, però, essendo venuti meno i requisiti della “continuità e dell’esclusività” dell’assistenza per i permessi retribuiti ex art.33 Legge n. 104/92 (cui lo stesso articolo sopra citato rimanda), deve considerarsi che, anche per il congedo biennale, il richiedente sia tenuto solo a fornire un’assistenza “adeguata e sistematica”, anche in presenza di altri familiari non lavoratori. Infine, si precisa che, secondo Anffas, il periodo del congedo, anche se fruito in maniera parziale ovvero frazionata, deve essere computato ai fini del T.F.R. Un argomento a favore della tesi suddetta deriva dall’intervenuta entrata in vigore del Dlgs 216/2003 ( contenente l’ “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) che sembrerebbe aver implicitamente abrogato alcun divieto di computo dei permessi lavorativi e dei congedi nel calcolo della tredicesima, delle ferie, nonché del T.F.R.. Infatti, il non considerare, a tali fini, i giorni non effettivamente lavorati in virtù dei citati permessi determinerebbe un’ipotesi di discriminazione indiretta per il lavoratore richiedente, vedendosi lo stesso trattato in maniera apparentemente identica agli altri lavoratori, pur trovandosi, in realtà, in una differente situazione personale necessitante interventi volti proprio a ristabilire le pari opportunità con i suoi colleghi di lavoro.


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L’attuale Governo ha introdotto delle modifiche per la fruizione dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992? Se sì,...

Il Governo, con il D.L. N. 112/2008, ha introdotto delle modifiche per la fruizione dei permessi retribuiti da parte del lavoratore che assista un congiunto con disabilità grave. Tali modifiche sono state confermate (con alcuni emendamenti) nella legge di conversione n. 133/2008. Propriamente nell’art. 71 comma IV della Legge n. 133/2008 si legge: “La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi e gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore e giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.” Pertanto, d’ora in poi, nella contrattazione collettiva del comparto di riferimento, dovrà essere indicato, se non già presente, il monte ore mensile per la fruizione, da parte dei lavoratori, anche dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge n. 104/1992, rientrando tali permessi proprio nella tipologia dei permessi per i quali è prevista una fruizione alternativa in ore e giorni. Ciascun lavoratore che usufruirà dei detti permessi, anche se nella modalità del permesso giornaliero, non potrà mai superare il ricordato monte ore mensile, evitando, quindi, che il lavoratore scelga di fruire i giorni di permesso proprio in coincidenza delle giornate lavorative con un orario abbastanza lungo, in maniera tale da usufruire di fatto di un elevato numero di ore al mese. Inoltre l’art. 71 comma V della legge 133/2008 prevede che le somme distribuite ai pubblici dipendenti o in ossequio a fondi integrativi potrebbero subire delle decurtazioni, essendo assegnate in proporzione ai giorni effettivamente lavorati e non già anche a quelli in cui si sia assenti per fruizione di un permesso retribuito di assistenza ad un proprio congiunto con disabilità. C’è, però,da puntualizzare che la norma sopra citata ritiene di non considerare come assenze almeno la fruizione dei permessi retribuiti da parte dei lavoratori con disabilità, pur permanendo la limitazione per i lavoratori che fruiscano dei permessi per l’assistenza di un loro congiunto con disabilità.


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Può un lavoratore con disabilità grave fruire in maniera cumulativa dei permessi retribuiti per sé e per un proprio congiunto...

Con la Circolare Inps n. 53/2008 si è riconosciuto che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per se stesso, può anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave. E’ venuta meno, quindi, la precedente preclusione della cumulabilità dei permessi e senza che debba accertarsi attraverso una valutazione medico-legale, l’effettiva capacità del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare.


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Quali procedure bisogna attivare perche’ una persona in trattamento chemioterapico possa ottenere il riconoscimento della grave patologia ed i relativi...

A tale quesito si può trovare una risposta tenendo presente quanto disposto dall’ art. 6 comma 3 bis del Decreto Legge n. 4/2006 , così come convertito dalla Legge n.80/2006 . Il citato comma così dispone: “L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , ovvero all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore di tale recente norma, la persona affetta da una patologia oncologica ha diritto di essere convocata a visita, entro 15 giorni dalla sua richiesta, per l’accertamento sia dell’invalidità civile che dello stato di handicap secondo la Legge n. 104/92 . Qualora dalla visita risultasse che la sua condizione di disabilità fosse grave, la persona affetta da patologia oncologica avrebbe diritto, con decorrenza immediata, anche ai permessi lavorativi ex art. 33 comma VI della legge 104/92 , senza aspettare i tempi per il controllo formale sulla determinazione della Commissione A.S.L. da parte della Commissione di verifica.


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Un genitore con due figli disabili puo’ avere 3 giorni di permesso, per ogni figlio? Anche se l’altro genitore non...

Per rispondere al quesito si deve aver riguardo di quanto disposto dalla Circolare I.N.P.S. del 31 ottobre 1996 n. 211 , tenendo conto anche delle successive indicazioni normative date dall’ art. 20 della Legge n. 53/2000 e recepite dall’ art. 42 commi II e VI del Dlgs n. 151 /2001 (“Testo Unico Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 "). La Circolare sopra citata così disponeva: “Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato. Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato”. Purtroppo, però, circa i presupposti per ottenere i permessi lavorativi di cui all’ art. 33 Legge n. 104/1992 , presi in considerazione della Circolare, si precisava, rinviando a precedente Circolare n. 80/95 , che la possibilità del godimento dei permessi dovesse essere subordinata alla materiale impossibilità per l’altro coniuge di assistere al bambino. Quindi, qualora la madre casalinga fosse in uno stato di salute che le permettesse di garantire un’ assistenza continua al minore, il padre lavoratore non avrebbe potuto fruire di tali permessi. Tale preclusione, secondo il nostro modesto parere, dovrebbe essere venuta meno con l’entrata in vigore dell’ art. 42 del Dlgs. 151/2001 , il cui testo di seguito si espone:

“ 1. (omissis)

2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’ articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

3. ( omissis)

4. ( omissis )

5. ( omissis)

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.” Attualmente, quindi, la Circolare di cui sopra dovrebbe essere disapplicata nei punti in cui si manifesta come contra legem, non potendo un semplice atto interno dell’ Ente, quale la circolare, porre nel nulla una disposizione avente forza di legge, quale un Decreto Legislativo. Pertanto, qualora un padre lavoratore richieda la possibilità di cumulare più permessi per più figli minori con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92 , questi dovrebbe ottenerli, anche qualora la madre sia casalinga, essendo venuta meno la preclusione di cui sopra. Infatti, essendo il principio introdotto dal comma VI dell’ art. 42 del Dlgs 151/2001 di carattere generale, non si vede per quale motivo non debba essere applicato anche in caso di cumulo dei permessi. In caso contrario, anzi, la ratio legis di introdurre dei correttivi adeguati per non discriminare il lavoratore che sia genitore di minori con disabilità grave verrebbe totalmente disattesa, creandosi un’ingiusta identità di trattamento per situazioni eterogenee. Recentemente lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 28 agosto 2006 (Prot. n. 25/I/0003003), ha ribadito che quando le persone da assistere siano più di una, debbano essere riconosciuti, pure allo stesso lavoratore, una pluralità di permessi, se non sia possibile un’assistenza congiunta dei figli disabili.


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Un lavoratore puo’ assistere un familiare con disabilita’ grave usufruendo di permessi retribuiti ex art.33 comma III legge 1992.

L’ art. 20 della Legge 53/2000 così dispone: “Le disposizioni dell' articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dall' articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.” Fino all’anno scorso ,, tale norma era interpretata in maniera restrittiva, richiedendosi, appunto, che il lavoratore dovesse assistere il proprio parente o affine con disabilità grave, in via esclusiva e con continuità. Laddove per assistenza esclusiva si sarebbe dovuta intendere la mancanza, all’interno del nucleo familiare, di alcun altro congiunto non lavoratore in grado di assisterlo; mentre per assistenza continua si sarebbe dovuta considerare quella fornita per effettive esigenze quotidiane e non già occasionali. Però, in data 23/05/2007, l’INPS, facendo proprie tutta una serie di pronunce giurisprudenziali di diverso avviso, ha emanato la Circolare n. 90, in cui ha precisato che a nulla possa rilevare, ai fini della concessione o meno dei permessi ex legge 104/92, la presenza, all’interno del nucleo familiare, di altri congiunti della persona con disabilità, anche se conviventi, non lavoratori ed idonei a fornire l’assistenza. Sarebbe importante, infatti, solo l’indicazione che tutti gli interventi di assistenza siano coordinati dal lavoratore richiedente i permessi. Tra l’altro, oltre al venir meno del requisito dell’”esclusività” nell’assistenza, l’INPS ha previsto anche il venir meno del carattere della “quotidianità” che, viceversa, in precedenza, l’assistenza avrebbe dovuto avere. Infatti, nella Circolare citata si specifica che l’assistenza non debba necessariamente essere quotidiana, ma basta che sia “adeguata”. Tra l’altro, a seguito della Circolare n. 59/2008, non è più dovuta la presentazione, al momento della richiesta all’Inps della nulla-osta, del c.d. “Piano di assistenza”, prima richiesto al lavoratore che vivesse in altra città distante, oltre 60 minuti, rispetto a quella della persona da assistere. Infatti, a seguito di questa nuova Circolare, l’Inps non potrà che effettuare un controllo formale circa la presenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto ai permessi, rinviando al datore di lavoro l’accertamento dell’effettiva assistenza svolta con adeguatezza e sistematicità, ancor più necessario se trattasi di congiunti con disabilità non conviventi o addirittura non residenti nella stessa città del richiedente.


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Inserimento lavorativo


Cosa prevede la legge n. 68/99 in materia di inserimento lavorativo per le persone con disabilità?

La legge n. 68/99 contenente “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, siano tenuti ad avere alle loro dipendenze persone con disabilità, che presentino una riduzione della propria capacità lavorativa superiore al 45%, in numero almeno pari a quanto espressamente ed inderogabilmente previsto dall’art. 3 della citata legge (c.d. “quote di riserva”). Propriamente i datori di lavoro dovranno assumere i lavoratori appartenenti alle “categorie protette” nella seguente misura:

1) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

2) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

3) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.

Per assolvere al suddetto obbligo i datori di lavoro devono attingere non già dagli elenchi del collocamento ordinario, ma da appositi elenchi istituiti presso ciascun Centro Provinciale per l’Impiego, cui hanno facoltà di iscriversi le persone con un’invalidità superiore al 45%. Si ricorda che i datori di lavoro, in caso di esistenza dell’obbligo, possono o provvedere alla richiesta generica di avviamento di un numero di persone con disabilità pari a quelle necessarie per coprire le riserve ( c.d. “ assunzione numerica”) ovvero assumere, almeno una parte del numero dei suddetti lavoratori, direttamente quelli di loro preferenza tra gli iscritti alle liste speciali. Tale ultimo meccanismo della c.d.“ richiesta nominativa”, permette alle imprese private (non agli Enti Pubblici) di ottemperare al proprio obbligo, evidenziando però una preferenza circa la persona da assumere, senza tener conto dell’ordine delle graduatorie. Per assolvere al loro obbligo di assunzione la legge succitata, prevede, nell’art. 11, anche la possibilità per i datori di lavoro di stipulare con gli Uffici competenti “convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”. In tal maniera si tenta di realizzare l’obiettivo, proprio dell’intero impianto legislativo, di personalizzare gli interventi di integrazioni lavorativa, consentendo un’effettiva e proficua attuazione dell’obbligo. Una modalità di prestazione lavorativa predisposta attraverso una delle suddette convenzioni potrebbe essere quella del c.d. “telelavoro”, permettendo al lavoratore con disabilità di mettere al servizio del datore di lavoro le proprie capacità professionali, senza dover perdere il vantaggio di rimanere nel proprio contesto ambientale e sociale, più adeguato alle proprie esigenze personali, come per es. la propria abitazione. Infine, si ricorda che la Borsa nazionale del Lavoro ha attivato, in via sperimentale, un sito internet, www.borsalavoro.it , con accesso totalmente gratuito, attraverso il quale l’offerta e la domanda di lavoro possono concretamente incontrarsi


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Contrassegno speciale - parcheggio riservato


Ci sono norme che regolano o stabiliscono le dimensioni e/o le caratteristiche del posto auto o altri privilegi che permettono...

Il quesito può trovare una soluzione tenendo presente quanto disposto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 n. 236 contenente “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. Infatti al punto 2.3 dell’articolo 8 del citato decreto si legge: “Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a mt. 3,20 e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.” Le prescrizioni contenute nel decreto (tra le quali anche quelle sopra riportate) si applicano non solo agli edifici privati e agli spazi esterni di loro pertinenza realizzati dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa (11/08/1989), ma anche ad edifici ed aree condominiali già esistenti a tale data, allorquando sulle stesse si sia successivamente provveduto a porre in essere operazioni di ristrutturazioni o, come nel caso di specie, spontanei adeguamenti alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.


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E’ valido in tutto l’ambito comunitario il contrassegno speciale rilasciato da uno Stato Membro? Tale principio vale anche nel caso...

Il Consiglio dell’Unione Europea, nella sua Raccomandazione n. 98/376/CE del 04/06/1998, auspicava che tutti gli Stati Membri predisponessero un contrassegno speciale conforme al modello comunitario uniforme (proposto in allegato al suddetto provvedimento), nonché riconoscessero, nel proprio territorio, i vari contrassegni elaborati da ciascun Stato Membro in conformità al citato modello comunitario. Purtroppo, in tutti questi anni, l’Italia non ha mai provveduto a recepire tale Raccomandazione e, pertanto, non solo gli italiani non possono far valere, all’estero, il contrassegno di cui sono già in possesso, ma anche gli stranieri, o comunque i possessori di contrassegno rilasciato all’estero, se non dotati anche del contrassegno italiano, non possono usufruire degli stalli di sosta presenti nel nostro territorio. Allo stato attuale occorre, quindi, necessariamente dotarsi di un contrassegno rilasciato dallo Stato Membro in cui si circola, almeno quando lo Stato di provenienza ovvero di circolazione sia quello italiano. Nel caso di specie, occorrerebbe, tra l’altro, appurare se il contrassegno rilasciato dall’altro Stato Membro sia effettivamente conforme alle prescrizioni indicate dalla Raccomandazione succitata. Si ricorda che è in esame presso la Camera dei Deputati la proposta di legge, contrassegnata col numero C. 1723, presentata il 27 settembre u.s. e recante “Nuove norme per il rilascio del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili”. Purtroppo, Anffas ritiene che, pur facendosi riferimento nell’art. 3 della suddetta proposta alla Raccomandazione sopra menzionata, il rinvio a questa sia solo per la predisposizione dei contrassegni temporanei, non già per qualunque contrassegno speciale da rilasciare in futuro.


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Quali condizioni devono ricorrere affinche’ una persona con disabilita’ possa ottenere l’assegnazione del cd. “parcheggio riservato” ?

L’art. 381 del Regolamento di attuazione del codice della strada che, al comma V , individua i requisiti necessari affinché una persona con disabilità possa chiedere la concessione, in suo favore, di un’area di parcheggio (specie in prossimità della propria abitazione) da parte del Sindaco del Comune di residenza. Nel citato comma si legge: “Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il sindaco puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta intensita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi".Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo”. Come si evince dalla lettura della norma, la persona che intende richiedere un parcheggio riservato innanzi alla propria abitazione deve essere, innanzitutto, titolare del “contrassegno invalidi”. Il rilascio di tale contrassegno è, in alcuni Comuni, condizionato al previo accertamento, da parte dell’Ufficiale Sanitario, che il richiedente presenti una “grave limitazione di deambulazione” ovvero sia “ non vedente”, anche qualora uno di tali requisiti sia già stato precedentemente accertato dalle Commissioni Invalidi Civili della A.S.L. Solo a seguito della conseguita titolarità del “contrassegno invalidi” si può richiedere al Sindaco del Comune di residenza l’assegnazione, con ordinanza, di un parcheggio riservato. Purtroppo, non possiamo non far notare che, pur in presenza del “contrassegno invalidi”, non sorge in capo alla persona con disabilità un diritto al parcheggio stesso, ma solo un interesse legittimo a che il Sindaco, nella valutazione discrezionale circa l’opportunità o meno dell’assegnazione de qua, non eserciti il proprio potere in modo illegittimo, configurando veri e propri abusi ovvero rigettando immotivatamente la richiesta. Nella norma, infatti, si dice che tale agevolazione “può essere concessa” e non già “viene concessa”, rievocando, quindi, non già un obbligo del Sindaco ma solo un suo potere. Sicuramente, però, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, il Sindaco deve tener conto anche della circostanza che il richiedente risiede in zona ad alta densità di traffico, come espressamente richiesto dalla norma citata. A seguito della concessione del parcheggio riservato, dovrà essere cura del Comune provvedere ad individuare la zona di sosta, delineandola attraverso apposita segnaletica verticale ed orizzontale. Sulla segnaletica orizzontale non deve essere apposto alcun numero di targa, ma il numero del contrassegno di cui il richiedente è titolare. Ciò per due motivi. In primo luogo perché, qualora il richiedente, nel corso degli anni, cambiasse veicolo, la segnaletica dovrebbe essere modificata. In secondo luogo perché attraverso la sola indicazione del numero di contrassegno si garantisce la privacy dell’avente diritto al parcheggio riservato. Infatti, durante la sosta, il contrassegno, collocato in maniera ben visibile sotto il parabrezza dell’autoveicolo, presenta nella parte anteriore solo l’indicazione del numero, non già i dati del titolare, posti, viceversa, nella parte posteriore.


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Quali sono i requisiti necessari per il rilascio del cosiddetto “contrassegno speciale”?

L’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della strada prevede nei commi 2 e 3:

Comma 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L’indicazione delle strutture di cui al comma I deve essere resa nota mediante il segnale “simbolo di accessibilità”.

Comma 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti “contrassegni invalidi” già rilasciati. All’atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme. Come si evince dalla lettera della norma (basti considerare le parti in grassetto), il rilascio del contrassegno è riservato alle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” (a cui sono stati aggiunti i non vedenti). Purtroppo, molti Comuni, dando seguito ad una interpretazione restrittiva della norma, rilasciano il contrassegno solo a chi presenti una disabilità fisica che incida direttamente sul piano bio-meccanico o neurologico della deambulazione. Anffas, sin dai primi mesi del 2005, ha espresso forti dissensi in merito ad una tale lettura della norma, facendo presente che, in alcuni casi, certe patologie intellettive e/o psichiche potrebbero determinare, nella persona che ne è affetto, una grossa difficoltà di sottoporsi alle normali regole che governano la circolazione stradale. Per es. una persona affetta da autismo potrebbe non essere in grado di tollerare i tempi lunghi che potrebbe comportare la ricerca di un parcheggio nelle zone ad alta densità di traffico. Del resto, anche a livello istituzionale, si registrano i primi orientamenti propensi alla posizione appena citata la regione Lombardia, già dal 2001, con Circolare n. 64/SAN, non solo ha previsto che il contrassegno potesse essere rilasciato alle persone con disabilità psichica titolari di indennità di accompagnamento, ma, addirittura, che, per gli stessi, la procedura del rilascio del contrassegno fosse semplificata. Recentemente anche nella Regione Piemonte è stata accolta la tesi suddetta. Infatti, il Responsabile del settore Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte, con nota prot. n.. 12575 dell’11/10/2006, ha reso noto che nelle tipologia di disabilità previste dalla D.G.R. n. 30-13684 per il rilascio del contrassegno “possono essere inclusi anche sintomi di natura psichica che riducono o rendono nulle le capacità autonome di deambulazione e che richiedono l’ausilio di un accompagnatore”. Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota datata 23/11/2005, aveva sostenuto che la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta potrebbe pur essere “non direttamente riconducibile a patologie che riguardano gli arti inferiori”. Tale ultimo intervento, anche perché di rilievo per l’intero territorio nazionale, dovrebbe configurarsi come dirimente per l’intera questione che ci occupa. Pertanto, nel caso di specie, occorrerebbe far accertare al medico Ufficiale Sanitario che la grave patologia della persona con disabilità in questione, ancorché non direttamente riferita alla disabilità motoria, comporti, comunque, l’incapacità di rispettare le normali regole di comportamento, nonché le norme che regolano la circolazione stradale anche dei pedoni. Si chiarisce ancora che l’unico soggetto competente a valutare l’esistenza, o meno, del suddetto requisito sanitario è il medico. Il Comune deve solo attenersi a dare attuazione a quanto certificato dal medico stesso.


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Agevolazioni fiscalie e tributarie


Esistono delle agevolazioni di tipo fiscale per i genitori e familiari di persone con disabilità?

L'Agenzia delle Entrate pubblica ogni anno la Guida alle Agevolazioni fiscali per i disabili, all'interno della quale sono riassunte in modo semplice e completo le agevolazioni fiscali spettanti alle persone con disabilità ed ai loro genitori e/o familari.


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Per poter fruire delle agevolazioni fiscali a chi deve essere intestato il veicolo che è al servizio di una persona...

Come si evince dalla lettura ( in particolare, pag.7) della “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”, redatta dall’Agenzia delle Entrate, l’autovettura, da acquistare con le agevolazioni previste per le persone con disabilità, può essere intestata o alla persona con disabilità ovvero al familiare che, eventualmente, l’abbia fiscalmente in carico. Propriamente Anffas suggerisce, in assenza di particolari e specifiche situazioni personali e familiari, di intestare l’autovettura al familiare che abbia in carico la persona con disabilità, specie se di tipo psichico. Ciò affinchè il familiare possa avere la possibilità di compiere, in nome e per conto proprio, tutti gli atti giuridici relativi all’autovettura in questione (acquisto, vendita, permuta, ecc…), senza dover ogni volta richiedere le dovute autorizzazioni giudiziali. Viceversa, anche a seguito della recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/07 n. 4 (che inviamo, altresì, in allegato) non è possibile contestare il veicolo ad entrambi i genitori o a più familiari della persona con disabilità, di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, ed ugualmente usufruire delle agevolazioni sopra citate.


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Possono usufruire delle agevolazioni fiscali per il settore auto anche le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che non siano...

Come si evince dalla lettura della “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”, redatta dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere alle agevolazioni per il settore auto anche le persone con disabilità psichica, titolari dell’indennità d’accompagnamento. Per tali persone non è richiesto di comprovare il possesso della patente speciale, essendo, in genere, nell’assoluta incapacità di condurre un autoveicolo secondo le regole della circolazione stradale. Viceversa, si richiede loro di produrre solo l’attestazione sanitaria dell’invalidità civile, dello “stato di handicap grave” (ex art. 3 c. 3 Legge n. 104/92) e, solo in caso di intestazione dell’autovettura a soggetto diversa da quella con disabilità, la fotocopia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che la persona con disabilità sia fiscalmente a suo carico. (Si veda par. 2. 8 dell’allegata Guida). A sostegno di quanto sopra detto, si tenga presente che, addirittura, anche in presenza della meno grave condizione di ridotte capacità motorie, non si richiede il possesso della patente speciale per “i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minori o perché portatori di handicap che non ne consenta la possibilità).” ( pag. 8 della Guida).


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Può una persona, dichiarata invalida civile, essere esonerata, totalmente o parzialmente, dal pagamento dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) e della...

In molti Comuni d’Italia è prevista la detrazione di una certa somma per l’ICI per l’abitazione in cui risieda, da sola oppure col proprio nucleo familiare, una persona riconosciuta invalida civile per una certa percentuale. Essendo l’entità della detrazione, oltre che la percentuale d’invalidità che dà diritto alla stessa, variabile a seconda dei Comuni, si consiglia di contattare l’Ufficio Tributi del Comune di residenza sia per assumere maggiori informazioni, sia per farsi assistere nella presentazione di un’eventuale richiesta di detrazione o esenzione. Ugualmente molti Comuni prevedono una riduzione della Tassa Smaltimento Rifiuti per le famiglie di cui un componente è dichiarato invalido, ma, anche in tal caso, i criteri per l’applicazione di tale riduzione, nonchè l’entità della stessa sono da accertare per ogni singolo Comune.


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Quali requisiti sanitari permettono ad una persona con disabilità fisica di ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto e la gestione...

Come si evince dalla lettura ( in particolare, pag.4) della “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”, redatta dall’Agenzia delle Entrate, possono usufruire delle agevolazioni per il settore auto, oltre ai non vedenti e alle persone con disabilità psichica, titolari di indennità di accompagnamento, anche:

  1. persone con una “grave limitazione della capacità di deambulazione” o affetti da pluriamputazioni;
  2. persone con disabilità “con ridotte o impedite capacità motorie”;

Per verificare se la persona con disabilità fisica rientri nella prima ovvero seconda categoria di beneficiari, occorre prendere in considerazione il verbale della Commissione Medica di prima istanza per l’accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/1992 e controllare se sia stata barrata la casella relativa all’una ovvero all’altra ipotesi. Solo nel caso in cui si rientri nella seconda categoria di beneficiari, le agevolazioni sono condizionate all’esistenza dell’ulteriore requisito dell’adattamento del veicolo.


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Provvidenze Economiche


Oltre alle provvidenze economiche ricollegabili direttamente all’invalidità civile ed alle minorazioni civili, possono essere erogati altri sostegni economici a favore...

L’art. 16 della Legge n. 328/2000 (c.d. “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) prevede che si debba riconoscere e sostenere il ruolo peculiare delle famiglie sia nell’ambito della formazione che della cura della persona, in primis della persona con disabilità.
Pertanto, onde evitare che la persona con disabilità venga ricoverata presso strutture residenziali che potrebbero incidere in maniera negativa sul processo di inclusione/integrazione sociale cui ogni persona con disabilità ha diritto, lo stesso articolo di legge, al comma III, così prevede:
“ Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
……d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;…”
Nel caso di specie, è compito del Comune provvedere ad erogare tale integrazione economica in base alle indicazione della Regione ed attingendo dalle risorse economiche del Fondo Regionale Sociale.
Le specifiche condizioni per poter accedere a tale sostegno economico (condizione economica della famiglia, grado di disabilità dell’invalido civile, ecc..), nonché l’entità dello stesso sono, di volta in volta, esplicitate nei bandi emessi dai singoli Comuni.
Ugualmente, però, ci permettiamo di precisare che spesso i Comuni, nei succitati bandi, prevedono come condizione imprescindibile per poter accedere a tale sostegno economico anche il possesso della certificazione dello “stato di handicap grave” ex art. 3 comma III Legge n. 104/1992.


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Una persona titolare della pensione d’inabilità, che iniziasse a percepire anche altri redditi, potrebbe correre il rischio di vedersi sospesa...

Affinchè si possa percepire la pensione d’inabilità, la persona con disabilità deve essere dichiarata invalida civile al 100% e non avere un reddito personale annuo superiore ad euro 14.256,92. Proprio il diverso e più alto limite di reddito annuo personale differenzia la pensione d’inabilità dalla provvidenza di uguale entità (euro 242,84) dell’assegno mensile di invalidità, spettante, invece, agli invalidi civili con percentuale superiore al 74%, ma inferiore al 100 Nel caso di specie, qualora degli ulteriori redditi producessero un incremento del reddito annuo tale da comportare il superamento della soglia sopra detta, la provvidenza economica di cui sopra non sarebbe più erogata. Tra l’altro, nel caso in cui il superamento della soglia dovesse intendersi, non già come transitorio, ma addirittura costante negli anni, l’eventuale futura istanza di riesame della concessione della pensione d’inabilità, per riconduzione del reddito nuovamente al di sotto della soglia fissata per legge, determinerebbe anche il ripetersi dell’accertamento dei requisiti sanitari, oltre che di quelli reddittuali. (Messaggio I.N.P.S. 2 luglio 2004 n. 20902).


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Accertamento Invalidità Civile


Anffas è rappresentata da propri medici anche all’interno delle nuove commissioni mediche di verifica istituite presso l’I.N.P.S.?

Al momento, Anffas non è presente nelle Commissioni Mediche di verifica, in virtù di quanto disposto dall’art. 10 della Legge 2 dicembre 2005 n. 248 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 02/12/2005-Suppl.Ord.). Il succitato articolo, al I comma, così dispone: “L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti”. Pertanto, non citandosi Anffas tra le Associazioni che potrebbero avere dei loro rappresentanti in seno alle Commissioni Mediche di Verifica, si è, di fatto, estromesso Anffas dalla partecipazioni nelle neo-istituire Commissioni Mediche presso l’ I.N.P.S. C’è da precisare che l’articolo citato si riferisce esclusivamente alle Commissioni Mediche di Verifica, un tempo definite “Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile” ed istituite, in genere, presso gli Ospedali Militari. Pertanto, la norma prende in considerazione esclusivamente quelle Commissioni che sono deputate alle funzioni di supervisione e controllo dei verbali di accertamento dell’invalidità civile, sordomutismo, cecità e stato di handicap redatti dalle Commissioni di I istanza, non già anche a queste ultime che rimarranno in capo alle A.S.L.. Né la norma può riferirsi alla “Commissione Medica Superiore e di invalidità civile”, istituita presso il Ministero dell’ Economia, essendo questa già in via di dismissione a seguito dell’entrata in vigore dell’ art. 42 della Legge n. 326/2003. Anffas, sin dalla settimana successiva alla pubblicazione della suddetta norma ha attivato varie azioni, affinché sia reinserita tra le Associazioni aventi diritto ad essere rappresentate, da loro medici, nelle Commissioni di verifica. Si è fiduciosi nel ritenere che, nei prossimi mesi, Anffas sia reinserita nelle Commissioni Mediche Provinciali di Verifica INPS.


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Amministratore di sostegno


E’ opportuno che, per la salvaguardia degli interessi patrimoniali e personali di un maggiorenne con disabilità intellettiva e/o relazionale, i...

Il nostro ordinamento non prevede alcun obbligo, a carico dei familiari, circa l’attivazione di uno dei suddetti strumenti di tutela per una persona maggiorenne incapace di provvedere a se stesso. Infatti, nell’art. 404 del codice civile si legge: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,…”. Analogamente le rubriche degli articoli 414 e 415 del codice civile, volti ad individuare i soggetti cui sia opportuno applicare gli istituti rispettivamente dell’interdizione e dell’inabilitazione, sono rubricati “ Persone che possono essere interdette” e “ Persone che possono essere inabilitate”. Pertanto, la famiglia non necessariamente è tenuta a presentare ricorso per ottenere l’interdizione, l’inabilitazione ovvero la nomina di un amministratore di sostegno. Ciò non toglie, però, che Anffas ritiene opportuno che, ugualmente, la famiglia ponga in essere uno dei citati strumenti giuridici, per assicurare la massima protezione giuridica al proprio congiunto incapace di provvedere a se stesso. In caso contrario, la persona incapace di provvedere a se stessa potrebbe porre in essere, fuori dal controllo della propria famiglia e dell’Autorità Giudiziaria, atti o dichiarazioni negative per i propri interessi. Inoltre, per qualsiasi atto o dichiarazione, sorgerebbe, volta per volta, il problema di dover provare la legittimazione a porre in essere gli stessi ovvero ad essere rappresentato da altri. Si ricorda, viceversa, che l’obbligo di presentare ricorso o, quanto meno, di avvisare il P.M. perché si valuti la necessità di un amministrazione di sostegno è posto a carico “dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.” ( art. 406 c.3 cod. civ.)


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Può l’amministratore di sostegno, pur in mancanza di apposite indicazioni nel decreto di nomina, stabilire delle restrizioni nei contatti che...

In via generale, l’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2004 con l’esplicito intento di fornire uno strumento a favore della persona assistita, non solo per la protezione dei suoi interessi più strettamente patrimoniali, ma anche e soprattutto per gli interessi che investono la sua persona in quanto tale. Il legislatore con tale novità giuridica ha inteso accogliere le istanze di quanti, ormai da anni, chiedevano uno strumento idoneo per la “cura” delle persone incapaci di farlo autonomamente, affiancandole specie nelle scelte esistenziali di tipo sanitario o di accesso a singoli servizi socio-assistenziali. Però, a differenza della tutela, con l’amministrazione di sostegno non si “annulla” la persona da assistere, stabilendo che ogni decisione venga adottata, in sua vece, da altra persona (il tutore). Preminente, infatti, rimane la volontà della persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno, di cui l’amministratore deve, in ogni caso, tenere in debito conto ogni qualvolta intenda agire ovvero decidere per la persona assistita. Tra l’altro, l’affiancamento dell’amministratore deve essere il meno invasivo possibile, permettendo alla persona soggetta ad amministrazione di sostegno di esplicare la propria personalità in maniera libera ed autonoma e col solo limite degli atti e delle decisioni specificamente individuate dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell’A.d.S., in quanto ritenute, solo queste, difficilmente eseguibili, in piena autonomia, dalla persona beneficiaria. (art. 409 c.c.). Ciò a fortiori allorquando il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno contenga solo indicazioni di ordine patrimoniale, senza alcuna prescrizione circa eventuali compiti di cura e/o di assistenza morale. Nel caso di specie, sembrerebbe che, nel provvedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno non vi sia alcuna menzione di cautele da adottare nell’instaurazione di relazioni sociali o familiari, onde evitare eventuali ripercussioni emotive sullo stato psico-fisico della persona beneficiaria.. Pertanto, non si capisce perché, nel corso dell’amministrazione di sostegno, si debbano porre in essere delle restrizioni nei contatti tra la persona amministrata e tutti o parte dei suoi familiari. Al contrario, dovrebbe essere compito dell’amministratore di sostegno, all’interno del suo compito fiduciario di cura e di assistenza, aiutare la persona beneficiaria a mantenere buoni rapporti con i familiari, i parenti, gli amici e le altre persone che sono sempre ruotate attorno alla persona beneficiaria, affinchè si creino le condizioni più serene possibili per il superamento dei vari problemi che già la patologia da cui è affetta le procura. Qualora si dimostrasse che le restrizioni volute dall’amministratore di sostegno (e non dal Giudice!!) nella vita di relazione del beneficiario determinino una lesione dell’esplicazione della normale vita e personalità dello stesso, si creerebbero i presupposti per la sostituzione dell’amministratore di sostegno precedentemente nominato, in quanto non idoneo a garantire quelle attenzioni di cui lo stesso necessita. La richiesta di sostituzione dell’Amministratore di sostegno andrebbe presentata al Giudice Tutelare, corredata delle motivazioni che l’hanno determinata, secondo quanto disposto dall’art. 413 del codice civile.


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Compartecipazione al costo


Chi deve sostenere, tra ASL e Comune, i costi di ricovero di una persona con disabilità grave presso una struttura...

Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, contenente l’“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, nell’allegata Tabella A, prevede che qualora l’assistenza riabilitativa, erogata nella struttura residenziale, sia in fase intensiva, la copertura dei costi del ricovero sarebbe a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (Punto 1 della voce Disabili). Viceversa, nel caso in cui presso la struttura residenziale sia erogata un’ attività riabilitativa in fase di lungo-assistenza, unitamente a prestazioni meramente socio-assistenziali di cura alla persona, le spese sarebbero ripartite per il 70% a carico del S.S.N., mentre per il restante 30% a carico del Comune (Punto 2 della voce Disabili presente nella citata Tabella). Su tale ultima percentuale il Comune potrebbe chiedere all’utente una quota di compartecipazione. All’uopo c’è da precisare che è da intendersi per riabilitazione intensiva quella erogata nella c.d. “fase dell’immediata post-acuzie della malattia, quando l’intervento riabilitativo può positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo l’entità della menomazione e quando la disabilità è maggiormente modificabile” (Linee-Giuda del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione pubblicate in G.U. 30 maggio 1998 n. 124). Viceversa, la riabilitazione in lungo-assistenza è volta, più che altro, al mantenimento e/o alla prevenzione della progressione della disabilità.


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L’utente deve compartecipare alla spesa per l’erogazione a proprio favore di prestazioni sociali agevolate, quali i trasporto non di linea...

Le prestazioni educative e di socializzazione presso strutture semiresidenziali/residenziali, nonché il servizio di trasporto verso le stesse, rientrano nelle cc.dd. “prestazioni sociali agevolate”, per l’erogazione delle quali il Comune, può richiedere una compartecipazione dei costi. Nel caso in cui il Comune opti per tale richiesta di compartecipazione (come nel caso di specie), questa, però, dovrà essere commisurata all’I.S.E.E. familiare, secondo i criteri rigorosamente previsti dal Decreto Legislativo 109/98. Solo in un caso non si deve tener conto della situazione economica dell’ intero nucleo familiare, bensì di quella del solo assistito, ossia quando le prestazioni sopra menzionate siano assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria e rivolte a persone con disabilità già in possesso della certificazione di “handicap grave” ex art. 3 comma III Legge n. 104/92. Infatti, nello stesso decreto sopra citato, all’art. 3 comma 2 ter (comma integralmente aggiunto dal Decreto Legislativo n. 130/2000) si legge: 2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Anffas ritiene che in ogni caso in cui sia prevista la compartecipazione al costo dei servizi da parte delle famiglie, anche in base all’ISEE, la stessa debba avere sempre natura simbolica e quindi fissata in misura ridotta e sostenibile per la famiglia stessa, altrimenti non si tratterebbe appunto di una compartecipazione, bensì del mero camuffamento del pagamento di una prestazione.


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Servizio di trasporto


Nei servizi di trasporto, non di linea, di persone con disabilità deve essere presente oltre all’autista anche un accompagnatore?

L’art. 26 della Legge n. 104/92 così dispone: Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. 2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. . 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni. 4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. . 6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.” Anche a seguito dell’entrata in vigore, nel 2001, del nuovo riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del trasporto locale in genere, ma ancor di più del servizio socio-assistenziale di trasporto per persone con disabilità, è di esclusiva competenza della Regione. La Regione, infatti, con proprio atto dovrebbe stabilire le modalità di erogazione del servizio, inclusa la previsione della tipologia del personale da utilizzare. Viceversa, ai Comuni spetterebbe realizzare il servizio, regolamentandolo, semmai con proprio Regolamento Comunale, secondo le prescrizioni regionali. Per es. la Regione Sicilia nella Legge Regionale n. 16 del 28/03/1986 ha stabilito che il servizio di trasporto verso la scuola degli alunni con disabilità debba essere effettuato attraverso “mezzi adeguati e con accompagnatore”. A tale determinazione si attengono i vari Comuni della Sicilia anche nella fissazione dei requisiti cui attenersi per l’affidamento del servizio presso terzi. Pertanto, occorrerebbe, volta per volta, far riferimento ai singoli e specifici provvedimenti regionali. In ogni caso, Anffas ritiene che tra i requisiti minimi indefettibili per l’attivazione di un servizio di trasporto per persone con disabilità debba sempre essere prevista la necessità di utilizzare, oltre ad un autista, anche un accompagnatore, almeno per il trasporto di persone con disabilità non autosufficienti. In tale ultimo caso, infatti, la mancanza di un accompagnatore, che sia preposto all’assistenza di persone soggette ad episodi di crisi anche repentine ed imprevedibili, determinerebbe una totale insicurezza del trasporto, non potendo il solo autista governare il mezzo e al tempo stesso contenere tali episodi.


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Integrazione Scolastica


Come ci si deve comportare se l’insegnante di sostegno ha un comportamento negligente e di scarso rendimento tale da incidere...

In primis, sarebbe opportuno far presente al dirigente scolastico che l’insegnante stia adottando un atteggiamento di totale disinteresse verso le esigenze educative e scolastiche dell’alunno con disabilità assegnatogli.. Il persistente insufficiente rendimento dell’insegnante potrebbe essere evidenziato anche mettendo in relazione l’effettiva attività svolta in classe e quanto, invece, programmato in sede di redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), così come dai genitori approvato e sottoscritto. Tali osservazioni andrebbero avanzate per iscritto affinchè si abbia traccia, anche in futuro, delle continue lamentele presentate nel corso di un lungo arco di tempo. Inoltre, la presentazione per iscritto delle suddette considerazioni avrebbero l’ulteriore vantaggio che il dirigente scolastico si vedrebbe costretto a prendere anche una posizione ufficiale nella relativa risposta scritta ai genitori. Infatti, difficilmente il Dirigente Scolastico, così investito della questione, non agirebbe di conseguenza o, per lo meno, non risponderebbe, evidenziando, in caso contrario, anche una sua grave mancanza per l’ufficio che ricopre. Qualora tutti questi primi tentativi non sortissero alcun effetto si potrebbe investire della questione il Provveditore agli studi (oggi Dirigente del Centro Servizi Amministrativi) affinchè predisponga un’ispezione ed, eventualmente, apra un procedimento disciplinare nei confronti dell’insegnante di sostegno secondo la procedura prevista dal Dlgs n. 297/94 e dal D.P.R. n. 3/57.


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Come si può far assegnare ad un alunno con disabilità un insegnante di sostegno?

All’atto dell’iscrizione a scuola, la famiglia deve presentare sia l’attestazione di “alunno in situazione di gravità”, sia la c.d. “diagnosi funzionale”, affinchè il Dirigente Scolastico, prima dell’inizio dell’anno, possa invitare il Collegio dei Docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno con disabilità (art.4 lett b) D.P.R. n. 416/74) ed, inoltre, chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale che venga assegnato un insegnante di sostegno.


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Come si può ottenere l’assegnazione di un’assistente per l’autonomia per un alunno con disabilità?

A seguito dell’avvenuta iscrizione dell’alunno con disabilità, il G.L.H. operativo (composto dal consiglio di classe, dagli operatori della A.S.L. e dai genitori) predispone sia il Profilo dinamico funzionale, sia il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), definito anche P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato), in cui vengono definiti in maniera puntuale gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica con riferimento alle singole e specifiche esigenze dell’alunno con disabilità, (quale la necessità di un’assistenza specialistica per l’autonomia). Il D.P.R. 185/2006 ha stabilito che sia il P.D.F. sia il P.E.I. debbano essere predisposti entro la fine del mese di luglio, precedente l’inizio dell’anno scolastico di riferimento, affinchè il Dirigente Scolastico possano richiedere, in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico, che l’Ente Locale fornisca personale qualificato per l’assistenza per l’autonomia. L’ente locale deputato a fornire il suddetto personale è il Comune, ad eccezione dell’assistenza nelle scuole superiori di secondo grado, per la quale è individuata la competenza della Provincia (art. 139 Dlgs 112/98).


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Documentazione utile per attivare tutti gli interventi per una piena integrazione scolastica.

Per attivare tutti gli interventi volti alla piena integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, occorre predisporre tutta una serie di documenti che, invece di essere visti come mero momento burocratico, vanno vissuti come aspetti imprescindibili per la programmazione di ben coordinati ed efficienti interventi in favore dell’alunno. Innanzitutto, occorre che la famiglia, prima di procedere all’iscrizione, si procuri l’attestazione di “alunno in situazione di handicap” (diversa da quella dell’invalidità civile), rilasciata da un organo collegiale appositamente individuato all’interno della A.S.L. (art.2 D.P.C.M. 185/2006). Inoltre, occorre entrare in possesso della c.d. “diagnosi funzionale”, predisposta dall’unità multidisciplinare prevista dall’art.3 del D.P.R. 24 febbraio 1994, che metta in evidenza non solo il tipo di deficit, ma anche le potenzialità del ragazzo. Sia l’attestazione di “alunno in situazione di handicap” sia la diagnosi funzionale devono essere presentati dalla famiglia all’atto dell’iscrizione (già utili per individuare se ci sia necessità di un insegnante di sostegno). A seguito della presentazione di tutta la documentazione sopra menzionata, il G.L.H. operativo (composto dal consiglio di classe, dagli operatori della A.S.L. e dai genitori) può predisporre sia il Profilo Dinamico Funzionale, sia il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), definito anche P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato). In quest’ ultimo documento vengono definiti in maniera puntuale tutti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica con riferimento alle singole specifiche esigenze dell’alunno con disabilità. Nel P.E.I. (da far sottoscrivere alla famiglia) si può anche stabilire di perseguire obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali. In tal caso, l’alunno sosterrà, anche in sede di esami finali prove differenziate, che gli permetteranno di accedere solo ad un attestato finale, che comprovi il percorso scolastico seguito e la partecipazione ad una sessione di esame.


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Nel caso in cui l’ascensore della scuola si rompa, può il direttore “consigliare” ad un genitore di far rimanere a...

O piuttosto il direttore deve attivarsi per assicurare in pieno il diritto alla frequenza di tale alunno? Il diritto all’istruzione è un diritto costituzionalmente garantito a tutti (art. 34 Cost.) e, pertanto, non può essere precluso in base alle maggiori difficoltà di esercizio dello stesso da parte di chi verta in particolari condizioni soggettive, come, per es. in una situazione di disabilità. In tal caso, addirittura, le Istituzioni dovrebbero impegnarsi specificatamente per la rimozione di qualsiasi ostacolo fisico o logistico che si frapponga al libero esercizio del diritto allo studio. Tale diritto è maggiormente ribadito per gli alunni con disabilità nella Legge n. 104/92 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) che, all’art.12 c.4, così dispone: “L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.” Pertanto, nel caso di specie, il direttore non potrebbe chiedere all’alunno con disabilità di rimanere a casa solo per la presenza di un banalissimo problema all’ascensore che collega l’entrata dell’istituto scolastico al piano superiore in cui è situata la classe, frequentata dall’alunno. Infatti, non si riscontrano ragioni ostative per cui non si possa predisporre che, almeno per il periodo di non funzionamento dell’ascensore, la classe dell’alunno con disabilità si sposti in altra aula presente al piano terra. Del resto, una siffatta soluzione sarebbe auspicabile non solo quando l’ascensore non sia in funzione, ma per l’intero periodo dell’anno scolastico. E’ questa una soluzione adottata da moltissimi dirigenti scolastici, nella consapevolezza che, in caso di immediata evacuazione dello stabile, per es. per incendio o per terremoto, ugualmente gli ascensori non potrebbero in ogni caso essere utilizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza.


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Pieno esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni con disabilità.

Qualsiasi persona con disabilità che voglia accedere al mondo scolastico può usufruire di vari supporti e/o interventi volti a eliminare gli eventuali ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio e ad estrinsecare le proprie potenzialità. Infatti, nei commi 2-3-4 dell’articolo 12 della “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104/1992, si dichiara: “E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.” Proprio in ossequio ai suddetti principi sono previsti interventi di personale qualificato in relazione all’insegnamento (c.d. insegnante di sostegno), all’assistenza di base (collaboratore scolastico addetto all’igiene personale dell’alunno) e all’assistenza per l’autonomia personale e la comunicazione.(educatore professionale assistente per l’autonomia e la comunicazione, c.d. E.A.C.). Al tempo stesso, vengono anche predisposti dei servizi e delle misure strumentali per assicurare la quotidiana e proficua presenza dell’alunno con disabilità alle lezioni scolastiche. Per es., è a cura degli Enti Locali assicurare agli alunni con disabilità il trasporto gratuito (anche con accompagnatore qualificato) dalla casa di abitazione alla scuola, e viceversa, oppure predisporre che vengano eliminate barriere architettoniche all’interno degli edifici scolastici.


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Può il professore di educazione fisica imporre all’alunno con disabilità motoria l’espletamento delle esercitazioni pratiche?

Ai sensi dell’art.1 della Legge 7 febbraio 1958 n. 88, l’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria. Però, nell’art.3 della stessa legge si prevede: “Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.” Pertanto, nel caso di specie, qualora l’alunno con disabilità abbia presentato una richiesta di esonero permanente e totale dalle esercitazioni pratiche dell’ora di educazione fisica, non occorrerebbe, volta per volta, dover ripresentare alcuna giustificazione al professore. In ogni caso è bene precisare che i suddetti esoneri concernono esclusivamente le esercitazioni pratiche, non già anche la parte teorica e di informazione culturale che è parte integrante dell’ora di educazione fisica. Infatti, la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot.n. 1771/A disciplinante l’ “Esonero dalle lezioni di educazioni fisica ex art.3 Legge 7 febbraio 1958, n.88” precisa al riguardo della domanda di esonero: “Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell’organizzazione dell’attività.”


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Può un alunno con disabilità maggiorenne iscriversi ad altro ciclo di istruzione secondaria al termine di un precedente ciclo di...

La II Sezione del Consiglio di Stato, nel suo parere n. 333/2006, ha precisato che appare chiaro come“l’obbligo dello Stato di erogare il servizio scolastico si esaurisca al conseguimento del primo titolo. Di conseguenza, chi aspiri ad un ulteriore titolo non può farlo attraverso la frequenza di un corso ordinario. Anffas ritiene corretta l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato non potendosi e non dovendosi ritenere la frequenza scolastica come rimedio alla carenza sul territorio locale di servizi più adeguati alle esigenze di persone ormai adulte, ferma restante la possibilità della frequenza di corsi per adulti scolastici per adulti. A tal proposito ci piace ricordare un passo della sentenza di Corte Costituzionale n. 226/01 che, seppur pronunciandosi sul diverso profilo dell’iscrizione di un maggiorenne per la prima volta ad un ciclo di istruzione secondaria, sostiene: “Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria - quattordici anni - o nelquale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo - anche sino ai diciotto anni - (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici-quattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell'età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione.” Pertanto, pur comprendendo che, spesso, la scuola possa essere un “facile rimedio” alla carenza di inclusione sociale della persona con disabilità, non può non mettersi in evidenza, concordando con quanto sostenuto nella sopra citata sentenza, come il privare la persona con disabilità di relazioni sociali con i propri pari età costringerebbe la stessa a regredire, anche dal punto di vista affettivo, oltre che sociale, in maniera controproducente rispetto alla piena inclusione sociale che le si vuole far raggiungere.


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Può un alunno con disabilità partecipare alle gite e/o visite d’istruzione anche se ha gravi problemi di deambulazione?

La vigente normativa non lascia adito ad alcun dubbio, in merito al fatto che un alunno con disabilità abbia il diritto a partecipare alla gita di istruzione al pari di tutti gli altri studenti e a non essere discriminato a causa della sua situazione soggettiva. Basterebbe fare semplicemente riferimento all’art. 12 comma 4 della Legge 104/92 che così recita: “L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. In ossequio a quanto sopra detto, anche la Circolare Ministeriale n. 291/92, all’art 8, comma 2, prevede: “Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della situazione.” Pertanto, secondo quanto sopra citato, la scuola, già al momento dell’organizzazione della gita scolastica, dovrebbe predisporre sia per le adeguate funzioni di accompagnamento, sia per gli eventuali altri sussidi (per es. sedia adeguata per i luoghi da visitare), senza che ciò venga in alcun modo “scaricato” sulla famiglia, né limiti o impedisca la partecipazione dell’alunno alla gita di istruzione. Laddove pertanto ciò non venisse garantito, ma avvenisse in modo inadeguato, ovvero venisse richiesto alla famiglia di farsi carico di prestazioni non dovute, si configurerebbe una forma di discriminazione (diretta ed indiretta) avverso la quale potrebbe attivarsi lo speciale procedimento giurisdizionale previsto dall’art.3 della Legge 01/03/2006 n. 67, contenente “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.


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