Nei servizi di trasporto, non
di linea, di persone con disabilità deve essere presente oltre all’autista anche
un accompagnatore?
L’art. 26 della Legge n.
104/92 così dispone: Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni
disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per
consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei
servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici. . 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di
trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di
mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai
servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di
mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati
con i piani di trasporto predisposti dai comuni. 4. Una quota non inferiore
all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie
dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti
all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base
dell'articolo 20 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n.384. 5. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi,
di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. . 6.
Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati
d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente
legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.”
Anche a seguito dell’entrata in vigore, nel 2001, del nuovo riparto
costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del trasporto
locale in genere, ma ancor di più del servizio socio-assistenziale di trasporto
per persone con disabilità, è di esclusiva competenza della Regione. La Regione,
infatti, con proprio atto dovrebbe stabilire le modalità di erogazione del
servizio, inclusa la previsione della tipologia del personale da utilizzare.
Viceversa, ai Comuni spetterebbe realizzare il servizio, regolamentandolo,
semmai con proprio Regolamento Comunale, secondo le prescrizioni regionali. Per
es. la Regione Sicilia nella Legge Regionale n. 16 del 28/03/1986 ha stabilito
che il servizio di trasporto verso la scuola degli alunni con disabilità debba
essere effettuato attraverso “mezzi adeguati e con accompagnatore”. A tale
determinazione si attengono i vari Comuni della Sicilia anche nella fissazione
dei requisiti cui attenersi per l’affidamento del servizio presso terzi.
Pertanto, occorrerebbe, volta per volta, far riferimento ai singoli e specifici
provvedimenti regionali. In ogni caso, Anffas ritiene che tra i requisiti minimi
indefettibili per l’attivazione di un servizio di trasporto per persone con
disabilità debba sempre essere prevista la necessità di utilizzare, oltre ad un
autista, anche un accompagnatore, almeno per il trasporto di persone con
disabilità non autosufficienti. In tale ultimo caso, infatti, la mancanza di un
accompagnatore, che sia preposto all’assistenza di persone soggette ad episodi
di crisi anche repentine ed imprevedibili, determinerebbe una totale insicurezza
del trasporto, non potendo il solo autista governare il mezzo e al tempo stesso
contenere tali episodi.
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