DOMANDE FREQUENTI
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Come ci si deve comportare se
l’insegnante di sostegno ha un comportamento negligente e di scarso rendimento
tale da incidere sul processo d’integrazione scolastica di un alunno con
disabilità?
In primis, sarebbe opportuno
far presente al dirigente scolastico che l’insegnante stia adottando un
atteggiamento di totale disinteresse verso le esigenze educative e scolastiche
dell’alunno con disabilità assegnatogli.. Il persistente insufficiente
rendimento dell’insegnante potrebbe essere evidenziato anche mettendo in
relazione l’effettiva attività svolta in classe e quanto, invece, programmato in
sede di redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), così come dai
genitori approvato e sottoscritto. Tali osservazioni andrebbero avanzate per
iscritto affinchè si abbia traccia, anche in futuro, delle continue lamentele
presentate nel corso di un lungo arco di tempo. Inoltre, la presentazione per
iscritto delle suddette considerazioni avrebbero l’ulteriore vantaggio che il
dirigente scolastico si vedrebbe costretto a prendere anche una posizione
ufficiale nella relativa risposta scritta ai genitori. Infatti, difficilmente il
Dirigente Scolastico, così investito della questione, non agirebbe di
conseguenza o, per lo meno, non risponderebbe, evidenziando, in caso contrario,
anche una sua grave mancanza per l’ufficio che ricopre. Qualora tutti questi
primi tentativi non sortissero alcun effetto si potrebbe investire della
questione il Provveditore agli studi (oggi Dirigente del Centro Servizi
Amministrativi) affinchè predisponga un’ispezione ed, eventualmente, apra un
procedimento disciplinare nei confronti dell’insegnante di sostegno secondo la
procedura prevista dal Dlgs n. 297/94 e dal D.P.R. n. 3/57.
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Come si può far assegnare ad un alunno con disabilità un insegnante di sostegno?
All’atto dell’iscrizione a
scuola, la famiglia deve presentare sia l’attestazione di “alunno in situazione
di gravità”, sia la c.d. “diagnosi funzionale”, affinchè il Dirigente
Scolastico, prima dell’inizio dell’anno, possa invitare il Collegio dei Docenti
ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno con
disabilità (art.4 lett b) D.P.R. n. 416/74) ed, inoltre, chiedere all’Ufficio
Scolastico Regionale che venga assegnato un insegnante di sostegno.
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Come si può ottenere l’assegnazione di un’assistente per l’autonomia per un alunno con disabilità?
A seguito dell’avvenuta
iscrizione dell’alunno con disabilità, il G.L.H. operativo (composto dal
consiglio di classe, dagli operatori della A.S.L. e dai genitori) predispone sia
il Profilo dinamico funzionale, sia il P.E.I. (Piano Educativo
Individualizzato), definito anche P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato), in
cui vengono definiti in maniera puntuale gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all’integrazione scolastica con riferimento alle
singole e specifiche esigenze dell’alunno con disabilità, (quale la necessità di
un’assistenza specialistica per l’autonomia). Il D.P.R. 185/2006 ha stabilito
che sia il P.D.F. sia il P.E.I. debbano essere predisposti entro la fine del
mese di luglio, precedente l’inizio dell’anno scolastico di riferimento,
affinchè il Dirigente Scolastico possano richiedere, in tempo utile per l’inizio
dell’anno scolastico, che l’Ente Locale fornisca personale qualificato per
l’assistenza per l’autonomia. L’ente locale deputato a fornire il suddetto
personale è il Comune, ad eccezione dell’assistenza nelle scuole superiori di
secondo grado, per la quale è individuata la competenza della Provincia (art.
139 Dlgs 112/98).
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Documentazione utile per attivare tutti gli interventi per una piena integrazione scolastica.
Per attivare tutti gli
interventi volti alla piena integrazione scolastica dell’alunno con disabilità,
occorre predisporre tutta una serie di documenti che, invece di essere visti
come mero momento burocratico, vanno vissuti come aspetti imprescindibili per la
programmazione di ben coordinati ed efficienti interventi in favore dell’alunno.
Innanzitutto, occorre che la famiglia, prima di procedere all’iscrizione, si
procuri l’attestazione di “alunno in situazione di handicap” (diversa da quella
dell’invalidità civile), rilasciata da un organo collegiale appositamente
individuato all’interno della A.S.L. (art.2 D.P.C.M. 185/2006). Inoltre, occorre
entrare in possesso della c.d. “diagnosi funzionale”, predisposta dall’unità
multidisciplinare prevista dall’art.3 del D.P.R. 24 febbraio 1994, che metta in
evidenza non solo il tipo di deficit, ma anche le potenzialità del ragazzo. Sia
l’attestazione di “alunno in situazione di handicap” sia la diagnosi funzionale
devono essere presentati dalla famiglia all’atto dell’iscrizione (già utili per
individuare se ci sia necessità di un insegnante di sostegno). A seguito della
presentazione di tutta la documentazione sopra menzionata, il G.L.H. operativo
(composto dal consiglio di classe, dagli operatori della A.S.L. e dai genitori)
può predisporre sia il Profilo Dinamico Funzionale, sia il P.E.I. (Piano
Educativo Individualizzato), definito anche P.E.P. (Piano Educativo
Personalizzato). In quest’ ultimo documento vengono definiti in maniera puntuale
tutti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto
all’integrazione scolastica con riferimento alle singole specifiche esigenze
dell’alunno con disabilità. Nel P.E.I. (da far sottoscrivere alla famiglia) si
può anche stabilire di perseguire obiettivi didattici e formativi non
riconducibili ai Programmi Ministeriali. In tal caso, l’alunno sosterrà, anche
in sede di esami finali prove differenziate, che gli permetteranno di accedere
solo ad un attestato finale, che comprovi il percorso scolastico seguito e la
partecipazione ad una sessione di esame.
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Nel caso in cui l’ascensore della scuola si rompa, può il direttore “consigliare” ad un genitore di far rimanere a casa il proprio figlio affetto da disabilità motoria?
O piuttosto il direttore deve
attivarsi per assicurare in pieno il diritto alla frequenza di tale alunno? Il
diritto all’istruzione è un diritto costituzionalmente garantito a tutti (art.
34 Cost.) e, pertanto, non può essere precluso in base alle maggiori difficoltà
di esercizio dello stesso da parte di chi verta in particolari condizioni
soggettive, come, per es. in una situazione di disabilità. In tal caso,
addirittura, le Istituzioni dovrebbero impegnarsi specificatamente per la
rimozione di qualsiasi ostacolo fisico o logistico che si frapponga al libero
esercizio del diritto allo studio. Tale diritto è maggiormente ribadito per gli
alunni con disabilità nella Legge n. 104/92 (“Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) che, all’art.12
c.4, così dispone: “L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non
può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.” Pertanto, nel caso di specie,
il direttore non potrebbe chiedere all’alunno con disabilità di rimanere a casa
solo per la presenza di un banalissimo problema all’ascensore che collega
l’entrata dell’istituto scolastico al piano superiore in cui è situata la
classe, frequentata dall’alunno. Infatti, non si riscontrano ragioni ostative
per cui non si possa predisporre che, almeno per il periodo di non funzionamento
dell’ascensore, la classe dell’alunno con disabilità si sposti in altra aula
presente al piano terra. Del resto, una siffatta soluzione sarebbe auspicabile
non solo quando l’ascensore non sia in funzione, ma per l’intero periodo
dell’anno scolastico. E’ questa una soluzione adottata da moltissimi dirigenti
scolastici, nella consapevolezza che, in caso di immediata evacuazione dello
stabile, per es. per incendio o per terremoto, ugualmente gli ascensori non
potrebbero in ogni caso essere utilizzati ai sensi delle vigenti norme in
materia di sicurezza.
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Pieno esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni con disabilità.
Qualsiasi persona con
disabilità che voglia accedere al mondo scolastico può usufruire di vari
supporti e/o interventi volti a eliminare gli eventuali ostacoli alla piena
fruizione del diritto allo studio e ad estrinsecare le proprie potenzialità.
Infatti, nei commi 2-3-4 dell’articolo 12 della “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104/1992, si
dichiara: “E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione. L’esercizio del diritto all’educazione
e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.” Proprio in
ossequio ai suddetti principi sono previsti interventi di personale qualificato
in relazione all’insegnamento (c.d. insegnante di sostegno), all’assistenza di
base (collaboratore scolastico addetto all’igiene personale dell’alunno) e
all’assistenza per l’autonomia personale e la comunicazione.(educatore
professionale assistente per l’autonomia e la comunicazione, c.d. E.A.C.). Al
tempo stesso, vengono anche predisposti dei servizi e delle misure strumentali
per assicurare la quotidiana e proficua presenza dell’alunno con disabilità alle
lezioni scolastiche. Per es., è a cura degli Enti Locali assicurare agli alunni
con disabilità il trasporto gratuito (anche con accompagnatore qualificato)
dalla casa di abitazione alla scuola, e viceversa, oppure predisporre che
vengano eliminate barriere architettoniche all’interno degli edifici scolastici.
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Può il professore di educazione fisica imporre all’alunno con disabilità motoria l’espletamento delle esercitazioni pratiche?
Ai sensi dell’art.1 della
Legge 7 febbraio 1958 n. 88, l’insegnamento dell’educazione fisica è
obbligatorio in tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria. Però,
nell’art.3 della stessa legge si prevede: “Il capo d'Istituto concede esoneri
temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su
richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici
sullo stato fisico degli alunni stessi.” Pertanto, nel caso di specie, qualora
l’alunno con disabilità abbia presentato una richiesta di esonero permanente e
totale dalle esercitazioni pratiche dell’ora di educazione fisica, non
occorrerebbe, volta per volta, dover ripresentare alcuna giustificazione al
professore. In ogni caso è bene precisare che i suddetti esoneri concernono
esclusivamente le esercitazioni pratiche, non già anche la parte teorica e di
informazione culturale che è parte integrante dell’ora di educazione fisica.
Infatti, la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n.
216 Prot.n. 1771/A disciplinante l’ “Esonero dalle lezioni di educazioni fisica
ex art.3 Legge 7 febbraio 1958, n.88” precisa al riguardo della domanda di
esonero: “Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l’alunno dal partecipare
alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non
incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del
docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle
esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento,
sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di
giuria o arbitraggio e più in generale nell’organizzazione dell’attività.”
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Può un alunno con disabilità maggiorenne iscriversi ad altro ciclo di istruzione secondaria al termine di un precedente ciclo di pari livello?
La II Sezione del Consiglio di
Stato, nel suo parere n. 333/2006, ha precisato che appare chiaro come“l’obbligo
dello Stato di erogare il servizio scolastico si esaurisca al conseguimento del
primo titolo. Di conseguenza, chi aspiri ad un ulteriore titolo non può farlo
attraverso la frequenza di un corso ordinario. Anffas ritiene corretta
l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato non potendosi e non dovendosi
ritenere la frequenza scolastica come rimedio alla carenza sul territorio locale
di servizi più adeguati alle esigenze di persone ormai adulte, ferma restante la
possibilità della frequenza di corsi per adulti scolastici per adulti. A tal
proposito ci piace ricordare un passo della sentenza di Corte Costituzionale n.
226/01 che, seppur pronunciandosi sul diverso profilo dell’iscrizione di un
maggiorenne per la prima volta ad un ciclo di istruzione secondaria, sostiene:
“Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è
obbligatoria - quattordici anni - o nelquale comunque è consentito il
completamento della scuola dell'obbligo - anche sino ai diciotto anni - (da
individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il
compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati
l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato
mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per
adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di
tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno
dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la
frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la
maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in
modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente
composte da tredici-quattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine
della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti
l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può
dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo
del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo
dell'età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà
accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del
processo di maturazione.” Pertanto, pur comprendendo che, spesso, la scuola
possa essere un “facile rimedio” alla carenza di inclusione sociale della
persona con disabilità, non può non mettersi in evidenza, concordando con quanto
sostenuto nella sopra citata sentenza, come il privare la persona con disabilità
di relazioni sociali con i propri pari età costringerebbe la stessa a regredire,
anche dal punto di vista affettivo, oltre che sociale, in maniera
controproducente rispetto alla piena inclusione sociale che le si vuole far
raggiungere.
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Può un alunno con disabilità partecipare alle gite e/o visite d’istruzione anche se ha gravi problemi di deambulazione?
La vigente normativa non
lascia adito ad alcun dubbio, in merito al fatto che un alunno con disabilità
abbia il diritto a partecipare alla gita di istruzione al pari di tutti gli
altri studenti e a non essere discriminato a causa della sua situazione
soggettiva. Basterebbe fare semplicemente riferimento all’art. 12 comma 4 della
Legge 104/92 che così recita: “L’esercizio del diritto all’educazione e
all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. In ossequio
a quanto sopra detto, anche la Circolare Ministeriale n. 291/92, all’art 8,
comma 2, prevede: “Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione
di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi
collegiali, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato
accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata
alla gravità della situazione.” Pertanto, secondo quanto sopra citato, la
scuola, già al momento dell’organizzazione della gita scolastica, dovrebbe
predisporre sia per le adeguate funzioni di accompagnamento, sia per gli
eventuali altri sussidi (per es. sedia adeguata per i luoghi da visitare), senza
che ciò venga in alcun modo “scaricato” sulla famiglia, né limiti o impedisca la
partecipazione dell’alunno alla gita di istruzione. Laddove pertanto ciò non
venisse garantito, ma avvenisse in modo inadeguato, ovvero venisse richiesto
alla famiglia di farsi carico di prestazioni non dovute, si configurerebbe una
forma di discriminazione (diretta ed indiretta) avverso la quale potrebbe
attivarsi lo speciale procedimento giurisdizionale previsto dall’art.3 della
Legge 01/03/2006 n. 67, contenente “Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni”.
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Ultimo aggiornamento al 25/11/2008
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