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Articolo a cura di Salvatore Nocera*
Fonte www.superando.it - Con la Circolare
n. 110 del 29 dicembre scorso, il Ministero dell'Istruzione ha emanato
le disposizioni relative alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e
grado, fissando la data conclusiva di tale operazione al 20 febbraio
prossimo. Nelle Premesse del provvedimento si dispone espressamente
che: «Le domande di iscrizione [siano] accolte entro il limite massimo
dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica,
limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo
degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti. Resta inteso,
comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso,
soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del
diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di
indirizzo a livello territoriale».
Ciò significa, per un verso, che è l'organico di
diritto a determinare il numero delle classi, ma anche il rispetto
delle leggi sulla sicurezza delle aule e degli edifici che, com'è noto, non
consentono di norma più di venticinque alunni per classe.
Osservazioni Al proposito la Circolare non fa alcun riferimento al
Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09 - del quale
tuttavia si dovrà tenere conto - il cui articolo 5, comma 2 prevede che, di
norma, una classe ove siano presenti alunni con disabilità non possa
superare il numero di venti alunni, elevabile a ventidue in forza
dell'articolo 4 dello stesso DPR, ma anche riducibile a meno di venti,
in forza del medesimo articolo 4 e anche dell'articolo 8, sempre del
DPR 81/09.
Ciò, unitamente all'insufficiente capienza di singole
aule, può legittimare la richiesta di sdoppiamenti di
classi e quindi di aumenti di organico. L'articolo 1,
poi, della Circolare prodotta nei giorni scorsi, nel precisare che le
richieste di tempo pieno e prolungato possono essere accolte secondo la
disponibilità delle risorse assegnate, richiama la normativa sul
diritto all'istruzione domestica o parentale e all'adempimento
dell'obbligo scolastico sino al compimento del sedicesimo anno di età.
Osservazioni
Con riguardo all'istruzione parentale, è opportuno ricordare
che la Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale stabilisce che per gli
alunni con disabilità essa non è una valida modalità di adempimento dell'obbligo
scolastico, poiché per loro l'unica forma di scolarizzazione è data
dall'inclusione. Quanto al termine dei sedici anni per l'adempimento
dell’obbligo scolastico, è da tener presente che per gli alunni con
disabilità esso può adempiersi sino al compimento del diciottesimo anno di età,
alla luce dell'articolo 14, comma 1, lettera c della Legge 104/92.
L'articolo 2 ribadisce quindi che all'obbligo scolastico si
possa adempiere anche tramite i corsi di formazione professionale e i corsi di
istruzione per gli adulti.
Osservazioni
Qui è bene ricordare che gli alunni che al compimento
del diciottesimo anno di età non abbiano ancora completato la scuola secondaria
di primo grado, devono continuare gli studi presso i centri di
istruzione per gli adulti - come stabilisce la già citata Sentenza
226/01 della Corte Costituzionale - e che quelli con disabilità abbiano
in tali centri il diritto a tutti i benefìci previsti dal loro diritto allo
studio inclusivo, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale 455/97,
richiamata dalla medesima Sentenza 226/01.
E ancora, l'articolo 3 stabilisce che per le iscrizioni alle
scuole superiori, i genitori indichino altre due scuole, nel caso la domanda non
possa essere accolta per eccesso di iscrizioni e per l'applicazione dei criteri
di priorità stabiliti nella preventiva Delibera del Consiglio di Istituto che,
come detto nelle Premesse, dev'essere pubblicata all'Albo di Istituto prima
delle iscrizioni, senza necessitare di autorizzazioni ministeriali, dovendo per
altro rispondere a criteri di ragionevolezza. In caso poi di trasferimento di
scuola, anche ad anno scolastico iniziato, dev'essere rilasciato il nullaosta.
Osservazioni
In tali criteri sembrerebbe poter rientrare anche la Delibera
di non iscrivere in una classe più di due alunni con disabilità non
grave, sulla base dell'analogo criterio indicato dalle Linee
Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009 e
dalla già citata Circolare Ministeriale 63/11. In caso di
trasferimento di scuola di un alunno con disabilità - stante la norma dello
spostamento dei docenti anche per il sostegno solo su propria decisione - è da
ritenere che l'alunno abbia diritto a chiedere un altro docente per le
attività di sostegno.
L'articolo 4, infine, riguarda espressamente gli alunni con
disabilità e vi si precisa innanzitutto che per l'iscrizione occorre la
certificazione di disabilità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
(DPCM) 185/06 e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che va aggiornato alla
fine di ogni grado di scuola, come previsto dall'articolo 12, comma 8
della Legge 104/92 e dall'articolo 4, comma 4 del DPR del 24 febbraio 1994.
Sulla base quindi delle esigenze ivi indicate, vanno formulate nel Piano
Educativo Individualizzato (PEI) le richieste delle risorse necessarie
(sostegno, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, trasporto, assistenza
igienica, eliminazione di barriere architettoniche e sensopercettive
ecc.), come stabilito dall'articolo 9, comma 15 e dall'articolo 10,
comma 5 della Legge 122/10, che richiama il principio del rispetto delle
«effettive esigenze» dell'alunno, stabilito dalla Legge 296/06,
articolo 1, comma 605, lettera b.
Si precisa che gli alunni con disabilità frequentanti
la scuola secondaria di primo grado che non abbiano ancora compiuto 18
anni prima dell'inizio del nuovo anno scolastico e che conseguano agli esami
solo l'attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati, hanno
diritto - con il semplice attestato - a iscriversi alle scuole
superiori, al solo fine di conseguire un altro attestato agli esami
finali.
Osservazioni
Circa le certificazioni necessarie per l'iscrizione, è da
ritenersi che nulla sia mutato a seguito della Direttiva n. 14 del 29
dicembre 2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della
Semplificazione, secondo la quale «tutti gli status, le qualità
personali e i fatti» di cui all'articolo 46 del DPR 445/00, risultanti
da certificazioni pubbliche, devono essere prodotti alle Amministrazioni
Pubbliche tramite autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà. Infatti,
il citato articolo 46 elenca tassativamente le qualità personali che devono
essere autocertificate e tra queste non figurano le certificazioni di
disabilità. Pertanto, all'atto dell'iscrizione, si deve continuare a
consegnare alla scuola la certificazione di cui al citato DPCM 185/06 in
originale. Quanto poi all'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale, esso
dev'essere effettuato non dalla sola ASL, ma da tutto il Gruppo di Lavoro
Handicap Operativo (GLHO), composto dagli operatori della stessa ASL
che seguono l'alunno, da tutto il Consiglio di Classe dell'ultimo anno del grado
di scuola e dalla famiglia, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 della Legge
104/92.
Pertanto, è evidentemente illegittima la prassi secondo
cui molte scuole richiedono alle sole ASL l'aggiornamento della Diagnosi
Funzionale (DF), in luogo dell'aggiornamento del PDF, che non è di competenza
della sola ASL. Tutto, per altro, diverrebbe più semplice se si
applicasse l'Intesa Stato/Regioni del 20 marzo 2008 che prevedeva
l'accorpamento della DF con il PDF, ma che non ha trovato ancora attuazione.
Va detto in conclusione che questo articolo 4 della Circolare
110/11 chiarisce definitivamente che solo gli alunni che non hanno
compiuto i 18 anni prima dell'inizio dell’anno scolastico possono iscriversi
alle scuole superiori con il semplice attestato. Tale norma trova i
suoi logici fondamenti nella Sentenza 215/87 della Corte
Costituzionale, che ha affermato il diritto pieno e
incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, anche gravissima, a
realizzare l'inclusione nelle scuole superiori. Tale Sentenza, però,
per essere applicabile, necessitava di una norma che consentisse
l'iscrizione alle scuole superiori anche in assenza del diploma di licenza
media. Ebbene, questa norma è stata emanata con l'articolo 11, comma 12
dell'Ordinanza Ministeriale 90/01, confermata dall'articolo 9 del DPR 122/09,
secondo la quale, tuttavia, tale possibilità eccezionale è giustificata dalla
necessità di consentire agli alunni con disabilità di adempiere
l'obbligo scolastico sino al compimento del diciottesimo anno di età, come sopra
detto, anche nelle scuole superiori.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce). Responsabile del
Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana
Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito
dell'AIPD, per gentile concessione.
10 gennaio 2012
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