fiscoL'Agenzia delle Entrate chiarisce la circolare 20/E

Fonte il Sole 24 Ore - Tra le agevolazioni riportate dalla Circolare 20/E del 13 maggio scorso vi sono anche quelle relative alla disabilità, informazioni importanti in vista della prossima dichiarazione dei redditi. In particolare, l'Agenzia delle Entrate conferma che il certificato di invalidità deve far riferimento, in caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti e, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla sua gravità.

La detrazione per l'acquisto di autovetture da parte di persone con disabilità, inoltre, è estesa anche alle spese sostenute all'estero da soggetti residenti in Italia, purchè la documentazione in lingua origniale sia corredata da una traduzione giurata in italiano, a meno che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

Nessun beneficio fiscale, invece, è previsto per l'acquisto o la realizzazione di una piscina da usare a fini terapeutici .

Per quanto riguarda le spese mediche in generale, saranno detraibili per il 19%, anche senza prescrizione medica, le prestazioni professionali rese dallo psicologo e dallo psicoterapeuta, mentre per quanto concerne la detraibilità dei dispositivi medici - fino ad oggi non consentita se sullo scontrino, anche "parlante", compariva la dicitura "dispositivo medico (risoluzione 253/2009) - l'Agenzia fornisce un elenco esemplificativo dei dispositivi di uso più comune per i quali è ammessa la detraibilità purchè venga conservata la documentazione da cui risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura Ce.

30 maggio 2011