contrassegnoSentenza della Corte di Cassazione

Fonte www.disablog.it - L'unico contrassegno per persone con disabilità utilizzabile è quello vero. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 42957 del 21 novembre 2011 nella quale ha chiarito che se il «contrassegno» per persone con disabilità esposto sul cruscotto è solo una fotocopia possono iniziare problemi penali, anche se la falsificazione sia evidente ictu oculi e autorizzata dal titolare.

Questa decisione in contrasto con quanto aveva deciso il Gip per il quale la falsificazione del contrassegno per la sosta delle autovetture destinate al trasporto di persone con disabilità «non costituisce reato».

A giustificazione di tale tesi il giudice aveva affermato che pur essendo stata accertata l'esposizione di una fotocopia del contrassegno, «si era trattato di falsi grossolani» e, comunque, le due copie erano state approntate «nell'interesse della stessa persone con disabilità, la quale aveva ritenuto opportuno dotare di essere le vetture che venivano poste a disposizione per gli accompagnamenti di cui fruiva».

Ma il Procuratore Generale decide di presentare ricorso in Cassazione. I giudici della Suprema Corte danno una lettura molto restrittiva alla vicenda perchè «la fotocopia di un documento autorizzativo, legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l'apparenza dell'originale» può portare all'identificazione del reato di «falsità materiale». Pertanto anche solo «la semplice esibizione del documento falso può consumare l'ipotesi penalmente sanzionata con conseguente accoglimento del ricorso e rinvio al Giudice per le indagini preliminari.

19 dicembre 2011