Il perito giudica la causa per l’invalidità
Nuova direttiva INPS
Tratto da www.disablog.it
- E' entrata in vigore la nuova disciplina dell'accertamento tecnico
preventivo in materia invalidità civile, introdotta con la legge 111/2011 con lo
scopo di deflazionare il processo previdenziale. Con la circolare 168
l'Inps ha dettato le disposizioni organizzative necessarie ad attuare la
nuova normativa. Nel nuovo sistema, l'istituto di previdenza è sollecitato
a partecipare attivamente e tempestivamente alla procedura, senza che la sua
eventuale inerzia possa bloccarla.
La procedura, ricorda la circolare, è obbligatoria per
chiunque intenda chiedere il riconoscimento dei propri diritti in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, pensione
di inabilità e assegno di invalidità. In questi casi, l'interessato deve
depositare presso la cancelleria del Tribunale un'istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la
sua pretesa. L'istanza – ricorda la circolare – «rappresenta atto
interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini
decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti».
Dopo la presentazione del l'istanza e la sua notifica, l'ente
di previdenza si costituisce in giudizio tramite una memoria che –
ricorda l'Inps – può essere redatta e sottoscritta dai funzionari
amministrativi solo nei procedimenti di invalidità civile. È invece di
competenza degli avvocati dell'ufficio legale nei giudizi relativi
all'invalidità pensionabile e nei giudizi di merito relativi all'invalidità
civile. La circolare stabilisce anche l'obbligo per i funzionari e gli
avvocati dell'ente di costituirsi dieci giorni prima della data di udienza.
Si tratta di una cautela volta a prevenire eventuali
contestazioni procedurali, ma la natura sommaria della procedura non
richiederebbe il rispetto di termine, previsto dal Codice solo per le cause di
lavoro. Dopo che sono comparse le parti, il giudice nomina il perito e,
una volta terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle
parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale
le stesse devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio. In caso di contestazione, la parte deve
depositare entro altri 30 giorni il ricorso introduttivo del giudizio di
merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
contestazione.
In assenza di contestazioni il giudice omologa
l'accertamento sanitario, e il decreto è notificato all'ente di previdenza,
tenuto ad applicarlo. Il decreto – in base al decreto legge 98, legge
111/2011 – non è impugnabile né modificabile.
Considerata la delicatezza della procedura, la circolare Inps
sottolinea la necessità che il direttore della sede competente per territorio
curi la regia dell'intero sistema organizzativo interessato dall'accertamento
tecnico, e assicuri fluidità delle comunicazioni tra i vari attori coinvolti nel
procedimento.
La versione integrale di questo articolo a firma Giovanni
Falasca è disponibile all'indirizzo: www.ilsole24ore.com
Per approfondire
Leggi
la circolare 168
Leggi
l'approfondimento di Anffas Onlus sulla manovra di luglio 2011
2 gennaio 2012
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