Lavoro, risarcimento danni dall’azienda che rifiuta l’assunzione
Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione
Fonte www.disablog.it -
L'azienda è condannata al risarcimento dei danni a seguito della mancata
formalizzazione dell'assunzione obbligatoria del lavoratore invalido avviato al
servizio dall'amministrazione provinciale. E' quanto emerge dalla sentenza
n. 236 della sezione lavoro della Cassazione lavoro pubblicata in data 12
gennaio 2012 che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento
Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore
dello "Sportello dei Diritti" riporta.
Secondo i giudici della suprema Corte, tale comportamento della
società si è rilevato preclusivo alla possibilità di formalizzare il
contratto di lavoro. Il datore di lavoro nel tentativo di difendersi aveva
sostenuto che la lavoratrice invalida non si era mai recata nei locali della
società per firmare il contratto. "Il lavoratore con disabilità al contrario
aveva dimostrato di essersi recato in azienda dopo aver ricevuto la
comunicazione di avviamento al lavoro dall'Amministrazione provinciale",
spiega Giovanni D'Agata. L'ufficio del personale in tale circostanza aveva
omesso di formalizzare il contratto di lavoro.
Per tale motivo gli ermellini, allora, hanno condannato la
società al pagamento del risarcimento del danno per mancata formalizzazione
dell'assunzione obbligatoria per i soggetti con disabilità, sottolineando
che "in assenza di precise indicazioni sulle modalità di verifica della volontà
delle parti di addivenire alla stipulazione del contratto di lavoro, deve farsi
riferimento al comportamento tenuto dalle stesse, per valutare la conformità ai
canoni di correttezza e buona fede. In tema di contratti, infatti, la
reciproca lealtà di condotta deve sussistere sia durante l'esecuzione del
contratto sia durante la sua formazione e interpretazione, così da atteggiarsi
ad obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei
comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell'altra. La
clausola di buona fede, imponendo così a ciascuna parte l'obbligo di agire in
modo da preservare l'interesse dell'altra, a prescindere dalle specifiche
direttive contrattuali, diviene in caso di inadempimento, una violazione che
costituisce un vero eproprio inadempimento che comporta il risarcimento del
danno".
17 gennaio 2012
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