Sostegno: nominato un consulente tecnico per accertare il danno esistenziale
Lo ha stabilito il TAR Molise
Fonte www.superando.it -
Con la recente Sentenza
n. 970, depositata il 19 dicembre 2011, la Sezione Prima del
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Molise ha ribadito
l'annullamento del provvedimento di una scuola primaria che, rifacendosi
all'assegnazione avuta dall'Ufficio Scolastico Regionale, aveva ridotto a sei
le ventiquattr'ore di sostegno che una famiglia aveva richiesto, in base alle
risultanze del Profilo Dinamico Funzionale. La Sentenza - come già il TAR
del Molise aveva fatto in precedenza - è fondata
sul «difetto di motivazione» del provvedimento annullato, dal momento che
- malgrado la richiesta conseguente al Profilo Dinamico Funzionale - le sei
ore sono state assegnate senza alcuna motivazione, né da parte dell'Ufficio
Scolastico né della scuola. E nemmeno può dirsi che la motivazione esplicita
o implicita stia nella necessità di tagli alla spesa scolastica, dal
momento che - come afferma il TAR - la Sentenza della Corte
Costituzionale 80/10 stabilisce che nessun vincolo di bilancio può
comprimere il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come
quello delle ore di sostegno indispensabili per il diritto allo studio degli
alunni con disabilità.
Ovviamente la Sentenza del TAR molisano condanna
l'Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di causa sostenute
dalle famiglie. Per quanto riguarda invece la richiesta di risarcimento
dei danni biologici conseguenti al mancato numero di ore di sostegno, il
Tribunale, distaccandosi da un orientamento che sembrava ormai consolidato,
non ha stabilito equitativamente la condanna dell'Amministrazione a una somma
pecuniaria, che nelle ultime Sentenze in questo ambito era stata fissata in
circa 1.000 euro per ogni mese di ritardo nell'aumento delle ore richieste.
Ha invece nominato un consulente tecnico d'ufficio, che dovrà accertare
se, dato lo stato di salute indicato nella documentazione sanitaria agli
atti, l'alunno ha subìto un aggravamento a causa del comportamento omissivo
dell'Amministrazione.
Invero ciò, pur non pregiudicando l'immediatezza dell'aumento
delle ore di sostegno, rende più gravosa la situazione delle famiglie che
devono anticipare le spese per il consulente d'ufficio e, se vogliono, anche di
uno di parte; laddove poi il consulente tecnico d'ufficio ritenga che non vi
siano stati danni, per questa parte del ricorso le famiglie risulterebbero
soccombenti, dovendosi non solo accollare le spese sostenute, ma anche quelle di
giustizia.
Osservazioni
Riteniamo che questo precedente dovrà far riflettere le
famiglie, prima di inserire in ricorso anche la richiesta di risarcimento del
danno, ovvero se vi siano prove sufficienti per dimostrare quest'ultimo o se non
convenga invece rinunciare a tale richiesta. Ciò sembra per altro costituire
una riduzione della sfera di libertà di esercizio di azione giudiziale, dal
momento che comunque un danno in sé sussiste, vale a dire la sofferenza
dell'alunno per essere stato non sufficientemente sostenuto in classe; un
danno fin qui liquidato equitativamente, senza la necessità di sottoporre a
perizie il minore e un fatto che comunque costituisce un'intrusione nella sfera
più profonda della sua delicatissima personalità.
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27 gennaio 2012
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