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Articolo dell'Avv. Sabrina Cestari
Fonte www.disablog.it -
Con la recente sentenza n. 5479/2012, depositata il 5/04/202, la Corte
di Cassazione sezione lavoro, ha dichiarato infondato un ricorso
dell’Inps nel quale l’Istituto sosteneva che il limite di reddito per conseguire
il diritto alla pensione di inabilità civile dovesse essere calcolato computando
anche il reddito della casa di abitazione principale, in applicazione del
combinato disposto dell’art. 14 septies del d.l. 66/1979 (convertito nella legge
n. 33/1980) e dell’art. 2 del D.M. n. 553/1992.
La Cassazione ha statuito che, nel caso di specie, le norme
specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge n.118/1971 e
dall’art. 26 della legge n. 153/1969: la prima norma rinvia per le condizioni
economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle
stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini
ultrasessanta-cinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal
computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa
di abitazione.
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che non può trovare
applicazione, contrariamente a quanto affermato dall’Inps, l’art. 2 del D.M. n.
553/1992, secondo il quale nella dichiarazione di cui all’art. 1 debbono essere
denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi
di qualsiasi natura assoggettabili all’irpef o esenti da imposta, in quanto la
casa di abitazione, nel caso di specie, ai fini assistenziali non costituisce
onere deducibile, ma una voce di reddito. [...]
La versione integrale di questo articolo è disponibile
all’indirizzo: www.avvocatosabrinacestari.it
17 aprile 2012
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