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Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
Dopo le Circolari dell'Inps è stata pubblicata anche la
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla nuova
disciplina delle agevolazioni lavorative per coloro che assitono persone con
disabilità grave.
Nel mese di marzo Anffas aveva dato notizia dell'emanazione da
parte dell'Inps della Circolare n.
32/2012, con la quale erano disciplinate le novità in tema di
agevolazioni lavorative in favore di persone che assitono prpri congiunti in
condizione di disabilità grave (ossia aventi certificazione di stato di
handicap ai sensi dell'art. 3 c. 3 Legge n. 104/1992). Tale Circolare
dettagliava quanto innovato a livello nazionale con il Dlgs n. 119/2011 della
scorsa estate ed Anffas aveva anche individuato alcuni punti critici che ha
anche poi avuto modo di porre all'attenzione dell'Inps.
Nella Gazzetta
n. 109 del 11 maggio 2012 è stata pubblicata la Circolare "gemella" n. 1/2012
del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui si sono date
indicazioni in materia di permessi e congedi per i lavoratori afferenti il
ramo pubblico. Purtroppo, accanto ad alcune apprezzabili precisazioni, si
riscontrano delle interpretazioni su alcuni punti della normativa in questione,
che secondo Anffas sono censurabili e che costituiranno nei prossimi giorni un
apposito documento da presentare al detto Dipertimento.
Elementi positivi
1) Si chiarisce che il congedo parentale facoltativo spettante
ai genitori per l'assistenza del minore con disbailità può essere fruito fino
al compimento degli otto anni del bambino. (n.b. tale congedo è diverso da
quello straordinario previsto dall'art. 42 del Dlgs. n. 151/2001riconsociuto per
l'assistenza di qualsiasi persona con disabilità rientrante nel novero dei
prossimi congiunti);
2) Allorquando il congedo biennale straordinario è
frazionato in giorni, all'interno del medesimo mese può aversi cumulo tra giorni
di congedo ed i 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 Legge n.
104/1992 (alcuni ricorderanno che Anffas già un paio di anni fa aveva
scritto all'allora Segretario Generale delMinsitero del Lavoro e delle Politiche
Sociale per chiedere la revisione di un'interpretazione che era di segno
opposto, continaundo poi nella propria azione nel corso del tempo)
Elementi negativi
1) Si esclude la cumulabilità dei congedi biennali qualora
un medesimo lavoratore assista nell'arco della sua vita lavorativa più di una
persona con disabilità grave (ma il Dlgs n. 119/2011 - norma dello stato che
non può essere derogata da una mera Circolare - ricollega i due anni di
congedo a ciascuna singola "persona con disabilità" da assistere, non già
al "lavoratore”)
2) Nel novero dei due anni di congedo che un lavoratore può
chiedere durante l'arco della sua vita lavorativa devono essere ricompresi
anche i periodi di congedo per gravi e documentati motivi di famiglia (in tale
maniera non si riconosce mai al genitore del bambino con disabilità - che di
regola già usufruisce dei due anni di congedo - anche la possibilità
riconosciuta, a tutti gli altri genitori, di assistere il proprio figlio se per
esempio dovesse gravemente ammalarsi, sol perché avente diritto a ben altra
agevolazione pensata, però, per sopperire a diverse ed ulteriori esigenze
rispetto a quelle del congedo familiare)
3) Il periodo di congedo straordinario non è computato ai
fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e
trattamenti di fine rapporto, anche se, essendo coperti da contribuzione
figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità (per quanto
questo possa valere oggi con la riforma pensionistica basata sull'accesso al
regime pensionistica per vecchiaia)
Novità
Il lavoratore che assiste una persona con disabilità residente
ad oltre 150 km (secondo la distanza stradale) dal proprio
luogo di lavoro ha la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso al mese ai
sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992 solo se fornisce la prova di essersi
effettivamente recato presso la residenza della eprsona da assistere, esibendo
il titolo di viaggio o altra documentazione comprovante lo spostamento.
Sulle pagine web di questo portale vi saranno gli aggiornamenti
sulle richieste di Anffas Onlus.
15 maggio 2012
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