lavoroSentenza della Cassazione Sezione Lavoro

Di seguito è possibile scaricare il testo della recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 9201/2012, con la quale si è stabilito che il datore di lavoro non può trasferire d'imperio un lavoratore che assiste un proprio congiunto con disabilità, anche se non grave. Infatti, la Corte ricorda che già ai sensi dell'art. 2103 del codice civile qualsiasi lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" e che tali ragioni, quindi, vadano adeguatamente provate dal datore di lavoro.

Tra l'altro, nel caso di lavoratore che assite una persona con disabilità le esigenze del datore di lavoro dovrebbero essere bilanciate rispetto alle esigenze del lavoratore, in virtù del fatto che tale potere datoriale deve essere esercitato in ossequio ai più ampi poteri di solidarietà sociale e di sostegno rispetto alle famiglie che hanno al proprio interno un componente con disabilità secondo le norme proprie della Costituzione e, adesso, dei principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata initalia con Legge n. 18/2009.

Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva ritenuto di poter agire senza alcun consenso del proprio lavoratore, in considerazione del fatto che la persona con disabilità da assistere non era stata riconosciuta in "stato di handicap grave" ai sensi dell'art. 3 c.3 Legge n. 104/1992; ma la Corte ha ricordato che al tempo del trasferimento (1997) non era neppure richiesta (ai sensi del vecchio testo dell'art. 33 c. 5 Legge n. 104/1992) tale connotazione di gravità. Oggi è pur vero che la norma, nel frattempo novellata dal Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010), richiede espressamente la connotazione di gravità per il rifiuto del lavoratore al trasferimento d'ufficio, ma al tempo stesso l'indicata sentenza evidenzia anche che, in assenza di tale gravità, comunque il datore di lavoro nnon è automaticamente libero di trasferire un proprio dipendente, specie quando all'interno del bilanciamento delle esigenze produttive da una parte e familiari dall'altra, l'ago della bilancia, in assenza di circostanziate prove a sostegno delle prime, pende maggiormente a favore del lavoratore che si fa carico di un compito così socialmente rilevante quale l'assistenza alle persone con disabilità ed il sostegno ad una vita quanto più autonoma possibile per le stesse.

Cliccando qui è possibile scaricare la sentenza integrale n.9201/2012 della Cassazione Sezione Lavoro

3 luglio 2012