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Una
dispensa ad hoc da scaricare e conservare.
Fonte www.vita.it e www.lavoro.gov.it - E' entrata ieri in
vigore la riforma del mercato del lavoro firmata dal ministro Elsa
Fornero (l.92 del
28/06/2012) . Tra le numerose disposizioni contenute nel
provvedimento assumono particolare rilievo le modifiche alla disciplina di
alcune tipologie contrattuali, quali il contratto a tempo determinato,
l'apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro accessorio. Altre
disposizioni intervengono a modificare la disciplina in materia di
collocamento al lavoro delle persone con disabilità ed altre
ancora ad introdurre meccanismi di contrasto al c.d. fenomeno delle
dimissioni in bianco.
In relazione ad alcune di tali disposizioni, il Ministero del
Lavoro ha diffuso la circolare
n.18 del 18 luglio scorso che fornisce delle
primissime indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo,
riservandosi sin d'ora di fornire, rispetto a ciascun istituto, chiarimenti più
esaustivi con separati provvedimenti.
Per quanto riguarda il terzo settore, di seguito sono
indicate novità più rilevanti riportate dal sito www.vita.it (qui scaricabile la dispensa curata
dall'esperto Giulio D'Imperio - esperti@vita.it - distributa lo scorso 12
luglio in occasione del corso di formazione sulla nuova regolamentazione del
mercato del lavoro e sul nuovo apprendistato aperta alle associazioni del
comitato editoriale che si è tenuta nella sede di Vita in via Marco D'Agrate a
Milano).
CONTRATTI A PROGETTO (Art.1 comma 23, 24, 25, 27)
Prevista una definizione più stringente del "progetto"
predisposto per iscritto in cui deve essere evidenziato il risultato finale
che si intende raggiungere. Il committente può recedere dal contratto
solo per giusta causa oppure perché ritiene il collaboratore non idoneo
professionalmente a raggiungere il risultato previsto dal progetto. Il
collaboratore potrà recedere solo se lo prevede il contratto. Il compenso
del collaboratore dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro svolto, l'importo non inferiore ai minimi stabiliti per ogni settore di
attività, considerando anche i minimi salariali previsti dalla contrattazione
collettiva riferita alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati. Trasformazione del co.co.pro. in lavoro subordinato quando
l'attività del collaboratore è svolta con le stesse modalità di quelle dei
lavoratori dipendenti dell'impresa committente. Il disincentivo contributivo
consiste nell'aumento della aliquota contributiva.
FALSE PARTITE IVA (art.1 comma 26)
Posti dei limiti all'utilizzo del personale che fattura la
propria prestazione. In pratica se la prestazione dura da più di 8 mesi
nell'anno solare ed il collaboratore ricava complessivamente più dell'80% dei
suoi corrispettivi fatturando anche a più soggetti riconducibili allo stesso
centro d'imputazione di interessi se il collaboratore dispone di una postazione
fissa presso una delle sedi del committente presso il quale svolge la propria
attività lavorativa, la prestazione di lavoro verrà ritenuta un rapporto di
collaborazione di carattere continuativo. Stabiliti anche i parametri secondo i
quali non si ha la trasformazione del co.co.pro. della attività lavorativa di un
titolare di partita Iva
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO
LAVORO (art.1 commi 28, 29, 30)
Anche in questo caso si intende effettuare una "bonifica"
del fenomeno, disponendo un disincentivo sia da un punto di vista contrattuale
che contributivo. Per quanto riguarda l'aspetto contrattuale se si supera
il limite di 3 lavoratori; non si dimostra l'effettiva partecipazione agli utili
dell'associato e se la durata del rapporto in associazione supera 8 mesi
nell'anno solare il rapporto di lavoro si riterrà subordinato. Il limite di
3 associati per azienda potrà essere superato solo quando gli associati
risultino legati all'associante da un rapporto coniugale oppure siano parenti
entro il 3° grado od affini entro il secondo grado. Anche in questo caso è
previsto un aumento contributivo rispetto all'aliquota attuale.
VOUCHER INPS (art.1 commi 32 e 33) Le prestazioni
potranno essere retribuite con non più di € 5.000 nell'anno solare rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati. Le prestazioni di lavoro accessorio
svolte da un lavoratore nei confronti di imprenditori commerciali e
professionisti non potrà essere superiore ad € 2.000,00. Novità per le
aziende agricole: per la totalità delle aziende i voucher è possibile
attuarli per i pensionati e studenti under 25, per lo svolgimento di attività
stagionali; per le aziende riconducibili all'articolo 34 comma 6 del Dpr
633/1972 il lavoratore non deve risultare iscritto negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli dell'anno precedente. Il compenso percepito dagli
extracomunitari deve essere computato ai fini del reddito utile ad ottenere il
rilascio del permesso di soggiorno.
TIROCINI FORMATIVI (art.1 commi 34, 35, 36)
E' prevista una ennesima revisione per tale formula
contrattuale, entro 180 giorni dal 18 luglio 2012, nonostante sia stata
disciplinata di recente. La finalità è quella di evitare usi improri del
contratto. individuando gli elementi qualificanti del tirocinio formativo e
soprattutto prevedendo il riconoscimento di una congrua indennità, anche in
forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. La mancata
corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione compresa tra €1.000,00 ed
€6.000,00
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (art. 1 commi 9, 10, 11,
12, 13)
Dal 2013 per i contratti a termine, compresi i contratti di
somministrazione, è previsto un aumento dell1,4% dell'aliquota contributiva
da versare rispetto a quanto dovuto previsto per i contratti a tempo
indeterminato. Tale incremento contributivo potrà essere recuperato nel
momento in cui l'assunzione a tempo determinato verrà tramutata in assunzione a
tempo indeterminato. Il recupero contributivo verrà giustificato come "premio di
stabilizzazione". L'aumento contributivo non si applicherà per alcune casistiche
come ad esempio le assunzioni a tempo per ragioni sostitutive, per gli
stagionali e gli apprendisti. Maggiori ristrettezze sono state previste
riguardo alla disciplina del rinnovo dei contratti a tempo determinato,
aumentando l'intervallo temporale tra la scadenza di un contratto ed il
successivo. Dal punto di vista sanzionatorio poco cambia; mentre si prevede
una modifica alla attuale tempistica per impugnare stragiudizialmente un
contratto a termine. Per il primo contratto a temine di durata non superiore a
12 mesi non dovranno più essere giustificate le esigenze di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo e sostitutivo per cui si procede all'assunzione.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art.1 commi 16, 17, 18, 19)
Integrazioni sono state previste al testo unico
sull'apprendistato (decreto legislativo 167/2011) entrato in vigore il 25
aprile 2012. E' possibile stipulare il contratto di apprendistato per un
periodo non inferiore a 6 mesi ed il preavviso nel caso di recesso dal contratto
dovrà decorrere dal termine del periodo di formazione. Non è possibile
inserire in azienda un apprendista tramite agenzia di somministrazione con
contratto a tempo determinato. Per chi non ha apprendisti il numero minimo
di lavoratori da assumere con questo contratto è di 3 unità. Un datore non
artigiano potrà assumere apprendisti in proporzione 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate che ha in organico. Per le imprese
artigiane si continueranno ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 4
della L.443 dell'8 agosto 1945. Per riassumere apprendisti una azienda con più
di 10 dipendenti per i primi 3 anni, ovvero fino al 18 luglio 2015, dovrà aver
stabilizzato almeno il 30% degli apprendisti. Successivamente per assumere
apprendisti dovrà aver stabilizzato almeno il 50% dei contratti di apprendistato
in essere. Nel conteggio dei contratti di apprendistato che proseguono non
dovranno essere conteggiati i rapporti di lavoro cessati durante il periodo di
prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa. I dipendenti assunti con
contratto di apprendistato violando i limiti previsti per legge saranno ritenuti
dipendenti a tempo indeterminato dalla data in cui si è costituito il rapporto
di lavoro.
CONTRATTO PART-TIME (art.1 comma 20)
Le clausole flessibili ed elastiche sono modificabili od
eliminabili da parte del lavoratore. Ai malati di cancro (art.12 bis decreto
legislativo 61/2000) ed agli studenti di scuola primaria, secondaria e di
qualificazione professionale è data facoltà di revocare il consenso per lo
svolgimento della prestazione di lavoro par-time, previsto dal comma 9
dell'articolo 3 del decreto legislativo 61/2000.
CONTRATTO INTERMITENTE (art.1 commi 21 e 22)
Questo rapporto di lavoro lo si potrà porre in essere o con
ragazzi fino al 25° anno di età compiuto, oppure con persone che hanno una età
superiore a 55 anni. Eliminati i periodi specifici per l'applicazione del
lavoro intermittente; mentre per i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012
non compatibili con la L.92/2012 cessano di produrre effetti dal 18 luglio 2013.
CONTRATTO DI INSERIMENTO (art.1 commi 14 e 15)
Questa formula contrattuale verrà definitivamente abrogata a
partire dal 1° gennaio 2013. Chi continuerà ad assumere con questo contratto
fino a tutto il 31 dicembre 2012 dovrà attenersi alla vecchia normativa
ATTUAZIONE DELLA L.68/1999 (art.4 comma 27)
Per dare maggiori opportunità lavorative alle persone con
disabilità ed alle categorie svantaggiate sono stati previsti interventi
incisivi sulla applicabilità del rispetto del collocamento obbligatorio. In
primis dovranno essere conteggiati tutti coloro che lavorano come subordinati
per stabilire l'esatto numero dei lavoratori utile a verificare l'obbligo del
collocamento obbligatorio. Sono esclusi i lavoratori con disabilità già
assunti per coprire il collocamento obbligatorio, i soci di cooperative di
produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento, le persone con disabilità già in forza, i lavoratori con contratto
di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori per svolgere attività
all'estero, i lavoratori socialmente utili assunti, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori che aderiscono al programma di emersione. Si è voluto contrastare
l'abuso dell'istituto degli esoneri sia totali che parziali nell'assunzione di
disabili. Richiesti maggiori controlli da parte dell'ispettorato del lavoro sul
rispetto del collocamento obbligatorio.
INTERVENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO IRREGOLARE DEGLI
IMMIGRATI (art. 4 comma 30)
Per ottenere tale risultato occorre adottare misure che aiutino
il cittadino straniero che ha perso il posto di lavoro facilitando il suo
reinserimento nel mercato del lavoro, oltre che favorendo l'offerta che proviene
dal bacino di immigrati presenti in Italia piuttosto che ricorrere a nuovi
flussi. Questo significa che la perdita del posto di lavoro non potrà comportare
per il cittadino extracomunitario la revoca del permesso di soggiorno suo e dei
suoi familiari. Pertanto è stato previsto di prolungare il periodo in cui il
lavoratore possa essere iscritto nelle liste di collocamento, intervenendo con
un provvedimento che sia concertato tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed il Ministero dell'Interno.
RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI (Art.2)
La riforma degli ammortizzatori sociali prevede una "
Assicurazione sociale per l'impiego" che dovrà sostituire: l'indennità di
mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l'indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di disoccupazione speciale
edile. Per usufruire alla nuova Assicurazione il lavoratore dovrà avere 2
anni di anzianità contributiva ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio. La
durata di tale Assicurazione sarà di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55
anni di età e 18 mesi con chi ha più di 55 anni di età.
ESODO LAVORATORI ANZIANI (art.4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6)
E' data facoltà alle aziende di stipulare accordi con i
sindacati maggiormente rappresentativi, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori anziani, ovvero coloro che raggiungono i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia od anticipato, nei successivi 4 anni alla data in cui
si interrompe il rapporto di lavoro. L'azienda dovrà presentare apposita domanda
all'Inps accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria, che per
essere operativa dovrà essere validata dall'istituto previdenziale. Il datore
dovrà versare mensilmente all'Inps sia l'importo di contribuzione figurativa
oltre all'importo dovuto al lavoratore come pensione in base alle attuali
regole. Spetterà poi all'Inps di fatto pagare il lavoratore anziano.
BENEFICI ASSUNZIONE LAVORATORI A PARTIRE DALL'ETA' DI 50
ANNI (art.4 commi 8, 9, 10)
Dal 1° gennaio 2013 chi assume come dipendenti a tempo
determinato, anche in somministrazione, lavoratori di età non inferiore a 50
anni disoccupati da oltre 12 mesi avrà diritto per 12 mesi alla riduzione
contributiva del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Se il
contratto verrà trasformato a tempo indeterminato oppure l'assunzione avviene a
tempo indeterminato la riduzione contributiva sarà complessivamente di 18 mesi.
BENEFICI ASSUNZIONE DONNE (art.4 comma 11)
Spetta il 50% di riduzione contributiva per 12 mesi per
assunzioni a tempo determinato e 18 per quelle a tempo indeterminato per chi
assume donne di qualunque età, prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi, che risiedono in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea nelle aeree
individuate dall'articolo 2 punto 18) lettera e) del predetto regolamento,
individuate ogni anno con apposito decreto interministeriale. Stesso beneficio
spetta a coloro che assumono donne prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno 24 mesi ovunque esse risiedono.
DIVIETO LICENZIAMENTO PER DONNE IN ASTENSIONE FACOLTATIVA ED
OBBLIGATORIA (art.4 comma 16)
Per fare ciò sono state previste disposizioni che contrastino
il fenomeno delle dimissioni in bianco durante i periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa. Uno su tutti è l'aver esteso da uno a tre
anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato
od in affidamento, o di una donna in stato di gravidanza il periodo entro cui le
dimissioni della lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio, perché
siano ritenute efficaci.
PATERNITA' OBBLIGATORIA (art.4 comma 24 lettera a)
Il papà lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio dovrà obbligatoriamente astenersi dal lavoro per un giorno,
oppure per due giorni anche continuativi previo accordo con la madre in sua
sostituzione con riferimento al suo periodo di astensione obbligatoria.
Perché ciò avvenga il padre dovrà avvisare, per iscritto, il datore almeno 15
giorni prima. Per i due giorni di astensione del padre sarà l'Inps a pagare al
alvroatore una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (art.4 comma 24 lettera b)
E' offerta la possibilità alle neo mamme di richiedere i
voucher dell'Inps al termine della maternità obbligatoria per usufruire dei
servizi di baby -sitting per gli 11 mesi successivi in alternativa all'utilizzo
del periodo di congedo facoltativo per maternità.
CONTRASTO DIMISSIONI IN BIANCO (art.4 commi 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23)
Per essere valida la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro di un lavoratore o di una lavoratrice, al di fuori dai casi di astensione
obbligatoria o facoltativa, occorrerà la convalida effettuata presso la
Direzione Territoriale del Lavoro, oppure presso il Centro per l'impiego
territorialmente competente. In alternativa l'efficacia delle dimissioni e
della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sospensivamente
condizionata ad una dichiarazione che il lavoratore o la lavoratrice apporrà in
calce sulla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del
rapporto di lavoro. Il datore che sfrutti il foglio in cui sono riportate le
dimissioni in bianco della lavoratrice o del lavoratore è punito con una
sanzione amministrativa compresa tra €5.000,00 ed €30.000,00, comminata dalla
Direzione territoriale del lavoro.
Per maggiori informazioni
Consulta
la sezione informativa che il Ministero del Lavoro ha dedicato alla riforma
19 luglio 2012
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