leggeLa decisione del Giudice Tutelare di Grosseto

In questi giorni, anche a seguito della morte del Cardinal Martini, si è parlato molto del diritto di rifiutare le cure allorquando si sia in una situazione di salute prossima alla morte ed irreversibile. Non si vogliono esprimere giudizi su temi etici di grande spessore e che riguardano anche la libertà di opinione di ciascuno, ma si coglie l'occasione per far conoscere un decreto di nomina di amministratore di sostegno di qualche mese fa, quale precedente giuridico su alcuni di tali punti creatosi nel vigore dell'attuale normativa statale.

Il Giudice Tutelare di Grosseto con proprio decreto del 04.05.2012 (riprendendo anche quanto già stabilito da un simile precedente decreto del Giudice Tutelare di Modena del 5 novembre 2008) ha accolto il ricorso con il quale una persona aveva richiesto che fosse nominato un amministratore di sostegno in suo favore per il periodo in cui sarebbe divenuto incapace di assumere determinazioni in merito alle scelte terapeutiche, tra l'altro già chiedendo che il Giudice conferisse potere all'Ads circa il diniego di consensi a determinate attività di mantenimento in vita (specialmente idratazione e alimentazione forzata).

Il Giudice Tutelare di Grosseto ha potuto nominare l'amministratore di sostegno richiesto in virtù dell'art. 408 del codice civile, laddove si prevede che "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata".

Molti, nei primi anni di attuazione della figura dell'amministrazione di sostegno, leggevano la citata norma nel senso che era sì possibile designare una persona per una futura amministrazione di sostegno, ma che questa, però, dovesse essere effettivamente richiesta al Giudice Tutelare solo nel successivo momento in cui si fosse concretamente attuata l'incapacità del soggetto e quindi avesse finalmente interesse alla nomina giudiziaria dell'amministratore (c.d. "attualità all'interesse del ricorso"). Già però il sopra ricordato decreto del Giudice Tutelare di Modena aveva chiarito che, leggendo in maniera restrittiva la norma, questa avrebbe visto snaturata, oltre che la lettera,anche la propria ratio, quale quella di permettere anche al diretto interessato di partecipare al procedimento di nomina di un AdS in suo favore. Ma ancor più rilevante è che nella pronuncia che segnaliamo vengono conferiti particolari poteri, non solo rispetto ai trattamenti terapeutici da attuare, ma anche al diniego degli stessi anche se "salvavita" per il beneficiario.

Oggi tale possibilità è riconosciuta anche a seguito del "caso Englaro", nel corso del quale la Cassazione (sent. n. 21748/2007) ha precisato che appunto il diniego ai trattamenti di alimentazione, idratazione e rianimazione è eccezionalmente ammesso quando:

1) da chiari, univoci e convincenti indici di fatto (in questo caso, la stessa dichiarazione del ricorrente) si abbia la certezza che la persona avrebbe preferito che "fosse staccata la spina";

2) vi sia un'evidenza scientifica circa l'irreversibilità dello stato vegetativo, senza alcuna possibilità del recupero della propria coscienza e del ritorno alla percezione seppur minima del mondo esterno Prospettive future della vicenda in questione e di altre simili rispetto ad una futura legge sul biotestamento.

Le statuizioni del Giudice Tutelare di Grosseto vanno lette avendo riguardo anche al disegno di legge in corso di esame al Senato circa il c.d. "biotestamento" (Disegno di legge approvato alla Camera il 12.07.2011 nel testo unificato degli altri progetti nn.10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B), il cui testo al momento sembra escludere che si possano rifiutare l'idratazione e l'alimentazione tranne se ormai l'organismo non sia più in grado di assimilarle (ipotesi ben più stringente di quella attuale).

Nel testo all'esame del Parlamento si legge "l'alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento."

Pertanto, quando l'amministratore di sostegno sarà chiamato ad esprimere il consenso, o meglio il diniego, su certi trattamenti dovrà avere anche riguardo alla disciplina normativa che in quel momento sarà vigente (ricordiamo che la legge sul biotestamento non è ancora stata approvata e quindi non vincola attualmente i cittadini), potendosi anche trovare, se approvata la legge così come sopra, a non poter esprimere più il diniego nell'ipotesi in cui l'organismo fisiologicamente fosse in grado di acquisire le sostanze nutritive ed i liquidi somministrati dai medici.

Diversa è l'ipotesi in cui, viceversa, l'organismo difficilmente assimila quanto somministrato, rivelandosi la somministrazione stessa solo un inutile accanimento terapeutico.

5 settembre 2012