Lo ribadisce il Tar Lazio con la sentenza n.8266 del 3 ottobre 2012

Fonte www.superabile.it - " L'esiguità dell'organico non può pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave , essendo tenuta l'Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarlo - in deroga al rapporti docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno".
Così il Tar Lazio di Roma con la sentenza n.8266 del 3 ottobre 2012 ha messo un punto sul diritto all'istruzione degli alunni con disabilità : ad adire il Tribunale, una coppia di coniugi la cui figlia in una scuola elementare non si era vista assegnate le ore di sostegno necessarie.
In particolare, la famiglia chiedeva 22 ore rispetto alle 6 assegnate nell'anno scolastico precedente (2011-2012).

Il Tar dispone in sostanza il principio secondo il quale le amministrazioni scolastiche sono tenute ad avviare e a perfezionare con ogni tempestività , in base alla previsione di cui all'art. 9 del decreto legge 78/2010, che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l'adeguata integrazione dell'organico del personale in relazione al concreto fabbisogno dell' Istituzione scolastica.

La sentenza, oltre a richiamare la legge 104/92 (art.12) in relazione al diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione delle persone con disabilità, chiarisce anche che la legge 449/97 ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1).

23 ottobre 2012