min_economiaCosì dice la Risoluzione n. 3 del 4 marzo 2013 del Ministero dell'Economia

Fonte www.nonprofitonline.it - Non è perentorio il termine del 31 dicembre 2012 fissato per gli enti non commerciali dall'articolo 7 comma 1 del Decreto ministeriale 200 del 19 novembre 2012, il regolamento sulle esenzioni Imu per il non profit. Il comma 1 dell'articolo 7 stabilisce che "entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento". Devono cioè esplicitare nello statuto che le loro attività istituzionali prevedono il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione (salvo specifiche eccezioni), eventuali utili o avanzi di gestione vanno reinvestiti nelle attività, e in caso di scioglimento il patrimonio va devoluto ad un altro ente non commerciale che svolge attività analoga.

A stabilire che il termine non è perentorio è la Risoluzione n. 3 del 4 marzo 2013 del Ministero dell'Economia - Dipartimento delle Finanze che estende la stessa interpretazione anche agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il termine non è perentorio: non ci sono sanzioni per chi adegua o predispone lo statuto dopo il 31 dicembre 2012, e adeguamento o predisposizione non sono automaticamente invalidi solo perché fatti dopo la data fissata.

La Risoluzione n. 3 affronta anche un secondo quesito ed entra nel dettaglio dei requisiti generali , individuati, come già accennato, dall'articolo 3, comma 1, del Dm 200/2012, lettere a), b) e c), requisiti che presuppongono, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, lo svolgimento, presso l'immobile, di un'attività senza fini di lucro da parte dell'associazione che, salvo eccezioni, ne è proprietaria. Ciò significa, in linea generale, che:

- gli utili non devono essere ridistribuiti salvo i casi previsti dalla legge o possono essere distribuiti a Enc della stessa struttura che svolgono la stessa attività istituzionale o "altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente" (lettera a)

- gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per gli scopi istituzionali (lettera b)

- in caso di scioglimento, il patrimonio deve essere devoluto ad altro ente non commerciale che svolge "analoga attività istituzionale" (lettera c).

A tal proposito, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che:

- per "altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente" (lettera a), s'intendono quelle individuate dalla lettera i), comma 1, articolo 7 del Dlgs 504/1992, norma che definisce le esenzioni dall'Ici per gli enti non commerciali

- è considerata "analoga attività istituzionale" (lettera c) un'attività affine od omogenea. La promozione della cultura può essere, per esempio, equiparata all'attività didattica espressamente prevista dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992.

Per quanto riguarda il comodato d'uso, la Risoluzione 4 stabilisce che se un'ente non commerciale dà in comodato gratuito un suo immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali o sportive (e a tutte quelle previste dal comma 1 , lettera i dell'articolo 7 del decreto legislativo 504/92) può comunque applicare l'esenzione Imu, se ne ha diritto. Questo vale anche se l'ente che riceve l'immobile in comodato appartiene alla stessa struttura dell'ente concedente.

Il dubbio nasceva dall'estensione all'Imu della disciplina Ici per i casi di esenzione dall'imposta e, in particolare, per gli Enc (articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992), norma rivisitata dall'articolo 91-bis del Dl 1/2012. Secondo tale disposizione, l'agevolazione può essere applicata soltanto a condizione che l'immobile sia utilizzato direttamente dall'ente che ne è proprietario e per svolgere, con modalità non commerciali, attività "assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222". In pratica, no al beneficio, nel caso di utilizzo da parte di una no profit diversa dal soggetto proprietario anche in presenza di attività senza scopo di lucro.

La Risoluzione n. 4, dopo essersi soffermata su diverse pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale, sottolinea che i due organi si trovano concordi nell'affermare che l'agevolazione non può prescindere dall'utilizzo del bene dal parte dell'associazione che ne è proprietaria. Questo, però, nel caso in cui ci si trovi in presenza di locazione dell'immobile, ipotesi che presuppone una fonte di reddito per l'ente non commerciale e la conseguente inapplicabilità dell'agevolazione. Diversamente, il rapporto di comodato rappresenta un tipo di contratto essenzialmente gratuito, non produce ricchezza e capacità economica rilevante ai fini dell'imposizione fiscale secondo criteri validi per l'Imu.

In definitiva, il Dipartimento Finanze dice sì all'esenzione dell'imposta municipale propria per il fabbricato dato in comodato dall'Enc a un'altra associazione no profit interna alla sua struttura oppure esterna, a condizione che in esso vengano svolte le attività individuate per usufruire dell'agevolazione.

L'organizzazione senza scopo di lucro che opera nell'immobile non deve naturalmente pagare l'Imu perché non è soggetto passivo, ma deve "fornire all'ente non commerciale che gli ha concesso l'immobile tutti gli elementi necessari per consentirgli l'esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale".

Qui disponibile la Risoluzione 4 marzo 2013 n. 3, Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali - Adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo

6 marzo 2013