Fonte www.superabile.it - Il sito superabile sintetizza le indicazioni per i permessi della L.104/92. Vediamo di seguito lo schema riassuntivo evidenziando la novità relativa alla fruizione dei permessi in una situazione di unione civile e per il convivente di fatto che presti assistenza. Infatti, nella circolare 38 del 27 Febbraio 2017, INPS fornisce informazioni in merito alla concessione dei permessi legge 104/92 e le modalità di presentazione della domanda in relazione alle innovazioni introdotte dalla Legge 76/2016 sulle unioni civili e dalla sentenza della Corte Costituzionale 213/2016 sulle convivenze di fatto.
 
Nella circolare si legge che, nelle more delle implementazioni procedurali, le persone unite civilmente e i conviventi di fatto per richiedere i relativi benefici lavorativi potranno presentare domanda cartacea tramite posta elettronica certificata o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello)

Dipendenti privati

Il lavoratore con disabilità e il familiare che lo assiste e che ne abbia i requisiti previsti dalla legge, potrà inoltrare domanda di permessi 104/92 in via telematica tramite il sito del'INPS. Tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti, potranno collegarsi al sito www.inps.it e, previa identificazione potranno inserire i dati necessari alla compilazione del modulo. Con circolare 117 del 27 settembre 2012, l'INPS comunicava che è stata attivata la procedura di presentazione telematica delle domande di permessi per l'assistenza al familiare con disabilità in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92). Dal 1 ottobre 2012, tutte le domande sono presentate esclusivamente in modalità telematica.

I nuovi canali telematici saranno:

WEB - L'accesso al servizio Web per l'invio on line delle domande per i permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992 acquisite via internet avviene collegandosi al sito dell'INPS (www.inps.it). Il Cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo. Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l'accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, " - Disabilità - Permessi Legge 104/92";

Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164.

L'inps, con il messaggio 18728 del 15 novembre 2012, chiarisce che tale modalità di presentazione della domanda è prevista solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, mentre i lavoratori dipendenti pubblici (ex inpdap) devono continuare a far riferimento al proprio datore di lavoro.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell'anno solare (messaggio inps n. 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità circ. 53/2008 punto 4, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta (circolare inps. n. 53/2008 punto 4).

La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave (circ. INPS 53/2008 punto 4). Il comma 6 bis art 25 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 stabilisce che: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.

La circolare INPS 127 dell’ 8/7/2016 interviene sulle innovazioni apportate dal decreto in esame e chiarisce che, in attuazione di questa disposizione, il lavoratore titolare dei permessi legge 104/92 con verbale in revisione alla data del 19/8/2014 e benché sia decorsa tale data può continuare a fruire degli stessi fino al completamento dell’iter sanitario e senza dover inoltrare nuova domanda di autorizzazione.

L’esito della visita di revisione potrà produrre effetti differenti a seconda della conferma o meno dello stato di disabilità. L’innovazione prevede che ora INPS è tenuta alla convocazione mentre prima era il Cittadino che doveva presentare domanda per richiedere la visita di accertamento. Prima dell’entrata in vigore del D.L 90/2014, la domanda andava ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave (circ. INPS 53/2008 punto 4).

Dipendenti pubblici

Il Dipartimento Funzione pubblica con circolare n.13/2010 (punto 7) e l'inpdap con circolare n. 1/2011 (punto 7) prevedono che, il dipendente che intende fruire delle agevolazioni deve presentare all'ufficio di appartenenza, utilizzando i modelli di domanda previsti dall'Istituto, la domanda corredata da idonea documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta. Inoltre il dipendente dovrà produrre:

• Verbale della commissione medica che attesti il riconoscimento della situazione di disabilità grave;

• Dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2005), nella quale dovrà essere certificata l'esistenza delle condizioni che legittimano la fruizione dei permessi retribuiti. Il dipendente, oltre a quanto sopra, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta di responsabilità dalla quale risulti che:

• Il dipendente presta assistenza nei confronti della persona con disabilità per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;

• Il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza della persona con disabilità e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno, morale oltre che giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

• Il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Disposizioni comuni

Ogni modifica della situazione di fatto e di diritto, va comunicata tempestivamente da parte del dipendente e determinerà la sospensione o la cessazione della titolarità al beneficio.

E' infatti di tutta evidenza che, le agevolazioni previste dal dettato normativo, spettano esclusivamente alle persone legittimate in base alla legge.

Documentazione - eccezioni

Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 - comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Finanziaria 2003 e Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128).

I grandi invalidi di guerra ed equiparati per effettuare la richiesta possono produrre copia dell'attestato di pensione (Mod. 69) o del decreto di concessione rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128). Natura giuridica dell'Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi

L'INPS nella circolare n. 53 del 29 Aprile 2008 definisce la natura giuridica dell'istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi. Per fare ciò riprende due principi affermati nella sentenza (5 gennaio 2005 n. 175) della Corte di Cassazione:

1. "è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità"

2. "la circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte..., attiene esclusivamente all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito". Il provvedimento di concessione del beneficio da parte dell'INPS è unicamente di carattere previdenziale e si concretizza con un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.

Quindi il datore di lavoro ha il diritto - dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi. INPS invece controlla preventivamente la congruità della richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza dell'erogazione economica.

Richiesta dei permessi 104/92 nel corso del mese

Nell’interpello 24/2012, viene altresì chiarito che, qualora la richiesta di permessi Legge 104/92 da parte del lavoratore, venga effettuata per la prima volta nel corso del mese, ad esempio il giorno 19, questa opera un riproporzionamento dei giorni di permesso Legge 104/92 per quel mese in base ai criteri indicati dall’Istituto.

Per maggiori informazioni sulla normativa di riferimento è possibile seguire questo link