Fonte www.superabile.it - Con il comunicato del 6 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate pubblica un'interessante guida per i contribuenti sullo sconto per le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi.

La pubblicazione prende spunto dalla Circolare del 4 aprile 2017 n. 7/E, realizzata dall'Agenzia insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.

Le spese sanitarie rappresentano la tipologia di sconto fiscale più richiesta tra le numerose detrazioni e deduzioni previste dalla normativa italiana. Il vademecum fornisce nel dettaglio indicazioni su tutte le spese sanitarie detraibili, dedicando attenzione anche a quelle meno comuni, come ad esempio quelle sostenute per l'acquisto di specifici dispositivi medici o per trattamenti chiroterapici.

Per ogni spesa sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire al Caf o all'intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agenzia.

Per usufruire delle detrazioni è necessario indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.

I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Ai fini della deduzione sono considerate persone con disabilità: chi ha ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992; chi ha ottenuto l'invalidità da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.