fonte superabile.it - ROMA - Con 438 sì, 1 no e 5 astenuti, è stata approvata quasi all'unanimità, martedì alla Camera, la proposta di legge 1013, che contiene "disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche". Il provvedimento passa ora all'esame di palazzo Madama. Un testo comporto originariamente da un solo articolo, a cui ora se ne è aggiunto un secondo, con lo scopo di aggiornare e uniformare la normativa vigente in materia di barriere architettoniche, che risulta frammentaria e datata. Le norme risalgono infatti al 1989 e al 1996, precisamente al D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989.

"La progettazione e la realizzazione di strutture accessibili, ovvero senza barriere architettoniche – si legge nel testo - nei luoghi aperti e confinati, di competenza delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, costituiscono un modo di procedere indispensabile, ma assai complesso da adempiere, perché, come si è detto, la vigente base normativa di riferimento è disomogenea e frammentaria. Tale circostanza determina talvolta, con particolare riferimento alla normativa tecnica, incertezze sulla norma applicabile in concreto e difficoltà interpretative e applicative derivanti prevalentemente dalla diversa regolamentazione prevista per gli edifici e gli altri spazi pubblici e per le residenze pubbliche e private".
 
Proprio allo scopo di uniformare e riordinare la normativa in materia, nel 2006 fu predisposto, dalla Commissione permanente di studio, uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, "potenzialmente idoneo a garantire l'esigenza di uniformità e di coerenza della disciplina – si legge ancora nel testo - con la definizione di una normativa unitaria in materia di abbattimento delle barriere architettoniche". Schema trasmesso al Parlamento, ma mai trasformato in regolamento. Ora, dunque, la proposta di legge rinnova lo scopo di "arrivare finalmente a dare agli utenti e agli operatori certezze in una materia che merita tutta la nostra attenzione".
 
Applicare il Regolamento.
L'articolo, facendo riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ( ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18), definisce l'obiettivo di coordinare e aggiornare "le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236". In altre parole, la proposta di legge ha l'obiettivo di rendere attuativo il Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici..
 
Commissione permanente. Al comma 3, l'articolo 1 rinnova la Commissione permanente per il superamento delle barriere architettoniche: "La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale". (cl)
 
Senza oneri per la finanza pubblica. È stato aggiunto alla proposta di legge l'articolo 2, in cui si precisa che "l'attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

 

10 ottobre 2017