disegno di mani che completano gioco ad incastroA seguito dell'entrata in vigore della L. 183/2010 facciamo sintesi sui chiarimenti per i lavoratori con disabilità o che assistono persone con disabilità sia nel pubblico che nel privato

A seguito dell'entrata in vigore, il 24 novembre, della L . 183 del 4 novembre 2010 recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie sul lavoro" (cd "collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica" , sia l'INPS che il Diparimento della Funzione Pubblica hanno diffuso i propri chiarimenti, rispettivamente tramite circolare n. 155 del 3 dicembre e circolare n. 13 del 6 dicembre , su alcuni punti della stessa relatimanete all'assistenza delle persone con disabilità riconosciute ai sensi della l. 104/92, art. 3, co. 3 (connotazione di gravità).

Ricordiamo, infatti, che l'art. 24 della L. 183/10 (cd collegato al lavoro) ha apportato modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3 L. 104/92).
In particolare, il collegato:
a) restringe la platea dei beneficiari (soggetti aventi diritto) dai parenti e affini entro il terzo grado di parentela (es. zii, nipoti, bisnonni, pronipoti) a quelli entro il secondo grado di parentela (es. genitori, gfigli, nonni, fratelli/sorelle, suoceri, nuore/generi, cognati) salvo alcuni casi specifici (qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o mancanti);
b) stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità (referente unico);
c) interviene in merito al diritto, per il lavoratore che assiste il congiunto con disabilità, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina non più al proprio domicilio, ma a quello della persona da assistere;
d) prevede la decadenza, per il lavoratore, dal diritto ai benefici previsti qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi;
e) elimina definitivamente il requisito della continuità e dell'esclusività dell'assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l'assistenza alle persone con disabilità.

Una nota sicuramente positiva emerge in entrambe le note in merito al linguaggio : sia la circolare INPS che quella del Dipartimento Funzione Pubblica ci tengono a sottolineare una questione relativa all'utilizzo delle definizioni di legge. Infatti, citando la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, richiamano la necessità dell'utilizzo della dicitura "persone con disabilità", pur in presenza di testi normativi che utilizzano la locuzione, ormai superata, di "persone handicappate". Riteniamo che questo sia un punto apprezzabile pur auspicando che vi sia la totale adozione, oltre che di un cambiamento terminologico, anche di un cambiamento di paradigma che si allinei al modello di disabilità basato sul modello dei diritti umani che nella Convenzione è richiamato ed ulteriormente ampliato.

Riassumiamo quindi sinteticamente quanto chiarito dall'INPS nella sua circolare.

Soggetti aventi diritto
A questo proposito l'INPS chiarisce che "l'espressione mancanti deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale o giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile , continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità". L'Istituto chiarisce inoltre la possibilità di estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la concessione dei permessi anche nel caso in cui anche uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle situazioni di assenza, decesso, patologie invalidanti, motivando tale interpretazione con il fatto che nella norma viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge").
Per quanto concerne le "patologie invalidanti" (una delle tre condizioni, insieme all'età di 65 anni e alla circostanza della "mancanza", che consente l'estensione dal secondo al terzo grado di parentela) l'INPS, di concerto con il Ministero della Salute opportunamente interpellato, chiarisce che si debba far riferimento a quelle indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 .
E cioè:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
Quindi nell'ipotesi in cui il coniuge o i genitori della persona con disabilità siano affetti da una delle patologie sopra indicate, l'assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

L'Istituto ricorda che il collegato al lavoro ha introdotto anche per i parenti ed affini dei minori di tre anni la possibilità di godere dei tre giorni di permessi mensili , quale beneficio alternativo che si somma a quelli già previsti (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno).

Referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave
In merito alla previsione contenuta nel collegato che i giorni di permesso non possano essere riconosciuti a più di un lavoratore per la stessa persona con disabilità , l'INPS sottolinea che il collegato stabilisce che le giornate di permesso devono essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo essere godute alternativamente da più beneficiari, ma ricorda comunque che ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in questione alternativamente, sempre nel limite di tre giorni al mese, per la stessa persona con disabilità.

Genitori che assistono figli in situazione di disabilità grave
A proposito della fruizione dei permessi mensili da parte dei genitori dei minori di 3 anni, l'Istituto evidenzia che mentre gli ulteriori benefici previsti (ovvero prolungamento del periodo di congedo parentale e due ore di riposo giornaliero retribuito) possono essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, i tre giorni di permesso possono essere goduti dal giorno del riconoscimento dello "stato di handicap grave".
Inoltre, l'INPS specifica che la fruizione dei tre diversi benefici deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese e che, pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano beneficiato, anche alternativamente, di uno o più o giorni di permesso mensile, gli stessi non potranno fruire, per lo stesso figlio, delle due ore di riposo giornaliero o del congedo parentale e che, allo stesso modo, nel mese in cui i genitori abbiano fruito del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini non potranno usufruire dei permessi mensili.

Presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi
Dal momento che il presupposto per la concessione dei benefici è che la persona non sia ricoverata a tempo pieno , l'INPS chiarisce che per ricovero a tempo pieno di intende "quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere e simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa" .
L'istituto ribadisce però che le ipotesi che fanno eccezione sono:
- interruzione del ricovero per visite o terapie appositamente certificate da svolgersi al di fuori della struttura;
- ricovero a tempo pieno per persona in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine ;
- ricovero a tempo pieno di un minore con documentata necessità di assistenza da parte di un genitore o familiare.

Eliminazione del requisito della continuità e dell'assistenza
A questo proposito, l'Istituto informa che gli uffici, in attesa dell'aggiornamento della modulistica on line dei modelli di domanda, non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza prima richieste.

Accertamento delle condizioni
L'Inps ricorda in merito che il richiedente i permessi, all'atto della domanda, si impegna a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato , con particolare riferimento a: ricovero a tempo pieno della persona con disabilità; revoca del giudizio di gravità; modifiche ai periodi di permesso richiesti; decesso della persona con disabilità.
L'Istituto informa inoltre che provvederà, anche annualmente, alla verifica a campione delle situazioni di cui sopra. La circolare anticipa che saranno emesse istruzioni procedurali con apposito messaggio ed aggiornata la relativa modulistica.

In ogni caso, dal 24 novembre gli uffici dell'Istituto esamineranno, sulla base dei nuovi criteri:
- le domande presentate a decorrere dalla predetta data;
- le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti (cioè le situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto);
- le istanze presentate prima del 24.11.10 e non ancora istruite ed i provvedimenti già adottati pervenuti da parenti e affini di terzo grado
in questo caso saranno richiesti ai beneficiari tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza o meno dei requisiti
- le istanze presentate prima del 24.11.10 e non ancora istruite ed i provvedimenti già adottati presentati da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza alla stessa persona con disabilità
in questo caso di richiederanno ai soggetti interessati le informazioni necessarie per l'individuazione del lavoratore beneficiario (referente unico).

Dal momento che le disposizioni dell'INPS non si applicano a tutti i lavoratori (soprattutto quelli pubblici), il Dipartimento della Pubblica Amministrazione si è espresso con propria circolare n. 13/2010, al fine di fornire indicazione di carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e privato sulla stessa materia.

La circolare del Dipartimento è in linea con i chiarimenti forniti dall'INPS , ma aggiunge qualche elemento, che riportiamo di seguito:

- a proposito del "referente unico" la circolare specifica, sulla scorta dei numerosi quesiti ricevuti, che le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone con disabilità grave né la possibilità di un lavoratore con disabilità grave di assistere un'altra persona che si trovi nella medesima condizione (per cui il lavoratore potrà godere cumulativamente dei permessi per se stesso e per la persona che assiste). Il Dipartimento tiene a sottolineare inoltre che "è evidente che la fruizione dei permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all'attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso. Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza e dall'altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti…non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento."

- A proposito degli oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni , la circolare elenca la documentazione che lo stesso è tenuto a presentare, ovvero:
a) verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap ai sensi della l. 104/92, art. 3, co. 3 (connotazione di gravità), nonché nel caso il certificato medico che attesti la patologia invalidante di cui all'art. 33, co. 3 della stessa legge;
b) certificazione, tramite idonea documentazione o dichiarazioni sostitutive, della sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni;
c) dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che il dipendente: presta assistenza nei confronti della persona con disabilità o necessità delle agevolazioni per la propria condizione di disabilità; è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza della persona con disabilità e che il riconoscimento comporta la conferma dell'impegno a prestare tale assistenza; è consapevole che la fruizione delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che "lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabili"; si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. Inoltre, il Dipartimento specifica che, salvo dimostrate situazioni di urgenza, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco del mese.

- A proposito dei doveri dell'amministrazione , invece, nella nota si ricorda che questa dovrà verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione chiedendone, nel caso, l'integrazione e monitorare periodicamente i provvedimenti di accoglimento, nonché verificare le dichiarazioni sostitutive tramite i propri servizi ispettivi, anche con verifiche a campione.

- In merito alla decadenza dei requisiti , la circolare specifica che "al di là del dato letterale, che fa riferimento solo al lavoratore di cui al comma 3 (che fruisce delle agevolazioni per assistere una persona con disabilità) e ai diritti del presente articolo, è chiaro che la regola espressa dalla disposizione ha una portata più ampia, non potendo riguardare tutte le ipotesi in cui il soggetto apparentemente legittimato alle agevolazioni in realtà non è in possesso dei requisiti legali per la loro legittima fruizione…". Quindi, a titolo di esempio, si può verificare la decadenza anche in capo al lavoratore con disabilità o al genitore che fruisce delle due ore di permesso al giorno, etc

- Infine, la circolare ricorda che il collegato al lavoro ha previsto l'istituzione, presso lo stesso Dipartimento, di una banca dati finalizzata al monitoraggio e controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai dipendenti pubblici e che una volta attivata la stessa le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare adeguata comunicazione per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno .

13 dicembre 2010