Iscrizioni scolastiche: i doveri delle scuole paritarie
E' un loro obbligo accogliere gli alunni con disabilità
Fonte www.disablog.it - A
breve saranno ultimate le iscrizioni per il prossimo anno scolastico nelle
scuole di ogni ordine e grado. È bene precisare che tutti gli alunni in
situazione di handicap hanno diritto a frequentare non solo le classi comuni
della scuola statale, ma anche quelle delle scuole paritarie. Queste ultime,
infatti, svolgendo un servizio pubblico in virtù della L. 62/2000, hanno
l'obbligo di accoglierli senza alcuna discriminazione. In caso di non
ottemperanza a tale obbligo è prevista la perdita della parità ottenuta.
UNA DIFFICILE ACCOGLIENZA – L'accettazione degli allievi
con disabilità nelle scuole paritarie non è sempre serena; il problema
principale è il sostegno, che le scuole non sono tenute a pagare. Nella
Scuola Primaria, se l'istituto paritario è anche parificato (se ha cioè anche
stipulato una convenzione con il ministero) l'onere di pagare il docente di
sostegno spetta al Miur; se invece è paritario ma non parificato, è in genere
beneficiario di un contributo pubblico annuale per coprire le spese del
sostegno. Gli importi, però, sono bassi, insufficienti al bisogno e
così succede spesso che la scuola avvisi i genitori che coprirà il sostegno
solamente fino all'equivalente del contributo ricevuto o che chieda loro di
partecipare al pagamento con rette aggiuntive.
L'obbligo di accoglienza è stato siglato da una legge,
ribadito dal tribunale di Roma nel 2002 e ancora sottolineato nel 2008 con un
decreto ministeriale. Nella concretezza, però, davanti alle carenze
economiche o ai ritardi nei rimborsi da parte dello Stato, accade che le
scuole paritarie possano scoraggiare se non addirittura rifiutare l'iscrizione
di una alunno con disabilità.
IL NO E' ILLEGALE – Il D.M. 83/08 contiene le
Linee Guida che regolano le modalità per il riconoscimento della parità
scolastica e per il suo mantenimento. In particolare, in esse si esplicita
che il gestore deve dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in
materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA) o in condizioni di svantaggio. L'Ufficio Scolastico
Regionale (USR) ha il compito di verificare la completezza e la regolarità
delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla scuola.
Se l'USR, a seguito di verifica ispettiva, accerta che non vi è
rispondenza ai requisiti di legge, invita la scuola a ritornare nella legalità
entro il termine di 30 giorni e, se ciò non accade, provvede alla revoca
della parità. Per la revoca è sufficiente la perdita anche di uno solo
dei requisiti previsti dalla normativa.
Se un genitore, pertanto, dovesse vedersi negare l'iscrizione
del proprio figlio a una scuola paritaria può, anzi, deve presentare regolare
denuncia alla Procura della Repubblica.
9 febbraio 2012
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