Finanziaria 2007: le novità per l'integrazione scolastica
La legge numero
296/2006 all'art. 1 comma 605 ha introdotto delle
novità circa i criteri per l'individuazione dei posti per le attività
didattiche di sostegno e sulla formazione delle
classi . In attesa dei decreti ministeriali applicativi di tali
innovazioni si riporta il testo del comma:
"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di
carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più
decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi
concernenti:
a)nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a
decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità
dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di
scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla
revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della
dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli
insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b)il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate,
tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali,
aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni
idonee a definire appropriati interventi formativi; "
E' interessante tener presente che nella lettera A è
espressamente detto "nel rispetto della normativa vigente" ; fra
tale normativa è certamente ricompresso il DM
141/99 che fissa a 25 il numero massimo
di alunni nelle classi frequentate da un alunno con disabilità ed a
20 quello delle classi con piu' di un alunno con disabilità.
A questo proposito è opportuno sottolineare che la prassi ha
mostrato come la qualità dell'integrazione scolastica sia rispettata quando in
una classe sono presenti al massimo due alunni con disabilità. Quanto alla
lettera B sarà interessante conoscere quale saranno i criteri che dovranno
essere concordati dalle varie istituzioni al fine di individuare "le effettive
esigenze" rilevate…….attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi". E' appena il caso di sottolineare che, in base
all' art 12 comma 5 legge 104 del 92
richiamato dal recente DPCM numero 185/06 sulle certificazioni,
le effettive esigenze non sono rilevabili solo sulla base delle "certificazioni"
ma soprattutto sulla base della conseguente diagnosi funzionale, del profilo
dinamico funzionale, e del Piano educativo individualizzato.
Salvatore Nocera - Vicepresidente FISH - responsabile settore giuridico
dell'osservatorio AIPD sull'integrazione scolastica
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