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cura di Salvatore Nocera*
Tratto da www.superando.it - Con le Sentenze n. 144
e n. 145,
depositate in Segreteria il 10 aprile scorso, il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) del Molise ha annullato i provvedimenti di
accorpamento di più classi di pochi alunni, volti a costituire un minor numero
di classi con moltissimi alunni.
Il processo è stato molto dibattuto, essendovi stata una
precedente sospensiva del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, e anche per
questo le Sentenze molisane – che rigettano le motivazioni difensive
dell'Amministrazione Scolastica – sono molto articolate e interessanti. Le norme
invocate dai ricorrenti e poste alla base delle decisioni del TAR sono
esattamente le seguenti:
1. Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
del 18
dicembre 1975 sulle norme tecniche dell'edilizia
scolastica, che fissa per ciascuna persona presente in classe uno
spazio netto non riducibile di mq 1,80 nelle scuole dell'infanzia e del primo
ciclo e di mq 1,96 per le scuole del secondo ciclo. L'Amministrazione Scolastica
aveva provato ad eccepire che tali norme fossero state abrogate dal Decreto del
Presidente della Repubblica (DPR)
81/09 sulla formazione delle classi, ma il TAR ha evidenziato che le
norme del DPR sono generali, mentre quelle del citato Decreto Ministeriale sono
speciali e in quanto tali – per legge – non possono essere abrogate da norme
generali, riguardando specificamente la tutela al diritto alla
sicurezza e alla salute. Né si può dire che tali norme siano state abrogate
dall'articolo 12 della Legge 23/96
(Norme per l'edilizia scolastica), poiché il comma 5 di quel medesimo
articolo fa salvi i criteri fissati dal Decreto Ministeriale del '75, sino a
quando essi non verranno modificati da singole Leggi Regionali. Pertanto,
poiché la Regione Molise non ha emanato una legge regionale in materia,
restano fermi i parametri del Decreto Ministeriale del '75.
2. Norme antincendio e sicurezza del lavoro,
ovvero:
- Decreto Ministeriale del 26 agosto
1992 sulla prevenzione degli incendi;
- Decreto
Legislativo 626/94, confermato dall'articolo 1, comma 1 del Decreto
Ministeriale 382/98,
confluiti poi nel Testo Unico Decreto Legislativo 81/08
sulla sicurezza nei posti di lavoro. Interessante, qui, la considerazione del
TAR molisano, secondo cui gli studenti, pur non essendo lavoratori,
debbono essere equiparati, ai fini della sicurezza, al personale
scolastico.
In conclusione l'Amministrazione è stata condannata a
ripristinare le classi nel rispetto delle norme sopracitate e alla rifusione
delle spese di causa.
Osservazioni
In sostanza, queste Sentenze e altre – anche del TAR
del Lazio e del Consiglio di Stato – mostrano come anche nel caso delle
cosiddette "classi pollaio" con alunni con disabilità,
tutte le norme sopra citate possano e debbano essere applicate.
Conseguentemente, in tali casi – oltre a invocare il rispetto dell'articolo 5,
comma 2 del DPR 81/09, troppo spesso disatteso dall'Amministrazione scolastica –
è utile invocare tutte le norme sopra citate, contro le quali ormai sembra
proprio che l'Amministrazione abbia armi di difesa spuntate.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio
Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo
riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
25 giugno 2012
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