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di Salvatore Nocera
Fonte www.superando.it -
La Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
6087/12, depositata il 5 luglio scorso, è certamente di estremo
interesse, perché risolve un problema sino ad oggi mai affrontato in
materia di inclusione scolastica. Tale provvedimento, infatti,
fa discendere da un insufficiente numero di ore di sostegno
l’annullamento della bocciatura di un alunno con grave disabilità.
Questi i fatti: un alunno con grave disabilità, frequentante
una classe intermedia di un istituto di istruzione superiore, aveva avuto
l’assegnazione di sole 4 ore di sostegno settimanali, con una
progressiva riduzione dalle 16 ore della scuola media e dalle 12 e 8 dei due
anni precedenti di scuola superiore. Al termine dell’anno scolastico,
il Consiglio di Classe lo aveva bocciato per non avere raggiunto gli
obiettivi minimi del PEI (Piano Educativo Individualizzato),
predisposto ai sensi dell’articolo 15 dell’Ordinanza Ministeriale 90/01. La
famiglia ha dunque impugnato la bocciatura di fronte al TAR, denunciando
– oltre all’immotivata riduzione di ore di sostegno rispetto all’anno precedente
– anche gravi errori procedurali, quali la mancata partecipazione allo scrutinio
del docente per il sostegno, la mancata concessione delle prove equipollenti di
cui all’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92 (sostituzione della
prova scritta di inglese con quella orale) e il mancato rispetto
dell’articolo 16, comma 1 della medesima Legge 104/92, che impone l’indicazione
nel PEI delle discipline per le quali il Consiglio di Classe prevede la
riduzione di alcuni contenuti, insieme a criteri particolari di programmazione e
ad attività di sostegno.
Il TAR aveva dunque accolto l’istanza sospensiva e il
Consiglio di Classe si era riunito nel dicembre del 2011, per riesaminare lo
scrutinio del maggio precedente. In quella sede si era evidenziato che
il PEI aveva previsto la richiesta di molte ore di sostegno –
specie nelle discipline di indirizzo della scuola – ma ciò nonostante,
si era ribadito il giudizio di non ammissione alla classe successiva.
La famiglia, pertanto, ha proposto una serie di motivi aggiunti al
ricorso, rimarcando in particolare quest’ultima circostanza. Di fronte
a tale situazione il TAR ha accolto il ricorso, fondando
sostanzialmente la propria decisione sull’insufficienza delle ore di
sostegno, come risulta, tra l’altro, dal seguente passaggio della
Sentenza:
«Tale rilevabile inadeguatezza del mezzo fornito
all’alunno portatore di handicap, che come noto si rende sicuramente sindacabile
in sede di giurisdizione amministrativa allorquando la stessa inadeguatezza
risulti “ictu oculi” manifesta, consente l’accoglimento del ricorso e consente
di ritenere anche i risultati delle prove svolte dallo stesso di cui il
Consiglio di classe ha genericamente rilevato insufficienze nella generalità
delle materie, parimenti collegabili alla stessa carenza della attività di
sostegno».
Osservazioni
Innanzitutto è significativa l’affermazione che quando
una risorsa tecnicamente importante per l’inclusione – come il sostegno – sia
ritenuta quantitativamente insufficiente dagli stessi tecnici della
scuola, cioè i docenti curricolari, essa deve ritenersi ictu oculi (“a
prima vista”) insufficiente anche dai Giudici che, in materia
di discrezionalità tecnica, non avrebbero facoltà di giudizio, ma che sulla base
del giudizio dei tecnici, possono sindacare l’illegittimità
dell’Amministrazione nel non fornire sufficienti risorse per una buona
inclusione. Punto determinante della decisione è stato quindi
quanto previsto dal PEI e riaffermato nello scrutinio suppletivo, circa
l’insufficienza delle ore di sostegno.
Su tale punto, però, appare necessario qualche approfondimento.
In primo luogo, risulta dagli atti che il PEI era stato predisposto in
febbraio, cioè ben cinque mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico, mentre
l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 24 febbraio
1994 prevede al massimo un periodo di tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico.
Probabilmente tale ritardo potrebbe essere dovuto al fatto che, troppo
spesso, i docenti curricolari, specie di scuola superiore, delegano la
formulazione del PEI al solo docente per il sostegno e questi talora viene
assegnato con ritardo anche di uno o due mesi. Tuttavia è da tener
presente che i docenti conoscevano già l’alunno da alcuni anni e quindi
non si comprende perché abbiano atteso tanto tempo per stilare un PEI che
avrebbe dovuto sostanzialmente essere, per gli aspetti metodologici e didattici,
la prosecuzione di quelli degli anni precedenti e in quanto tale avrebbe quindi
potuto essere già predisposto sin dal primo giorno di scuola.
In secondo luogo, la Nota Ministeriale Protocollo n.
4798/2005 stabilisce che all’inizio dell’anno scolastico e ancor prima
che incomincino le lezioni, i Consigli di Classe debbano abbozzare “un”
PEI (se l’alunno non è ancora conosciuto ) e “il” PEI ( se l’alunno è già
conosciuto) in sede di programmazione dell’attività didattica. Questa
violazione non è stata dedotta in giudizio, ma occorre farne cenno in questo
nostro commento di carattere “ giuridico-pedagogico”.
In terzo luogo, già nel Decreto del Presidente del
Consiglio (DPCM) 185/06 sulle nuove modalità di certificazione della
disabilità a fini scolastici e nella successiva Intesa Stato-Regioni del 20
marzo 2008, sull’accoglienza degli alunni con disabilità, è chiaramente
detto e ribadito che almeno un abbozzo di PEI dev’essere effettuato già prima
dell’inizio dell’anno scolastico, in modo da consentire la richiesta, almeno in
organico di fatto, delle ore di sostegno non concesse in organico di
diritto. Purtroppo anche la violazione di queste norme non è stata
dedotta in giudizio, probabilmente perché ritenuta superflua, e forse a
ragione); ma sotto il profilo della programmazione didattica, esse
risultano invece di fondamentale importanza.
Infine, l’obbligo di indicare nel PEI la richiesta
delle ore di sostegno anche in deroga (trattandosi di un alunno con
grave disabilità), da predisporsi prima dell’inizio dell’anno
scolastico, è contenuta nell’articolo 10, comma 5 della Legge 122/10,
che doveva essere conosciuta dai docenti del Consiglio di Classe,
poiché intervenuta in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico
2010-2011.
Da tutto ciò, pertanto, risulta chiaro come sia il
Consiglio di Classe che la Magistratura ritengano unica risorsa fondamentale per
l’inclusione scolastica le ore di sostegno, in numero crescente con il crescere
della gravità della disabilità, sino al punto che alcune Sentenze hanno ritenuto
taluni alunni titolari del diritto ad avere il sostegno per tutte le ore di
insegnamento. E ciò lascia perplessi, dal momento che quanti hanno
vissuto il processo di inclusione fin dai suoi inizi alla fine degli Anni
Sessanta – come chi scrive – hanno potuto constatare che le risorse fondamentali
per una buona inclusione sono stati l’impegno dei docenti curricolari e la
collaborazione dei compagni di classe.
Ciò non significa naturalmente che il sostegno non sia
importante, tanto è vero che già nei primi Anni Settanta il Ministero –
pur in mancanza di una normativa precisa sugli organici di sostegno –
aveva provveduto ad assegnare docenti per il sostegno in forza di utilizzazioni
di docenti disponibili, prendendoli anche da quelli sovrannumerari degli
istituti speciali (articolo 9 del DPR 970/75). Però la forza
dell’inclusione stava e sta nella presa in carico del progetto didattico di
inclusione da parte dei docenti curricolari, “collaborati” (e non sostituiti) da
quelli per il sostegno.
Ora da questa Sentenza – come da varie altre precedenti,
provenienti anche dalle Supreme Magistrature – si trae l’impressione che la
normativa preveda il sostegno come risorsa fondamentale e cio non è né
pedagogicamente né giuridicamente corretto e bisogna avere il coraggio
di dirlo, pena lo stesso snaturamento dell’inclusione scolastica,
come l’abbiamo vissuta nel nostro Paes e.
L’altra risorsa importantissima – di cui si è già accennato –
è costituita dai compagni di classe, con i quali si deve realizzare
l’integrazione, ma questo secondo aspetto sembra molto sottovalutato
dall’Amministrazione, a partire dall’inizio del 2000, al punto che,
malgrado la norma dell’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 fissi a 20,
massimo 22, il numero degli alunni nelle classi con alunni con disabilità, si
devono purtroppo registrare molte classi con numeri ben maggiori, ciò che
impedisce un’interazione fra i compagni, secondo i princìpi della
“pedagogia cooperativa”.
Per questi motivi, tra l’altro, l’Osservatorio
Scolastico del Ministero ha recentemente predisposto una bozza di Disegno di
Legge sulla qualità dell’inclusione scolastica, che il ministro Profumo, per
bocca del suo sottosegretario Rossi Doria, ha dichiarato di fare
proprio. Quella bozza prevede come princìpi fondamentali
l’esplicitazione della presa in carico del progetto di inclusione scolastica da
parte di tutti i docenti curricolari, che devono essere formati
obbligatoriamente a tale scopo (inizialmente e in servizio), con la
collaborazione dei docenti per il sostegno e il coinvolgimento dei compagni di
classe, all’interno di una classe non numerosa.
In conclusione, il TAR del Lazio va certamente
ringraziato per questa innovativa Sentenza, ma l’auspicio è che si possa andare
oltre, nello spirito di una più autentica qualità dell’inclusione
scolastica, come sostiene la stessa Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilità, ratificata in Italia dalla Legge 18/09, che, agli
articoli 2 e 24, proprio in tema di inclusione scolastica ha introdotto nella
nostra legislazione il principio del cosiddetto “accomodamento ragionevole”,
secondo il quale si deve fare il tutto per tutto, pur di realizzare la logica
intrinseca dell’inclusione.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell’Handicap cui Anffas Onlus aderisce).
27 luglio 2012
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