|
di
Salvatore Nocera*
Fonte www.edscuola.eu - Il Ministero dell'Istruzione ha emanato
la circolare n. 61/12
che detta norme in merito agli organici di fatto per il prossimo anno
scolastico. E' interessante notare come circa la formazione delle classi
sono ribadite le norme del pdr n. 81/09 e sono espressamente richiamate le norme
sulla sicurezza ai fini della capienza consentita del numero di alunni.
Quanto al personale ATA, si ribadisce il principio
che solo in via eccezionale e cioè di impossibilità di garantire un corretto
funzionamento del servizio scolastico, sarà consentita ai Dirigenti scolastici
la richiesta di posti in più in organico di fatto.
Quanto agli alunni con disabilità, essa dedica un
apposito paragrafo che si ritiene opportuno copiare integralmente:
"Posti di sostegno L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la
determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno. Il citato comma
stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge
n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del
docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione
ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo
quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n.244/2007
(finanziaria per il 2009);
c) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a
reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in
ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili.
Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli
interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione
dell'alunno disabile.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo
agli organici a.s. 2012/13, come per il corrente anno scolastico, riporta il
numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione
nell'a.s. 2012/2013 , comprensivo sia della dotazione di organico di
diritto, sia di quella di organico di fatto. Gli eventuali ulteriori
posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte
costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della
legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi
dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve
tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è
affetto l'alunno.
I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato:
-la effettiva presenza degli alunni nelle classi;
-la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi
funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..);
– la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni
previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre
istituzioni o enti).
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a
raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art. 64, si
confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle
risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto
necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale. Anche
al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare
nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le
SS.LL. comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni
variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di
handicap e dei relativi posti.
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti
disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di
individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle
ore di sostegno.
Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di
sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro
di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. Le SS.LL., sentite le
Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti,
individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle
risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione degli alunni
disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le
sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono
costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul
dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle
classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza
di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più
di 20 alunni ."
OSSERVAZIONI
Quanto alla norma dell'art 19 comma 11 l.n. 111/11 secondo cui
i posti vengono assegnati dagli Uffici scolastici regionali direttamente alle
scuole che provvederanno a ripartirli fra gli alunni con disabilità , è
necessatrio previsare che, i Dirigenti scolastici dovranno distribuire i posti e
le ore assegnate, tenendo conto di alcuni criteri fissati dalla
Magistratura, onde evitare il ripetersi e l'ampliarsi di contenzioso:
1- assicurare lo stesso numero di ore dell'anno precedente
agli alunni la cui diagnosi funzionale non palesi alcun miglioramento rispetto
all'anno precedente;
2- assegnare le ore di sostegno residue sulla base " delle
effettive esigenze " di ciascun alunno, risultanti dalla diagnosi funzionale e
dal PEI, come espressamente detto nell'art 1 comma 605 lettera B della L.n.
296/06, citata dalla circolare;
3- se le ore assegnate in organico di diritto non sono
sufficienti a quanto detto, debbono chiedere in organico di fatto le ore
necessarie indicate nel PEI, come stabilito dall'art 10 comma 5 L.n.
122/2010.
Sono quindi ribadite nella Circolare le norme sul diritto
alle deroghe per il sostegno con la precisazione della Corte costituzionale che
la gravità certificata deve essere considerata con riguardo alla specificità
della disabilità. Ad es. un alunno con disabilità solo fisica, anche se
grave, può non avere diritto al massimo delle ore in deroga, potendogli
occorrere più ore di assistenza per l'autonomia.
Ma su questo aspetto occorre precisare che la Circolare
introduce un criterio non contenuto nella Sentenza citata e cioè "(es. assenza
di interventi di altre istituzioni o enti)".
La sentenza non esclude la possibilità, come fa invece la
Circolare, della contemporanea necessità di sostegno e di assistenza per
l'autonomia e la comunicazione; mentre l'esempio fatto nella Circolare sembra
escludere tale possibilità, esclusione che può considerarsi legittima solo in
casi di comprovata non necessità di sostegno, come nel caso di un alunno con
sola disabilità motoria alle gambe o di un alunno cieco di scuola superiore
pienamente padrone dell'uso del computer con barra braille e/o di sintesi
vocale. In mancanza di un urgente chiarimento in proposito si rischia di aprire
un contenzioso infinito.
Quanto alle certificazioni, si ribadisce la recente norma
che richiede la presenza obbligatoria , nelle commissioni, di un medico
del'INPS; non si precisa, come invece è avvenuto per il caso dell'USR di
Torino ,( e sarebbe stato opportuno farlo per tutti nella Circolare) che
non è invece legittimo il ricorso alla nuova procedura di accertamento
predisposta dall'INPS e quindi rimane fisso quanto precedentemente previsto dal
dpcm n. 185/06 e cioè basta la commissione tradizionale con la novità della
presenza del medico dell'INPS.
Importantissima la norma conclusiva circa il dovere di
istituire classi con non più di 20 alunni in presenza di un alunno con grave
disabilità o di due alunni con disabilità non grave.
Quanto alle possibili deroghe per i posti del
personale ATA, mi permetto di esplicitare , tra gli esempi fatti nella
Circolare , anche quello che manchino collaboratori e collaboratrici
scolastiche sufficienti per l'assistenza igienica agli alunni con gravi
disabilità. Ma , anche se non presente nella Circolare, tale norma si
rinviene, oltre che nella Nota ministeriale prot n. 3390/01, anche nel CCNL del
2007 art 47,48 e Tab. "A".
Per maggiori informazioni
Leggi l'articolo di disabili.com sulla circolare
*Vicepresidente nazionale della Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce
|