Costituzione, Convenzioni ONU sulla disabilità e sull’infanzia: un team vincente
Il miglior "regalo" per il primo compleanno della legge
italiana di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità
"Secondo le effettive esigenze": è questa la chiave di
lettura che la Corte
Costituzionale ha utilizzato nel formulare la sentenza n. 80, depositata lo
scorso 26 febbraio, in cui motiva la dichiarazione di
incostituzionalità in merito ai cosiddetti "tagli al sostegno". Un duro colpo
per i Ministri Tremonti e Gelmini, che si vedono così "richiamati" all'ordine e
costretti a porre rimedio mettendo definitivamente da parte il famigerato
pallottoliere. Si, perchè quello del diritto allo studio da parte di tutti i
bambini è un principio non solo sancito dalla nostra Costituzione
(che ne estende la funzione ad includere anche quella sociale di inserimento) e
dalla normativa speciale (vale a dire la Legge 104), ma anche dalle due
Convenzioni delle Nazioni Unite chiamate in causa (direttamente e
indirettamente): quella sui diritti delle persone con disabilità e quella
sull'infanzia e l'adolescenza. La Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità (CRPD) (ratificata dall'Italia, lo ricordiamo, proprio in questo
periodo dello scorso anno con la Legge 18 del 3 marzo 2009) declina il complesso
dei diritti umani alla situazione delle persone con disabilità ma senza sancirne
dei nuovi. Seppur richiamandone in particolare l'articolo 24 "Educazione"
mettendo in evidenza il principio di "accomodamento ragionevole"*
(vedi nota) citato nel comma 2 punto (c), l a sentenza richiama
indirettamente tutti gli altri articoli della stessa convenzione sui diritti
delle persone con disabilità nel momento in cui definisce l'istruzione un
"processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella
società" . Al contempo, seppur non citandola direttamente, la sentenza
della Corte Costituzionale ha pienamente applicato il principio di "superiore
interesse del bambino" sancito dalla Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, (CRC) ratificata dall'Italia con la Legge n.
176 del 27 maggio 1991. L' articolo 3 della CRC, infatti,
sancisce che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle
autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente ". La catastrofica
situazione generata dal taglio del numero degli insegnanti di sostegno (e non
solo) è stata denunciata anche alle Nazioni Unite tramite il rapporto
supplementare a quello governativo che 86 associazioni hanno
redatto (tra cui
anche Anffas) che valuta lo stato di attuazione della CRC in
Italia. Anffas ne ha coordinato la stesura di alcuni paragrafi tra cui quello
sul diritto all'istruzione dell'infanzia e adolescenza. Oltre a denunciare la
gravità della situazione, prevedendone anche il peggioramento, il paragrafo
chiude con una raccomandazione indirizzata al Ministero dell'Istruzione in cui
si ribadisce il concetto di complementarietà del sostegno con l'insegnamento
curricolare (e non in sua sostituzione), richiedendo esplicitamente di dare
seguito allo schema di regolamento (ad ora rimasto in bozza) che prevede
l'inserimento di alcuni crediti formativi sulla disabilità all'interno dei corsi
universitari al fine di formare degli insegnanti curricolari che abbiano in
carico tutta la classe.
Una sentenza, insomma, destinata a fare storia e a modificare
il percorso pericoloso in cui ci stavamo impietosamente incamminando. Da oggi
abbiamo uno strumento in più nella nostra "cassetta degli attrezzi" e che ha il
valore aggiunto, qualora ve ne fosse bisogno, di "sdoganare" i trattati
internazionali, spesso considerati come poco pragmatici e distanti dalla realtà
quotidiana.
* Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità, art. 2 "Definizioni"
Per "accomodamento ragionevole"
si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non
impongano un onere sproporzionato o eccessivo e adottati, ove ve ne sia
necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il
godimento e l'esercizio, su basi di uguaglianza con gli altri, di tutti i
diritti umani e delle libertà fondamentali.
3 marzo 2010
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