Sostegno e numero di alunni per classe: cosa porterà il nuovo anno scolastico?
Una riflessione
a cura di Salvatore Nocera sulla recente circolare ministeriale che si occupa di
tali questioni
Tratto dal sito: www.superando.it
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 13 aprile scorso la
Circolare
n. 37/10 , concernente gli organici per il prossimo anno
scolastico 2010-2011 , documento che cita tutta la normativa relativa
all'ordinamento scolastico conseguente alle riforme degli ultimi anni, ivi
comprese le norme abrogate sul numero massimo di alunni con disabilità nella
stessa classe e che si conclude con l'insistenza sulla necessità del
raggiungimento dei risparmi previsti .
Essa però, nel preannunciare un'apposita circolare
sull'assegnazione delle ore di sostegno, conseguente alla
Sentenza n. 80/10 della Corte Costituzionale (pubblicata dalla Gazzetta
Ufficiale I Serie Speciale, n. 9, 3 marzo 2010) , dedica un
paragrafo proprio a quest'ultima e sembra quindi opportuno riportare qualche
importante passaggio.
Innanzitutto nella Circolare si precisa che il ripristino
delle deroghe consiste in «ore aggiuntive di sostegno» e ciò fuga il timore
che queste potessero essere ricavate sottraendole ad alunni con disabilità
certificata, ma non versanti in situazione di gravità. Ecco un primo passaggio
che spiega le tabelle allegate recanti i posti in organico di diritto:
«Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti
gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7
della legge 27 dicembre 2002 n° 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai
sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n° 296, che
deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap». Qui,
con la Legge 289/02, si fa espresso riferimento all'obbligo
dell'Amministrazione di assegnare le deroghe, precisando che esse debbono essere
commisurate alle «effettive esigenze» dell'alunno , con riguardo alla
«specifica tipologia di minorazione». Ad esempio disabilità intellettiva,
sensoriale, relazionale o pluriminorazione.
Un altro passaggio interessante riguarda poi il numero
massimo degli alunni per classe : «Le classi delle scuole di ogni ordine e
grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con
disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5
del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione
nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per
quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse
con più di 20 alunni ». Osservazioni Secondo quest'ultima precisazione,
riguardante il numero degli alunni, a nostro avviso, in tali classi, non dovrà
esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo potrà
essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave. Quanto al
numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, la Circolare nulla
dice. E tuttavia, in forza delle Linee Guida Ministeriali per l'Integrazione
Scolastica del 4 agosto 2009, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base
delle esperienze maturate, che essi non debbano superare il numero di due alunni
con disabilità non grave. Per quanto poi riguarda il superamento del tetto di
venti alunni per classe in presenza di alunni con disabilità non grave, si
ritiene che esso possa raggiungere i ventidue alunni (secondo quanto stabilito
dall'articolo 4 del DPR 81/09), in presenza al massimo di due alunni certificati
come "lievi" e non più di venticinque alunni in presenza di un alunno
certificato come "lieve". I
nfine, rispetto al richiamo conclusivo della Circolare al
raggiungimento dei risparmi con la formulazione di tutti gli organici, ci si
permette di ricordare che la citata fondamentale Sentenza 80/10 della Corte
Costituzionale ha sostanzialmente ribadito il principio che i tagli alle spese
non possono comprimere il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente
garantiti come quello allo studio degli alunni con disabilità. Osservazioni,
queste, che sarebbero state superflue se la Circolare del 13 aprile fosse stata
più precisa in merito. Ci si augura che lo sia quella preannunciata.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio
Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo
riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito
dell'AIPD, per gentile concessione.
(5 maggio 2010)
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