Sostegno: quella discutibile decisione del Tribunale di Udine
Articolo a cura di Salvatore Nocera*
Fonte www.superando.it -
Una famiglia friulana viene a sapere solo nel mese di febbraio del 2011 che
le ore di sostegno assegnate al figlio - frequentante la scuola primaria
- sono state ridotte a sedici, rispetto alle ventidue assegnate nell'anno
precedente e riconfermate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato)
per l'anno in corso. Decide quindi di reagire contro questa
palese ingiustizia e scorrettezza di informazione, promuovendo un
ricorso al Tribunale Civile per discriminazione, ai sensi della Legge
67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni). Secondo quanto prevede tale norma, il
ricorso viene trattato e deciso con ordinanza da un giudice monocratico e contro
le sue decisioni si può proporre reclamo al Collegio che deciderà in via
definitiva.
Di fronte al giudice monocratico, dunque, la famiglia
ottiene ragione, dal momento che la riduzione delle sei ore di sostegno
crea discriminazione rispetto agli altri alunni che non hanno subito alcuna
riduzione di orario di docenti. Ciò secondo l'orientamento affermatosi
nell'ormai nota Ordinanza prodotta dal Tribunale di Milano il 10 gennaio
2011 (se ne legga cliccando qui e qui), proprio in tema
di discriminazione a causa della riduzione delle ore di sostegno.
Conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione viene
condannato alle spese e al risarcimento equitativo dei danni non
patrimoniali, come previsto dalla Legge. E tuttavia l'Amministrazione
soccombente decide di proporre reclamo al Collegio il quale, con
l'Ordinanza n. 1245/11 del 12 gennaio scorso, capovolge
il precedente verdetto e dichiara la compensazione delle spese. In
sostanza, a capovolgere la decisione è la testimonianza resa da due
docenti, secondo i quali all'alunno cui erano state tolte le sei ore di docenza
specializzata, ne erano state comunque assegnate altre sei (quattro più due) di
due docenti non specializzati; di tale circostanza l'Amministrazione
aveva solo fatto cenno durante la fase monocratica, senza però addurre alcuna
prova.
Sulla base di ciò, dunque, il Collegio ha ritenuto che
mancasse la discriminazione, poiché l'alunno aveva avuto comunque le sue sei ore
di sostegno.
Osservazioni
Sia consentito osservare che tale decisione non sembra
corretta, sempre sotto il profilo della discriminazione; infatti
non è la stessa cosa avere sei ore di sostegno svolte dallo stesso
docente specializzato e averle svolte, invece, da due docenti non
specializzati. Se il ricorso fosse stato trattato avanti al TAR
(Tribunale Amministrativo Regionale) - come la quasi totalità delle azioni
derivanti dalla riduzione di ore di sostegno - tra i motivi del ricorso
stesso sarebbe stato prospettato quello di violazione di legge - nella
fattispecie l'articolo 14, comma 1 della Legge 104/92 e l'articolo 1, comma 75
della Legge 662/96 -, che assicurano il diritto alla continuità didattica,
nonché la violazione dell'articolo 13, comma 6 della citata Legge
104/92, che stabilisce il diritto alla priorità di ottenere un
docente specializzato rispetto a quelli non specializzati. Nel ricorso
per discriminazione, però, questi motivi non possono essere addotti;
dalla loro illustrazione, tuttavia, può provarsi un aspetto
discriminatorio non basato sulla quantità di ore, come ha fatto il
Collegio, ma sulla qualità delle sei ore di sostegno; e ciò
sembra assai grave.
In questa vicenda, per altro, appare superato il luogo comune
che l'insegnante per il sostegno sia docente della classe, senza alcun
riferimento all'alunno con disabilità ivi presente; infatti, l'Amministrazione
Scolastica, durante la fase monocratica, aveva sostenuto che le sei ore
tolte al ricorrente erano state assegnate a un altro alunno con disabilità
presente nella stessa classe; essendo quindi il docente per il sostegno docente
della classe, non vi sarebbe stata riduzione alcuna delle ore di
sostegno.
Correttamente, invece, il giudice monocratico ha affermato:
«La considerazione non è condivisibile, perché - al di la del
dato formale per cui l'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti un
docente dell'intera classe, è ovvio che la sua presenza è destinata a
fronteggiare le esigenze del singolo alunno disabile, in particolare nei casi in
cui - come quello in esame - la gravita dell'handicap impone
uno stretto e costante contatto tra docente e bambino. Del resto se così non
fosse, nulla avrebbe impedito di mantenere a
[...] l'assegnazione di 22 ore, delle quali 6 contemporanee a quelle
assegnate anche all'altro alunno».
Personalmente, da questa strana vicenda processuale traggo
la convinzione che l'azione antidiscriminatoria per riduzione di ore di
sostegno, ai sensi della Legge 67/06, non offra tutte le garanzie processuali
che può ottenere un normale ricorso al TAR, dal momento che il
Tribunale Civile deve limitarsi ad accertare l'esistenza o meno della
discriminazione, senza poter entrare nell'esame di vizi di legittimità
dell'attività dell'Amministrazione.
Dalla medesima vicenda si trae poi un altro
insegnamento, già definito dal Consiglio di Stato, con la
Sentenza n. 1134/05 e cioè che non si possono sottrarre ore di
sostegno assegnate ad un alunno con disabilità per darle a un altro alunno
con disabilità che ha vinto un ricorso perché il ricorso si vince
contro l'Amministrazione, che deve quindi aggiungere ore di
sostegno e non contro l'altro alunno - il quale non è nemmeno parte del
procedimento - cui verrebbero sottratte.
Infine, continuo a ribadire ormai da anni che se
l'Amministrazione Scolastica assicurasse agli alunni con disabilità classi non
sovraffollate, nel rispetto del tetto massimo di venti alunni - di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09 (articoli 4 e 5,
comma 2) - e una formazione iniziale e obbligatoria in servizio
sulla didattica dell'inclusione per tutti i docenti curricolari, le
famiglie sarebbero molto meno motivate a proporre ricorsi per
ottenere il massimo delle ore di sostegno, poiché sarebbero rassicurate dal
fatto che - quando manca in certe ore il docente per il sostegno - la
presa in carico del progetto di inclusione da parte di tutti gli altri docenti
sarebbe seriamente garantita anche in termini di qualità.
Ma questo oggi ancora non è e quindi le famiglie sono
costrette a rivolgersi alla Magistratura, per ottenere forzosamente ciò che la
scuola dovrebbe spontaneamente fornire, conformemente alla sua natura
pedagogica.
Ma siamo sicuri che tale natura pedagogica non sia ormai
inficiata da ragioni diverse, come quelle di riduzione - a tutti i costi umani -
della spesa per la scuola pubblica?
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce). Responsabile del
Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana
Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito
dell'AIPD, per gentile concessione.
1 febbraio 2012
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