Il 26 luglio entrano in vigore le prime norme del Regolamento Europeo sul trasporto aereo per le persone con disabilità.

Da giovedì, 26 luglio p.v., le persone con disabilità e quelle con mobilità ridotta saranno maggiormente tutelate ogniqualvolta decidano di imbarcarsi su un aereo passeggeri in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto situato in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

Ciò sarà possibile a seguito dell'entrata in vigore di alcuni articoli (nn.3-4) del Regolamento (CE) n.1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

In virtù di tali articoli un vettore aereo, un suo agente ovvero un operatore turistico non potranno rifiutarsi di accettare una prenotazione o di imbarcare una persona per il solo fatto che la stessa abbia problemi di disabilità o di mobilità ridotta. L'unica deroga ammessa per tale divieto consisterebbe nell'esigenza, per i vettori aerei e gli operatori turistici, di rispettare "gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione". Ma anche in tali eccezionali casi l'operatore aereo e/o l'operatore turistico avrebbero il dovere di proporre una soluzione alternativa accettabile.

Ricordiamo, invece, che solo a decorrere dal 26 luglio 2008, entreranno in vigore tutte le altre norme del citato Regolamento, che prevedono, tra l'altro, l'assistenza negli aeroporti per tutto il percorso da ogni punto di arrivo in aeroporto fino all'imbarco sull'aeromobile e viceversa, l'assistenza nelle toilette degli aeroporti, la messa a disposizione di tutte le informazioni ai passeggeri anche in formati alternativi accessibili a tutte le persone con disabilità, la responsabilità civile per lo smarrimento o il danneggiamento di tutte le attrezzature o strumenti di assistenza di proprietà del passeggero con disabilità.

Anffas chiede che ciascuno segnali alla Sede Nazionale sia buone che cattive prassi in uso da parte dei vari vettori aerei, operatori turistici e gestori aeroportuali, affinchè si possa monitorare l'attuazione di tale Regolamento e non ci si trovi a dover riscontrare, volta per volta, la continua elusione di quanto sopra detto in virtù di pretestuosi o lassisti comportamenti da parte di tutti gli operatori vincolati al Regolamento.