Riprendiamo l'articolo apparso nel sito di HandyLex con il titolo "Decreto anti-crisi e invalidità civile"

Decreto anti-crisi e invalidità civile
All'interno del decreto-legge "anticrisi" approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 giugno 2009, è contenuto un articolo che, nelle intenzioni del Governo dichiarate in conferenza stampa, dovrebbe consentire tempi più rapidi e modalità di più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, attribuendo all'INPS nuove competenze. Ma vediamo in concreto di cosa si tratta.

L'articolo in questione porta il titolo: " Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile " e rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione, e del ricorso giurisprudenziale. L'articolo non fa cenno ad una diversa fissazione dei tempi massimi di accertamento e di concessione, anche se – nelle dichiarazioni governativa viene ventilata una riduzione dei tempi medi – fra la domanda e la definitiva concessione – dagli attuali 11 mesi a 4 mesi.

Domanda di accertamento degli stati invalidanti
L'articolo riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo) che le domande di accertamento dell'handicap (Legge 104/1992) che quelle per la disabilità (Legge 68/1999).
Com'è ora: le domande si presentano alla segreteria della Commissione di accertamento presso l'Azienda Usl di residenza che provvede, entro 90 giorni a fissare la data di accertamento.
Come sarà: se il decreto legge verrà convertito in legge nell'attuale testo, dal primo gennaio 2010 le domande verranno presentate esclusivamente all'INPS che provvederà all'invio, per via telematica, all'Azienda Usl di competenza che provvederà alla convocazione. La disposizione presuppone che esista una rete e una modalità d comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale.

L'accertamento e la verifica
Com'è ora: attualmente l'accertamento degli stati invalidanti viene effettuato da una specifica Commissione presente in ogni Azienda Usl. Una volta redatto il verbale viene trasmesso alla Commissione di verifica dell'INPS che ha tempo 60 giorni per confermare l'esito, oppure per sospendere il procedimento richiedendo chiarimenti alla Commissione Usl, oppure per convocare a visita l'interessato per approfondimenti.
Come sarà: La Commissione dell'Azienda Usl sarà integrata con un medico INPS. Questo lascia supporre che il passaggio di verifica – che ora comporta almeno 60 giorni – dovrebbe essere soppresso. L'articolo, tuttavia, sembra contraddittorio quando precisa: "In ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS". Tuttavia, è verosimile che questa sottolineatura stia ad indicare la "facoltà di veto" del medico INPS all'interno della Commissione Usl cui è chiamato a partecipare. In tal caso, andrà ridefinito il ruolo dei Presidenti delle Commissioni e della "collegialità" delle decisioni assunte dalle stesse.
L'articolo non modifica la composizione delle Commissioni Usl che rimangono uguali, inclusi i medici rappresentanti delle associazioni "storiche", ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS .
La successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS. Non è chiaro se questa indicazione riguarderà solo le verifiche a campione oppure ogni procedimento di revisione o di rivedibilità anche se stabilito dalla Commissione Usl.

La valutazione delle minorazioni civili
Com'è ora: le Commissioni di accertamento e le Commissioni di verifica INPS, per valutare le minorazioni civili, applicano le modalità e le tabelle riportate nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992.
La Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) aveva delegato il Governo alla revisione dei criteri di accertamento dell'invalidità "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità." Nel frattempo l'OMS ha approvato l'ICF (Classificazione Internazionale del Fuzionamento, della Disabilità e della Salute) che l'Italia ha provveduto a recepire.
Come sarà: entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della Salute nomina una Commissione con il compito di "aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità già approvate con Decreto del 5 febbraio 1992 (...)." con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nessuna modifica in vista, quindi, quanto alla logica attuale della valutazione delle minorazioni.

La concessione delle provvidenze economiche
Com'è ora: se il verbale di invalidità civili, cecità civile e sordomutismo contiene i presupposti sanitari per l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni), inizia l'iter per la concessione che prevede un'istruttoria sugli altri requisiti (reddito personale, ricovero). Una volta concluso, il decreto di concessione viene trasmesso all'INPS per l'erogazione delle provvidenze stesse.
La concessione delle provvidenze economiche è espressamente attribuito alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Come sarà: Con un accordo quadro fra Ministero della Salute e Conferenza Stato – Regioni, le competenze concessorie saranno trasferite all'INPS. L'accordo dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Il ricorso
Com'è ora: il ricorso contro i verbali e contro la mancata concessione delle provvidenze è possibile solo davanti al giudice (e con l'assistenza di un legale). Dal 2005 le comunicazioni relative ai ricorsi devono essere comunicati anche all'INPS.
Non è possibile il ricorso amministrativo né è prevista l'istanza di riesame per autotutela.
Come sarà: l'INPS diventa unica "controparte". Inoltre nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS.
Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del contenzione in giudizio.

Ora il decreto passa all'esame delle Camere per la conversione in legge, entro 60 giorni, con modificazioni o senza.

Testo non ufficiale dell'articolo 20 del Decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009

Art. 20
Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico- procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola "anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e"; d) è aggiunto, infine il seguente comma: "6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell' ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1 aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.".
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

(2 luglio 2009)