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2010, l'anno dei grandi cambiamenti per gli accertamenti dell'invalidità civile e stato di handicap


Come anticipato in chiusura dell'anno, dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova procedura per l'accertamento dell'invalidità civile/stato di handicap. A poco più di dieci giorni dall'avvio di questa nuova "era", con i dati disponibili ad oggi, facciamo il punto della situazione, delineando tutti i passaggi che sarà necessario compiere.
Tutta la documentazione disponibile, a cui si farà riferimento nel testo, potrà essere visionata cliccando direttamente sulla parola sottolineata.

Per presentare domanda di accertamento dell'invalidità civile/stato di handicap, il cittadino interessato dovrà recarsi presso un "medico certificatore", vale a dire un medico (con qualsiasi tipo di specializzazione, quindi non solo il medico di base) che abbia ottenuto l'autorizzazione da parte dell'INPS a procedere all'invio del certificato attestante la patologia da cui è affetta la persona all'istituto previdenziale.
E' importante precisare che sono abilitati a "certificare" solo quei medici che ne abbiano fatto richiesta, quindi, non tutti i medici di base possono provvedere ad espletare tale compito. Un importante elemento di novità che riguarda proprio questo tipo di certificato è che i medici dovranno avvalersi di un modello predisposto dall'INPS (Mod. C (certificato medico) Cod. AP68, visionabile in formato pdf), così da rendere omogenea la procedura su tutto il territorio nazionale. Per sapere quali sono i medici, ad oggi, a cui potersi rivolgere, è necessario consultare l'elenco, suddiviso per Province, messo a disposizione sul sito dell'INPS seguendo questo link: www.inps.it, invalidità civile (logo in basso alla pagina) ---> Invalidità civile: l'elenco dei medici certificatori (in basso alla pagina).

In risposta all''invio del certificato, il medico riceverà un codice identificativo, che provvederà a consegnare alla persona interessata che, a sua volta, dovrà riportarlo nel modello elettronico di domanda per l'accertamento. A questo proposito, per poter inoltrare la domanda ed attivare le procedure per l'accertamento, il cittadino dovrà munirsi lui stesso di un codice PIN che gli consentirà l'accesso alle pagine del sito INPS dedicate all'inoltro della domanda di accertamento.
E' importante ricordare che tutti i cittadini possono avvalersi, per questa procedura, del supporto di patronati o di associazioni, tra cui ANFFAS ( ed in particolare gli sportelli locali SAI?). Al momento , però, le associazioni di categoria non hanno ancora la disponibilità di un PIN e quindi, ad oggi, il cittadino può solo attivare la procedura direttamente.
Per inoltrare la richiesta del codice PIN, il cittadino (patronato e/o associazione) potranno seguire questo link: www.inps.it (area blu, servizi on-line) ---> Richiesta Pin On-Line ---> Assegnazione Pin (sulla sinistra).
Il PIN in questione è composto da una serie di caratteri alfanumerici, di cui i primi 8 verranno assegnati contestualmente all'inoltro della domanda on-line mentre, per motivi di sicurezza, la seconda parte verrà recapitata all'indirizzo postale indicato dal cittadino.

Una volta ottenuto il PIN completo, il diretto interessato (cittadino/patronato/associazione) dovrà nuovamente accedere al portale dell'INPS e completare la domanda di accertamento dell'invalidità seguendo questo link : www.inps.it, Servizi On-line (area blu) ---> Per tipologia di utente.

L'istanza potrà considerarsi perfezionata solo quando sia il certificato medico che la domanda per l'accertamento saranno state inviate e da quel momento inizierà la maturazione di tutti quei benefici che possono essere per legge riconosciuti anteriormente alla visita d'accertamento (come per esempio le provvidenze economiche, che seppur riconosciute e liquidate successivamente, iniziano a maturare dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).

Successivamente l'interessato sarà chiamato a visita.
La Commissione che effettuerà la visita di 1° grado sarà quella che attualmente è presente presso le ASL composta, stavolta, sia dai rappresentanti di categoria che da un medico dell'INPS; motivo per cui, in gergo, tale commissione viene già chiamata "Commissione Integrata ASL-INPS" .

Se la valutazione della Commissione ASL-INPS dovesse essere adottata all'unanimità , allora tutti i benefici riconducibili all'accertamento (di invalidità civile o stato di handicap) inizieranno a decorrere immediatamente . Se, viceversa, la valutazione della Commissione ASL-INPS dovesse essere adottata a maggioranza , allora la procedura continuerà secondo le attuali dinamiche, ossia ponendo il verbale all'attenzione della Commissione di II Grado presso le INPS Provinciali (ex Commissione di Verifica Provinciale). Indipendentemente dal momento dell'effettiva liquidazione delle provvidenze economiche e della concessione dei benefici assistenziali, l'ammontare delle provvidenze economiche sarà comunque calcolato sempre a partire dal mese successivo dalla presentazione della domanda.

L'erogazione dei benefici economici, a differenza di quanto è avvenuto sino ad ora, sarà interamente curata dall' INPS : ciò vuol dire che sarà una sola struttura, l'INPS appunto, ad occuparsi dei pagamenti ma anche dell'accertamento degli ulteriori requisiti amministrativi (cittadinanza, permesso di soggiorno, reddito, ricovero a tempo pieno) che, fino a dicembre 2009, invece, erano a carico di Comuni e/o Prefetture. L'espletamento di tali verifiche amministrative avverrà, però, attraverso ad apposite convenzioni tra ciascuna Regione e relativa INPS Regionale.
Da segnalare che l'INPS si è lodevolmente impegnata a far si che l'intero iter (dal momento in cui si incrocia certificato medico e domanda di accertamento al momento dell'erogazione del beneficio) non superi i 120 giorni di durata.
Pertanto, dal momento della presentazione della domanda fino al momento dell'erogazione delle provvidenze economiche, l'intera regia ricadrà sull'INPS, assicurando in tale maniera un'uniformità di applicazione per tutto il territorio nazionale, una governabilità attraverso un unico sistema informatico dell'intera procedura ed assicurando al diretto interessato, la possibilità di avere contezza dello stato dell'arte della propria pratica immettendo, anche attraverso i soggetti intermediari sopra ricordati, il codice identificativo della stessa.

Un'ultima annotazione in merito al ricorso giudiziale avverso il mancato riconoscimento di quanto spettante. Il ricorso, da presentare entro 6 mesi dalla notifica del verbale di accertamento, dovrà essere notificato esclusivamente alle sedi Provinciali dell'INPS e non più anche all'Avvocatura Generale dello Stato.
L'intero meccanismo così come delineato, una volta andato a regime, dovrebbe essere garanzia di una maggior trasparenza, celerità ed adeguatezza per il sistema di accertamento dell'invalidità civile e dello stato di "handicap".

La collaborazione tra ANFFAS ed INPS, che si è intensificata in questi ultimi tempi precedenti l'entrata in vigore del nuovo regolamento, ha fatto si che alcuni nodi critici venissero risolti o, quanto meno, venissero al pettine, così da poter individuare, in sinergia, delle soluzioni "moderne", in linea quindi sia con la nuova impostazione delineata dall'Istituto Previdenziale, sia con il principio di protezione e promozione dei diritti delle persone con disabilità (cos' come enunciato nella Convenzione ONU).
Tra il primo gruppo, annotiamo il re-inserimento di Anffas nelle Commissioni di Verifica Provinciali, cosa certamente non da poco. Per questo motivo, e sempre nell'ottica di non farci trovare impreparati, Anffas sta invitando tutte le proprie strutture associative interessate ad essere abilitate all'invio telematico delle domande, facendo leva sulle professionalità già presenti all'interno delle associazioni che sono coinvolte nelle attività degli sportelli S.A.I.? locali. Altro ottimo esempio di fattiva collaborazione è stata l'inclusione dell'ipotesi che la domanda di invalidità civile possa essere presentata anche dall'amministratore di sostegno. Qualora si verificasse questo caso, l'interessato dovrà fare riferimento alla Domanda di Invalidità Civile - minorenne [ AP67 ] anche qualora il richiedente fosse maggiorenne. Per coloro che, invece, abbiano più di 18 anni e non si avvalgano di un amministratore di sostegno, il modello da utilizzare sarà la Domanda di Invalidità Civile - maggiorenne [ AP66 ].

Per ciò che riguarda, invece, alcune "migliorie" che Anffas sta discutendo con l'INPS, facilitiamo la lettura proponendo questo semplice specchietto:

PUNTO CRITICO: L'Inps non ha regolamentato l'ipotesi della presentazione di nuova visita in prossimità del compimento della maggiore età di persona già riconosciuta invalida civile.
CORRETTIVO PROPOSTO Occorre che l'Inps preveda che, nei due mesi precedenti al compimento della maggiore età, ugualmente i genitori possono presentare, in nome e per conto, dei figli minori, la richiesta per l'accertamento dell'invalidità civile per i maggiorenni.

PUNTO CRITICO: Nel Messaggio Inps n. 24477/09 è prevista la possibilità della visita domiciliare, da richiedere con la presentazione dell'allegato Modello D.
CORRETTIVO PROPOSTO: Occorre evitare che sia solo un componente della Commissione ASL-INPS, in quanto delegato, ad effettuare la visita domiciliare, laddove, viceversa, la valutazione "collegiale" della condizione della persona visitata presupporrebbe anche una visita medica di tipo "collegiale", come riportato dall'art 1. comma 5 del D.M. n. 387/1991.
Occorre inoltre precisare che in alcun modo può essere posto a carico delle persona da visitare (o dei suoi familiari) la predisposizione di una soluzione perché i componenti la Commissione raggiungano il domicilio della persona.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che la speranza è che questo nuovo sistema sia maggiormente efficace ed efficiente, ma noi associazioni vogliamo leggere questo cambiamento come un passo avanti verso un radicale cambiamento culturale e di approccio verso la disabilità, che superi le certificazioni basate su modelli medici (grande pecca di questa riforma è l'utilizzo, ancora, dell'ICD 9!) per abbracciare, piuttosto, i principi contenuti -anche- nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e giungere ad una progettazione personalizzata, che si moduli nel tempo e che ponga al centro la rimozione degli ostacoli e il principio di pari opportunità.

12 gennaio 2010


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