2010, l'anno dei grandi cambiamenti per gli accertamenti dell'invalidità civile e stato di handicap
Come anticipato in
chiusura dell'anno, dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova
procedura per l'accertamento dell'invalidità civile/stato di handicap. A poco
più di dieci giorni dall'avvio di questa nuova "era", con i dati disponibili ad
oggi, facciamo il punto della situazione, delineando tutti i passaggi che sarà
necessario compiere.
Tutta la documentazione disponibile, a cui si farà
riferimento nel testo, potrà essere visionata cliccando direttamente sulla
parola sottolineata.
Per presentare
domanda di accertamento dell'invalidità civile/stato di handicap, il
cittadino interessato dovrà recarsi presso un "medico certificatore",
vale a dire un medico (con qualsiasi tipo di specializzazione, quindi non solo
il medico di base) che abbia ottenuto l'autorizzazione da parte dell'INPS a
procedere all'invio del certificato attestante la patologia da cui è affetta la
persona all'istituto previdenziale.
E' importante precisare che sono abilitati a
"certificare" solo quei medici che ne abbiano fatto richiesta, quindi, non tutti
i medici di base possono provvedere ad espletare tale compito. Un importante
elemento di novità che riguarda proprio questo tipo di certificato è che i
medici dovranno avvalersi di un modello predisposto dall'INPS (Mod.
C (certificato medico) Cod. AP68, visionabile in formato pdf), così
da rendere omogenea la procedura su tutto il territorio nazionale. Per sapere
quali sono i medici, ad oggi, a cui potersi rivolgere, è necessario consultare
l'elenco, suddiviso per Province, messo a disposizione sul sito dell'INPS
seguendo questo
link: www.inps.it, invalidità civile (logo in basso alla pagina)
---> Invalidità civile: l'elenco dei medici certificatori (in basso
alla pagina).
In risposta all''invio del certificato, il medico riceverà
un codice identificativo, che provvederà a consegnare alla persona
interessata che, a sua volta, dovrà riportarlo nel modello elettronico di
domanda per l'accertamento. A questo proposito, per poter inoltrare la
domanda ed attivare le procedure per l'accertamento, il cittadino dovrà munirsi
lui stesso di un codice PIN che gli consentirà l'accesso alle pagine del sito
INPS dedicate all'inoltro della domanda di accertamento.
E'
importante ricordare che tutti i cittadini possono avvalersi, per questa
procedura, del supporto di patronati o di associazioni, tra cui ANFFAS (
ed in particolare gli sportelli locali SAI?). Al momento , però,
le associazioni di categoria non hanno ancora la disponibilità di un PIN
e quindi, ad oggi, il cittadino può solo attivare la procedura
direttamente.
Per inoltrare la richiesta del codice PIN, il cittadino
(patronato e/o associazione) potranno seguire questo
link: www.inps.it (area blu, servizi on-line) --->
Richiesta Pin On-Line ---> Assegnazione Pin (sulla sinistra).
Il
PIN in questione è composto da una serie di caratteri alfanumerici, di cui i
primi 8 verranno assegnati contestualmente all'inoltro della domanda on-line
mentre, per motivi di sicurezza, la seconda parte verrà recapitata all'indirizzo
postale indicato dal cittadino.
Una volta ottenuto il
PIN completo, il diretto interessato (cittadino/patronato/associazione) dovrà
nuovamente accedere al portale dell'INPS e completare la domanda di
accertamento dell'invalidità seguendo questo
link : www.inps.it, Servizi On-line (area blu) --->
Per tipologia di utente.
L'istanza potrà
considerarsi perfezionata solo quando sia il certificato medico che la
domanda per l'accertamento saranno state inviate e da quel momento inizierà
la maturazione di tutti quei benefici che possono essere per legge riconosciuti
anteriormente alla visita d'accertamento (come per esempio le provvidenze
economiche, che seppur riconosciute e liquidate successivamente, iniziano a
maturare dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).
Successivamente
l'interessato sarà chiamato a visita.
La Commissione che effettuerà la
visita di 1° grado sarà quella che attualmente è presente presso le
ASL composta, stavolta, sia dai rappresentanti di categoria che da un
medico dell'INPS; motivo per cui, in gergo, tale commissione viene già chiamata
"Commissione Integrata ASL-INPS" .
Se la valutazione della Commissione ASL-INPS dovesse essere
adottata all'unanimità , allora tutti i benefici riconducibili
all'accertamento (di invalidità civile o stato di handicap) inizieranno a
decorrere immediatamente . Se, viceversa, la valutazione della
Commissione ASL-INPS dovesse essere adottata a maggioranza , allora la
procedura continuerà secondo le attuali dinamiche, ossia ponendo il verbale
all'attenzione della Commissione di II Grado presso le INPS Provinciali (ex
Commissione di Verifica Provinciale). Indipendentemente dal momento
dell'effettiva liquidazione delle provvidenze economiche e della concessione dei
benefici assistenziali, l'ammontare delle provvidenze economiche sarà comunque
calcolato sempre a partire dal mese successivo dalla presentazione della
domanda.
L'erogazione dei benefici economici, a differenza di
quanto è avvenuto sino ad ora, sarà interamente curata dall' INPS : ciò
vuol dire che sarà una sola struttura, l'INPS appunto, ad occuparsi dei
pagamenti ma anche dell'accertamento degli ulteriori requisiti amministrativi
(cittadinanza, permesso di soggiorno, reddito, ricovero a tempo pieno) che, fino
a dicembre 2009, invece, erano a carico di Comuni e/o Prefetture. L'espletamento
di tali verifiche amministrative avverrà, però, attraverso ad apposite
convenzioni tra ciascuna Regione e relativa INPS Regionale.
Da segnalare
che l'INPS si è lodevolmente impegnata a far si che l'intero iter (dal momento
in cui si incrocia certificato medico e domanda di accertamento al momento
dell'erogazione del beneficio) non superi i 120 giorni di durata.
Pertanto, dal momento della presentazione della domanda fino al momento
dell'erogazione delle provvidenze economiche, l'intera regia ricadrà sull'INPS,
assicurando in tale maniera un'uniformità di applicazione per tutto il
territorio nazionale, una governabilità attraverso un unico sistema informatico
dell'intera procedura ed assicurando al diretto interessato, la possibilità di
avere contezza dello stato dell'arte della propria pratica immettendo, anche
attraverso i soggetti intermediari sopra ricordati, il codice identificativo
della stessa.
Un'ultima annotazione in merito al ricorso giudiziale
avverso il mancato riconoscimento di quanto spettante. Il ricorso, da
presentare entro 6 mesi dalla notifica del verbale di accertamento, dovrà
essere notificato esclusivamente alle sedi Provinciali dell'INPS e non più anche
all'Avvocatura Generale dello Stato.
L'intero meccanismo così come
delineato, una volta andato a regime, dovrebbe essere garanzia di una maggior
trasparenza, celerità ed adeguatezza per il sistema di accertamento
dell'invalidità civile e dello stato di "handicap".
La collaborazione
tra ANFFAS ed INPS, che si è intensificata in questi ultimi tempi precedenti
l'entrata in vigore del nuovo regolamento, ha fatto si che alcuni nodi critici
venissero risolti o, quanto meno, venissero al pettine, così da poter
individuare, in sinergia, delle soluzioni "moderne", in linea quindi sia con la
nuova impostazione delineata dall'Istituto Previdenziale, sia con il principio
di protezione e promozione dei diritti delle persone con disabilità (cos' come
enunciato nella Convenzione ONU).
Tra il primo gruppo, annotiamo il
re-inserimento di Anffas nelle Commissioni di Verifica Provinciali, cosa
certamente non da poco. Per questo motivo, e sempre nell'ottica di non farci
trovare impreparati, Anffas sta invitando tutte le proprie strutture associative
interessate ad essere abilitate all'invio telematico delle domande, facendo leva
sulle professionalità già presenti all'interno delle associazioni che sono
coinvolte nelle attività degli sportelli S.A.I.? locali. Altro ottimo esempio di
fattiva collaborazione è stata l'inclusione dell'ipotesi che la domanda di
invalidità civile possa essere presentata anche dall'amministratore di
sostegno. Qualora si verificasse questo caso, l'interessato dovrà fare
riferimento alla Domanda
di Invalidità Civile - minorenne [ AP67 ] anche qualora il
richiedente fosse maggiorenne. Per coloro che, invece, abbiano più di 18 anni e
non si avvalgano di un amministratore di sostegno, il modello da utilizzare sarà
la Domanda di Invalidità Civile - maggiorenne [ AP66
].
Per ciò che riguarda,
invece, alcune "migliorie" che Anffas sta discutendo con l'INPS,
facilitiamo la lettura proponendo questo semplice specchietto:
PUNTO CRITICO:
L'Inps non ha regolamentato l'ipotesi della presentazione di nuova visita in
prossimità del compimento della maggiore età di persona già riconosciuta
invalida civile.
CORRETTIVO PROPOSTO Occorre che l'Inps preveda che,
nei due mesi precedenti al compimento della maggiore età, ugualmente i genitori
possono presentare, in nome e per conto, dei figli minori, la richiesta per
l'accertamento dell'invalidità civile per i maggiorenni.
PUNTO CRITICO:
Nel Messaggio Inps n. 24477/09 è prevista la possibilità della visita
domiciliare, da richiedere con la presentazione dell'allegato Modello D.
CORRETTIVO PROPOSTO: Occorre evitare che sia solo un componente della
Commissione ASL-INPS, in quanto delegato, ad effettuare la visita domiciliare,
laddove, viceversa, la valutazione "collegiale" della condizione della persona
visitata presupporrebbe anche una visita medica di tipo "collegiale", come
riportato dall'art 1. comma 5 del D.M. n. 387/1991.
Occorre inoltre
precisare che in alcun modo può essere posto a carico delle persona da visitare
(o dei suoi familiari) la predisposizione di una soluzione perché i componenti
la Commissione raggiungano il domicilio della persona.
Alla luce di quanto
esposto, è evidente che la speranza è che questo nuovo sistema sia maggiormente
efficace ed efficiente, ma noi associazioni vogliamo leggere questo cambiamento
come un passo avanti verso un radicale cambiamento culturale e di approccio
verso la disabilità, che superi le certificazioni basate su modelli medici
(grande pecca di questa riforma è l'utilizzo, ancora, dell'ICD 9!) per
abbracciare, piuttosto, i principi contenuti -anche- nella Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità e giungere ad una progettazione
personalizzata, che si moduli nel tempo e che ponga al centro la rimozione degli
ostacoli e il principio di pari opportunità.
12 gennaio 2010
|