illustrazione di matita e foglio bianco Una risposta concreta, dati alla mano, su come attuare una vera politica di contrasto alle "false invalidità"

Emendamenti al Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."

Emendamento: all'articolo 10 Abrogare il comma 1.

Relazione
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In realtà il comma non è efficace né rispetto al contenimento dei costi, né riguardo al contrasto delle "false invalidità".
Come evidenziato dalla Relazione tecnica al Decreto, l'innalzamento della percentuale di invalidità dal 74% al 85% quale soglia per accedere all'assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi parziali, comporterebbe un limitato risparmio di 10 milioni di euro per il primo anno, 30 milioni per il secondo, e 40 milioni per il terzo.
Peraltro inciderebbe sulla categoria di invalidi civili per i quali già sono previsti requisiti particolarmente stringenti: iscrizione alle liste di collocamento e un limite reddituale particolarmente basso: 4.408,95 euro annui.
Infine, l'elevazione di quella percentuale comporterebbe l'esclusione di persone affette da significative patologie per le quali la normativa di riferimento – in particolare il Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 – prevede una percentuale di invalidità inferiore al 85%. A titolo di esempio: psicosi ossessiva, sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali, sindrome delirante cronica, sindrome depressiva endogena grave, perdita totale della lingua, laringectomia totale, laringectomia totale con tracheostomia definitiva (...).

Emendamento: all'articolo 10, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
1 bis . Dal 1 gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato – Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma.

Relazione
Il comma 1 bis proposto è significativo sotto il profilo del contenimento dei costi. Dal 2005 non era più ammesso il ricorso amministrativo, abrogato perché (allora) del tutto inefficace.
Questo ha tuttavia prodotto un fortissimo contenzioso giurisdizionale che ha portato attualmente a circa 350mila cause pendenti in materia di invalidità civile con un giro d'affari di oltre 2 miliardi. Lo stesso giro d'affari produce contenzioso anche in presenza di elementi che ne sconsiglierebbero l'avvio.
Per quanto, in questi anni, INPS, in forza di specifiche disposizioni, abbia potenziato e qualificato la sua presenza in giudizio, in un numero significativo di cause lo Stato soccombe con tutto ciò che comporta in termini di costi.
Il comma 1 septies, quindi, formula la reintroduzione del ricorso amministrativo da presentare all'INPS che per questo genere di procedure è già ampiamente organizzato con i suoi Comitati provinciali. Sarà, comunque compito del Ministero dell'economia, di concerto con quello della salute e quello del lavoro, definire le modalità operative dei nuovi procedimenti, sentendo anche la Conferenza Stato-Regioni in un ottica di coinvolgimento delle stesse nelle procedure di ricorso.
L'affidamento all'INPS di questa competenza consente poi di razionalizzare e rafforzare l'eventuale successiva gestione del contenzioso giurisdizionale, ma soprattutto ridurre drasticamente il ricorso in giudizio con i costi di cui si è detto e con gli evidenti oneri per la giustizia civile.

Emendamento all'articolo 10, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:
4 bis - Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonchè alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
4 ter - Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della Pubblica Amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile.
Fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante e/o dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente.

Relazione
La ridefinizione dei criteri selettivi e delle modalità di svolgimento del piano di verifica previsto dal comma 4, consente di migliorare, sulla scorta dell'esperienza acquisita dopo l'analogo piano approvato nel 2008, le indicazioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro 29 gennaio 2009 e di prevedere ulteriori elementi di controllo e monitoraggio.
Merita ricordare che i controlli effettuati in attuazione dell'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, hanno investito solo gli invalidi titolari di provvidenze economiche, ma non gli invalidi che non percepiscono pensione o indennità.
Se, ad un lato, la norma ha un senso rispetto al contenimento di una spesa impropria, dall'altro non colpisce il fenomeno delle "false invalidità" che fruiscono di benefici relativi all'assegnazione del posto di lavoro, all'opportunità di fruire di contributi figurativi utili al pensionamento (due mesi ogni anno lavorato ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 80, comma 3) oltre ai noti permessi lavorativi previsti all'articolo 33 della legge 104/1992), alle esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari e alle agevolazioni fiscali.
L'emendamento, quindi, prevede che il piano straordinario di verifica venga effettuato anche nei confronti di invalidi che non percepiscono prestazioni economiche al titolo della minorazione, ma che siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Oltre al risparmio in termini di prestazioni indirette o che gravano sul comparto previdenziale, il monitoraggio che ne consegue consente di disporre di dati rispetto l'efficacia e all'appropriatezza dei meccanismi di collocamento al lavoro nel comparto pubblico.

Emendamento all'articolo 10, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
6 – La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto previste dall'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nella programmazione dei controlli fiscali vengono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005.

Relazione
Dal 1997 al 2000 sono state approvate disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto e alla guida delle persone con disabilità (motoria, intellettiva e sensoriale). Il beneficio più significativo consiste nell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al momento dell'acquisto a fronte della presentazione di documentazione comprovante la disabilità con precise connotazioni tipologiche o di gravità. Si stima che annualmente accedano a tale beneficio non meno di 15.000 contribuenti, ma anche che l'elusione in tale ambito sia di notevole entità anche a causa dei limitati controlli effettuati nella fase di prima applicazione delle norme agevolative.

Ugualmente, il Legislatore nel 1997 ha previsto analoghe agevolazioni per l'acquisto di "sussidi tecnici o informatici", cioè un'ampia gamma di prodotti.
In questo caso si stima che non meno di 30.000 persone ogni anno fruiscano dell'IVA agevolata. Nonostante gli obblighi documentali siano piuttosto serratati (obbligo di presentazione di specifica prescrizione autorizzativa), viene segnalata una diffusa disapplicazione delle disposizioni che comporta un evidente danno per l'erario.
L'intento del comma proposto risiede sia nel tentativo di recupero delle agevolazioni indebitamente applicate, sia la dissuasione di ulteriori forme di evasione fiscale.

Note su riferimenti legislativi
Note al comma 6

L'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recita:
"Articolo 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap) (...)
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione."

L'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recita:
Art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto) (...)
"7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo."

L'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recita:
Art. 50. (Agevolazioni per i disabili) - 1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;".

L'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recita:
" Art. 2. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (...)
9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota."

10 giugno 2010

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