luci_ombreRiflessioni di Anffas Onlus sull'argomento

Tutti ricorderanno che nel corso degli ultimi mesi vibranti erano state le proteste degli insegnanti precari di sostegno, delle famiglie e delle Associazioni di tutela degli alunni con disabilità, allorquando il Miur aveva annunciato di voler utilizzare gli insegnanti non specializzati per il sostegno, ma in esubero per gli alunni con disabilità, prevedendo solo alcune ore di formazione specifica per tale riconversione. Di fatto, tale intendimenti andavano contro quanto previsto dall'art. 13 comma 3 Legge n. 104/1992 che richiedeva e richiede che gli insegnanti di sostegno siano "specializzati" e che quindi seguano un congruo iter formativo.

Il Miur aveva accantonato tale proposta, anche a seguito dell'incontro avuto in seno all'Osservatorio Nazionale sull'inclusione scolastica il 10 gennaio scorso,accogliendo tutta una serie di osservazioni critiche che erano state poste. Il 16 aprile 2012 però è stato emanato il Decreto n. 7 a firma del Dott. Chiappetta, Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero, che ha previsto l'introduzione di corsi di formazione per gli insegnanti a tempo indeterminato in esubero da utilizzare su cattedre di sostegno. Sia l'excursus di questi mesi, sia il contenuto di tale Decreto è facilmente ricostruibile dall'articolo apparso sul sito superabile.it.

Ma Anffas vuole porre in essere delle primissime considerazioni su tale Decreto, ripromettendosi anche di aprire il dibattito e l'analisi dello stesso con le altre Associazioni ed in seno anche all'Osservatorio Nazionale sull'inclusione scolastica del Ministero.

Sicuramente è da considerare l'incremento delle ore di formazione che da sole n. 120 sono passata a poco sopra le 400 ore, ma le stesse comunque risultano ancora di gran lunga inferiori rispetto a quelle sostenute da chi, oggi ancora precario, si è comunque specializzato per il sostegno seguendo corsi di oltre 800 ore. Tale considerazione poi assume tutta la sua importanza, laddove si rilevi che, secondo l'Allegato B del suddetto Decreto, le ore di lezione possono essere anche sostituite, fino al 50%, da lezioni on – line (non così, almeno, per i tirocini ed i laboratori).

Un'ulteriore previsione che genera più di una perplessità è la previsione che il docente frequentante tali corsi possa anche prima del superamento della prova finale del terzo ed ultimo modulo ricoprire una cattedra di sostegno; addirittura anche non avendo completato il secondo modulo, se trattasi di territori disagiati.

Infine, è da segnalare che all'art. 5 del Decreto n. 7/2012 si prevede che i docenti di scuola secondaria di II grado che abbiano conseguito il livello intermedio sono ricompresi in un'unica graduatoria senza suddivisione di aree disciplinari, come generalmente avviene per le graduatorie di sostegno della scuola superiore stante la specificità degli insegnamenti.

Sicuramente, invece, degno di pregio è il tentativo del Miur di ricordare il profilo professionale e funzionale del docente dell'insegnante di sostegno, così come descritto nell'Allegato A del Decreto, che invitiamo a leggere con molta attenzione.

24 aprile 2012