V PUNTATA - 1989/1992
"Handicap Psichico e Mass Media" è il tema al quale fu dedicata
la "V Giornata Nazionale dell'Informazione Anffas" svoltasi nel 1989 e, proprio
nell'ottica dell'attenzione che si era scelto di dedicare ai mezzi di
comunicazione di massa, Anffas aveva deciso di dotarsi di una società Editrice
costituendo, proprio in quell'anno, la "Editrice Anffas" per il rilancio del
periodico "Anffas Famiglie".
Alle porte degli anni '90 Anffas si presentava
con 165 sezioni in tutta Italia e con l'intenzione di ribaltare l'approccio
politico al mondo della disabilità operando affinchè fosse superata la tendenza
all'assistenzialismo per giungere all'affermazione dei diritti umani e civili.
Già nel 1990, alle Assemblee Nazionali Anffas si iniziava a parlare di
autonomia delle sezioni, viste le situazioni economiche di alcune che gravavano,
poi, sull'intero bilancio associativo. (Sappiamo bene che tale processo avrebbe
richiesto più di un decennio per essere fattivamente attuato).
Nello stesso
anno, Anffas stipulò un protocollo d'intesa con la FISHa, federazione sportiva
del CONI, per l'individuazione e la realizzazione di linee d'azione per la
promozione dello sport anche per le persone con disabilità, in particolare
quelle con disabilità intellettiva e relazionale, ed organizzò, in
collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e del Ministero degli Affari Sociali, il Convegno "Handicap
psichico: ricerca, formazione, servizi negli anni ‘90".
In quell'anno anche
la Fondazione "Dopo di Noi" otteneva il riconoscimento della Personalità
Giuridica da parte del Presidente della Repubblica.
Il 1992 si apriva con
l'emanazione della Legge n. 104 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" che Anffas interpretò subito
come "un edificio del quale sono state costruite solo delle solide
fondamenta..." ed alla quale fu dedicato anche un intervento dell'allora
Ministro per gli Affari Sociali Rosa Russo Jervolino all'Assemblea Nazionale.
Nel frattempo, i problemi economici che già da tempo gravavano
sull'associazione si facevano sempre più ingenti e si organizzavano diverse
attività di raccolta fondi per sostenere l'attività della Sede Nazionale, ma
soprattutto per dar vita e continuità al "progetto immagine" previsto per far
meglio circolare il pensiero associativo.
In questo contesto, le Terme di
Castrocaro devolsero, a favore di Anffas, i proventi ricavati dalle incisioni
discografiche del Concorso Nazionale "Voci e Volti Nuovi", commissionate dalla
Fonit Cetra.
Quell'anno si concluse con una circostanza che sembra oggi a
noi estremamente attuale: l'organizzazione di una manifestazione nazionale a
Roma per protestare contro i tagli previsti dalla Legge Finanziaria 1993.
NEL FRATTEMPO IL QUADRO POLITICO – NORMATIVO EVOLVEVA COSI'...
Un periodo importante, quello che si affronta in questa puntata
della storia dell'Associazione, nel quale sono stati emanati provvedimenti
importanti per la vita delle persone, come il decreto di riforma della Sanità, o
la riforma della Scuola Elementare.
Dal nostro punto di vista però, il
quinquennio che viene qui ricordato è il periodo nel quale sono state approvate
due Leggi che hanno saputo ben rappresentare le istanze di uguaglianza, rispetto
della dignità e tutela dei diritti delle persone con disabilità: la Legge 13 del
1989 e la Legge 104 del 1992.
Appare quindi del tutto giustificata,
crediamo, la scelta di concentrare l'attenzione su questi provvedimenti,
lasciando a ciascuno di noi il compito (e la voglia, se c'è) di rispolverare il
resto.
1988
1990
-
Legge 15 ottobre 1990, n. 295 - "Modifiche ed integrazioni
all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"
-
Legge 8 giugno 1990, n. 142 - "Ordinamento delle autonomie
locali"
-
Legge 5 giugno 1990, n. 148 - "Riforma dell'ordinamento della
scuola elementare."
1991
-
Legge 8 novembre 1991, n. 381 - "Disciplina delle cooperative
sociali"
-
Legge 11 agosto 1991, n. 266 - "Legge - quadro sul
volontariato"
1992
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati." G. U. 26 gennaio 1989, n. 21
art. 1 L. 13/11989 – estratto
1. 1. I progetti relativi
alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata
(1).
art. 2 Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici
14 giugno 1989, n. 236. – estratto
G) Per accessibilità si intende la
possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e
ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende
la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un
servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi
di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed
incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo
spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.
Le norme che, dalla Legge 13/1989 in poi, hanno normato il
tema della rimozione delle barriere e degli ostacoli che limitino il diritto
alla libera mobilità delle persone, sono via via divenute norme complesse e di
non facile attuazione e conoscenza, sia per gli operatori del settore
(progettisti, costruttori, installatori, ecc.) e sia per i cittadini. Un
paradosso, se visto in relazione ai progressi veramente rapidi e veloci che la
tecnologia ha fatto e continua a fare nel settore edilizio e dell'impiantistica.
La Legge 13 del 1989 conserva però intatto il suo valore sociale, prima
ancora che "tecnologico", perché afferma chiaramente un diritto inalienabile
della persona, e cioè il diritto alla mobilità, al movimento libero e autonomo,
che non può e non deve essere impedito da barriere o ostacoli di nessun genere.
Detto questo, come per molte delle norme che conosciamo, la realtà odierna
ci offre un quadro decisamente inaccettabile; basta scendere in strada, andare
in un locale pubblico, o utilizzare attrezzature e impianti che sono ormai
entrati nella nostra quotidianità (uno sportello bancomat, un telefono pubblico,
un distributore di biglietti del treno o dell'autobus, ecc.) per rendersi
immediatamente conto che per ciascuno di noi, pensandoci anziani o disabili
(anche temporaneamente, magari per una banale caduta), l'ambiente in cui viviamo
esclude chi non è pienamente autonomo.
L'ultima riflessione crediamo si
debba riservare alle persone con disabilità intellettiva e relazionale, nel
senso che il concetto di barriera/ostacolo dovrebbe a nostro avviso riguardare
non solo le persone con disabilità motoria o sensoriale, ma anche chi, come i
nostri figli e parenti, ha difficoltà a riconoscere la scrittura, o i simboli
grafici o sonori. Quante volte, per esempio, con un semplice accorgimento
iconografico (una immagine, un disegno, un simbolo meno complesso) abbiamo
risolto problemi di orientamento, o di segnalazione di pericolo?
In tal
senso, possiamo dire che il cammino avviato dalla Legge 13 del 1989 sia ancora
largamente incompiuto. Un cammino di per sé difficile, perché oltre agli
ostacoli materiali si devono rimuovere in primo luogo gli ostacoli di mentalità
e di attenzione; un cammino non facile, quindi, reso più difficile dal fatto che
nelle ultime leggi finanziarie la Legge 13 non è più stata finanziata.
L. 5.02.1992 n° 104 - Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti dell persone handicappate - G.U.
17.0O2.1992 n° 39 Serie Ordinaria
Art. 1
Finalità. - La Repubblica :
a)
garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le
condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale
e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e
assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della
persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Da sempre l'Uomo è portato a schierarsi, a dire come la
pensa, a confrontarsi (più o meno civilmente) con chi la pensa diversamente.
Vuoi per la politica, vuoi per il calcio, per l'amore o per il lavoro, i motivi
per cui discutiamo, ci schieriamo su fronti opposti, ci infervoriamo, sono e
saranno sempre molti, anzi, moltissimi.
Non poteva sottrarsi a questa ferrea
umana regola anche la Legge 104 del 1992. Se andiamo a rileggere le cronache e
il dibattito che ha accompagnato l'emanazione di questa legge, ci si accorge
subito che i pareri sono fortemente contrapposti: da chi dice che finalmente il
concetto di "handicappato" esce dai periodi bui dell'assistenza caritatevole
rivolta ai più sfortunati, a chi invece dice, esattamente all'opposto, che la
Legge 104 è un appuntamento mancato sul piano della modernità.
Di sicuro,
una delle accuse maggiori ad una legge che ha impiegato quasi dodici anni per
essere approvata, è che mentre l'attesa riguardo all'esigibilità dei diritti era
alta, l'esito ha profondamente deluso tali aspettative, al punto che il
"soprannome" della legge in questione è l'ormai noto "la legge dei possono e non
la legge dei devono". Sono cioè troppo pochi i punti della 104 in cui si dipinge
uno scenario di esigibilità del diritto (il diritto allo studio, in questo caso)
mentre sono troppo tanti i punti in cui si dipinge lo scenario dei diritti
legittimi. Prova ne è che le aspettative di allora sono le stesse di oggi,
almeno per buona parte dei bisogni delle persone con disabilità.
Nonostante
tutto, a parere di chi scrive, la Legge 104 rimane un punto di arrivo
fondamentale nel cammino dell'inclusione sociale, e anche correndo il rischio
del luogo comune, crediamo valga pienamente il detto "se metà delle cose scritte
lì venissero realizzate, le cose sarebbero immensamente migliori di come sono
oggi": il diritto alla cura, alla diagnosi precoce, alla riabilitazione, alla
mobilità, alla partecipazione alla vita della comunità. Parole che evocano cose
che ancora attendono di essere pienamente realizzate. Ancora una volta, però, se
riconosciamo che la situazione odierna è migliore di quella che si viveva
quindici, venti anni fa, dobbiamo dire grazie al gran lavoro svolto dalle
persone con disabilità, dalle famiglie e dalle Associazioni che dalla Legge 104
hanno comunque tratto un beneficio, un aiuto, uno stimolo; una Legge che
ciascuno di noi ha certamente utilizzato almeno una volta per rivendicare
diritti, e non solo prestazioni e servizi.
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