Fonte www.disabili.com - Di seguito alcune informazioni importanti per tutti, per muoversi più consapevoli dei propri diritti, ed evitare di incappare in multe  e contravvenzioni. Il sito disabili.com infatti in un suo articolo ha completato le informazioni che raccolte recentemente nelle FAQ pass per capire dove si può parcheggiare col contrassegno.

Il regolamento delle schede ACI dice in particolare che il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona con disabilità di parcheggiare (sosta):

• negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno); 

• nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS); 

• nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;

• nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996); 

• nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996); o nelle aree pedonali urbane(Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996); 

• in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologicheo la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996); 

• nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione. 

Il contrassegno non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione. 

Non è quindi consentita nei seguenti casi: 

  •  dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
  •  dove vige il divieto di fermata;
  •  in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
  •  in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
  •  in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
  •  nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
  •  negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci;
  • negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione;
  •  nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  •  nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.